lunedì 29/01/2024 • 06:00
Entro il 31 gennaio, i datori di lavoro con un organico minimo di quindici dipendenti sono tenuti a presentare domanda e a inviare la relazione sulla disabilità all'ufficio competente (Provincia). La relazione deve dichiarare l'organico, il numero di dipendenti con disabilità e il numero di persone con disabilità da assumere per essere in regola con la legge.
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Entro il 31 gennaio, i datori di lavoro con un organico minimo di quindici dipendenti sono tenuti a richiedere e inviare con un'applicazione web la relazione sulla disabilità agli uffici competenti, la Provincia. Questo adempimento è previsto dall'articolo 9 della Legge n. 68/1999 e ha lo scopo di dichiarare l'organico complessivo, il numero di persone con disabilità assunte e da assumere, al 31 dicembre dell'anno precedente.
Il numero da assumere (s.c. quota d'obbligo) La legge stabilisce che i datori di lavoro con un organico minimo di quindici persone sono tenuti ad assumere almeno una persona con disabilità. In particolare, il numero di persone con disabilità da assumere (s.c. quota d'obbligo) varia a seconda dell'organico aziendale: - 15-35 dipendenti: almeno 1 dipendente con disabilità - 36-50 dipendenti: almeno 2 dipendenti con disabilità - 51+ dipendenti: 7% della forza lavoro dell'azienda. In quest'ultimo caso, il datore di lavoro deve assumere anche i dipendenti appartenenti alle "categorie protette", cioè - orfani e vedove di dipendenti deceduti per cause legate al lavoro, - coniugi e figli di dipendenti gravemente disabili. L'invalidità deve essere dovuta alla guerra, al servizio o al lavoro - coniugi e figli di rifugiati rimpatriati. L'organico richiesto è 51-150: 1 categoria protetta, 151+: 1% della forza lavoro.
In ogni caso, ai fini del calcolo dell'organico, i seguenti dipendenti non devono essere considerati: - Dirigenti (s.c. dirigenti); - Apprendisti; - Dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 6 mesi; - Dipendenti con contratto a tempo determinato specificamente assunti in sostituzione di un dipendente assente; - Dipendenti che siano essi stessi portatori di handicap.
Persone occupabili L'assunzione di dipendenti con disabilità richiede una preventiva autorizzazione del dipendente (s.c. iscrizione nelle liste di collocamento) da parte dell'ufficio pubblico competente per essere considerato "ufficialmente" disabile ai fini dell'obbligo, a meno che non vi siano dipendenti con percentuale di disabilità superiore al 60%, nel qual caso tale procedura non è richiesta.
Scadenza L'obbligo di assumere dipendenti con disabilità deve essere assolto entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo, in relazione all'organico. È tuttavia possibile negoziare un accordo (s.c. convenzione) con gli uffici pubblici competenti, al fine di fornire il tempo necessario per trovare e selezionare un candidato idoneo; inoltre, le aziende con comprovate difficoltà ad assumere dipendenti disabili idonei possono richiedere e ottenere un'esenzione parziale da tale obbligo. Questo, però, richiede la preventiva approvazione da parte degli uffici pubblici e comporta il pagamento di 39,21 euro per ogni dipendente, per ogni giornata lavorativa.
Adempimenti periodici Il rapporto deve essere costantemente aggiornato, con l'obbligo di comunicare l'eventuale assunzione di dipendenti con disabilità entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo (art. 9, Legge 68/1999).
Sanzioni In caso di mancata trasmissione del prospetto informativo, la sanzione amministrativa è di 702,43 euro, aumentata di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo (D.M. n. 194/2021). Il rispetto delle leggi sulla disabilità è un requisito obbligatorio per partecipare alle gare d'appalto pubbliche.
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