giovedì 25/01/2024 • 06:00
Dal 1° luglio 2024, le operazioni effettuate dagli enti non commerciali di tipo associativo saranno esenti IVA e, in parte, imponibili. Dal 1° gennaio 2024, invece, il regime IVA forfettario è esteso anche nei confronti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con ricavi annui non superiori a 65.000 euro.
Enti associativi: novità dal 1° luglio 2024 In relazione ad alcune operazioni degli enti non commerciali di tipo associativo, ad oggi classificate tra quelle escluse dall'applicazione dell'IVA sulla base dell'art. 4 c. 4-8 DPR 633/72, a partire dal 1° luglio 2024 ed a seguito delle modifiche operate su tale norma dall'art. 5 c. 15-quater L. 215/2021 (la cui entrata in vigore è stata da ultimo posticipata a tale data dal DL 51/2023), tali operazioni transiteranno tra quelle esenti e, in parte, tra quelle imponibili. Il comma 15-quater richiamato è intervenuto sul DPR 633/72 all'art. 4 (modificando i commi 4 e 5 ed abrogando i commi 6, 7 e 8) ed all'art. 10 (aggiungendo i commi 4, 5 e 6). A regime (1° luglio) transiteranno tra le esenzioni: le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; le prestazioni di servizi (restano escluse le cessioni) strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti, organizzate a loro esclusivo profitto; la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti (sono escluse quelle verso differenti soggetti) da parte delle associazioni di promozione sociale (APS), le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, e tale attività sia strettamente complementare agli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività. Tali operazioni potranno rientrare, a regime, tra le esenzioni IVA ai sensi dei nuovi c. 4 e 5 dell'art. 10 DPR 633/72, alla triplice condizione, in capo alle associazioni, di “non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA”, di “non distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge”, e di conformarsi “alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata”, o a quelle “previste dal codice del Terzo Settore”: obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità; previsione di una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo; sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. A regime, quindi, per quelle operazioni oggetto del passaggio dal campo di esclusione a quello di esenzione, vi sarà un oggettivo aggravio in termini di adempimenti contabili formali di cui al Titolo II del DPR 633/72 in termini di fatturazione, registrazione, trasmissione dei corrispettivi, comunicazione delle liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale delle operazioni, a meno di opzione per la dispensa degli adempimenti di cui all'art. 36-bis DPR 633/72 (v. anche Circ. 5/E/2022). Le novità dal 2024 per il regime IVA forfettario A latere del rinvio al 1° luglio di cui in commento, va altresì riferita la novità, a regime dall'1.1.2024, relativa all'estensione del regime IVA forfettario, introdotto dalla L. 190/2014, anche nei confronti delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) con ricavi annui non superiori a 65.000 euro (v. anche la Circ. 32/E 2023). Per tali enti, il comma 15-quinquies dell'art. 5 DL 146/2021 (introdotto in sede di conversione dalla L. 215/2021), la cui naturale entrata in vigore al 21/12/2021 era stata anch'essa posticipata dal c. 683 dell'art. 1 L. 234/2021 per entrare in vigore l'1.1.2024 (e non ulteriormente posticipata dal DL 51/2023), ha disposto che “In attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del codice del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale” di cui all'art. 1 c. 58-63 L. 190/2014. In tal modo è stato esteso a tali enti l'applicazione del regime IVA c.d. forfettario, anticipando di fatto l'applicazione dell'art. 86 D.Lgs. 117/2017 (Regime forfettario per le attività commerciali svolte APS e dalle ODV), istitutivo del Codice del Terzo Settore, con cui è stata riordinata la complessiva disciplina civilistica e fiscale unitamente alla definizione degli enti che ne fanno parte. Ai sensi dell'art. 86 D.Lgs. 117/2017, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE, le APS e le ODV, una volta optato per il regime forfettario: devono comunicare la scelta del regime nella dichiarazione annuale o in quella dichiarazione di inizio di attività (v. art. 35 DPR 633/72); fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi ai sensi dell'art. 22 DPR 633/72, sono esonerate dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. devono presentare telematicamente la dichiarazione dei redditi, nei termini e con le modalità di cui al DPR 322/98. non sono tenute a operare le ritenute alla fonte sui compensi pagati ma nella dichiarazione dei redditi devono indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali, all'atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta, nonché il loro ammontare. Tali enti inoltre: non esercitano la rivalsa dell'imposta per le operazioni nazionali; applicano alle cessioni di beni intra UE l'art. 41 c. 2-bis DL 331/93; applicano agli acquisti di beni intra UE l'art. 38 c. 5 lett. c) DL 331/93; applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli artt. 7-ter e ss. DPR 633/72; applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni del DPR 633/72, con esclusione della possibilità di acquistare senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 8 c. 1 lett. c) e c. 2 DPR 633/72. per le operazioni per le quali risultano debitori dell'IVA, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e la versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Per tali operazioni è escluso il diritto alla detrazione dell'IVA assolta, dovuta o addebitata sulle operazioni passive (a monte), in assenza di rivalsa sulle operazioni attive (a valle).
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Federico Gavioli
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