Il nostro Paese ha attraversato due periodi di emergenza, il primo connesso alla pandemia da Covid-19, il secondo provocato dai costi energetici conseguenti alla crisi ucraina.
La politica ha contribuito ad alleviare gli oneri provocati da queste situazioni eccezionali, agendo sul regime delle aliquote IVA.
Per il Covid-19 abbiamo scoperto la cd. aliquota zero, cioè l'esenzione con diritto di detrazione. Questa modalità di calcolo del tributo è stata a lungo presente in Gran Bretagna nel settore sanitario, salvo passare alla classica esenzione senza diritto di detrazione a partire dal 1° gennaio 1998.
La modifica del regime venne utilizzata da un'impresa ospedaliera per (credere di) anticipare il momento di effettuazione dell'operazione, pagando nel 1997 al fornitore – peraltro una società captive - un acconto generico di 200 milioni di sterline. Il regime della detrazione è quello del periodo d'imposta in cui il tributo diviene esigibile per il fornitore, e pertanto questi soggetti credevano di poter fare acquisti anche nel 1998, utilizzando l'”acconto” dell'anno prima.
A prima vista potremmo qualificare questa operazione come elusiva, prova ne sia che la Corte di Giustizia decide la causa il 21 febbraio 2006, lo stesso giorno della famosissima sentenza Halifax sulla possibilità di configurare l'abuso del diritto anche ai fini IVA (numeri delle cause, rispettivamente C-419/02 e C-255/02).
Ma nel nostro caso la Corte risolve il caso senza parlare di elusione, ma semplicemente riqualificando l'”acconto” in mero deposito cauzionale, cioè cessione di denaro fuori campo IVA. E l'IVA non dovuta sappiamo ormai che non è detraibile.
Richiamiamo questa sentenza per chi pensasse di attivarsi in questo modo in presenza di un aumento in corso delle aliquote. Qui non si dovrebbe incappare in quell'errore, perché il gruppo inglese – Bupa Hospital – non aveva individuato i singoli beni che avrebbe acquistato l'anno dopo, ma faceva generico riferimento ad un catalogo.
Non dovrebbe essere il caso per chi volesse pagare nel 2023, ad esempio, quantitativi di pellets da consegnare nel 2024, trattandosi di un acconto su acquisto con oggetto ben identificato. È anche opportuno qualificare il pagamento con un contratto scritto, che individui le parti, il prodotto, e i termini di consegna, che non devono essere troppo in avanti.
Aliquota IVA per i pellets
I pellets sono prodotti di regola ad aliquota ordinaria, cioè al 22%, in quanto la voce 98) della tabella A, parte III, concede l'aliquota 10% alla legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura, escludendo espressamente i pellets. Il comma 73 della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha derogato a questa esclusione, ma solo per quest'anno.
Aliquota IVA per il gas metano ad usi civili e industriali
In tema di energia abbiamo anche disposizioni agevolative per il gas metano ad usi civili e industriali, escluso quello per autotrazione, che hanno concesso l'aliquota del 5%, cioè la minima a disposizione degli Stati, in quanto l'aliquota super-ridotta del 4% è a numero chiuso: si può solo uscire, ma non entrare con nuove voci. Per i necessari chiarimenti sulla corretta applicazione dell'aliquota 5% sul gas metano, l'Agenzia delle Entrate si è espressa con la risposta ad interpello n. 402 del 27 luglio 2023.
Questa agevolazione è tuttora in vigore, in quanto prorogata anche per l'ultimo trimestre 2023 dall'art. 1 c. 5 DL 131/2023 conv. in L. 169/2023.
Conclusioni
Nulla prevede il DDL di bilancio 2024, che anzi vuole aumentare dal 5% al 10% l'aliquota per gli assorbenti femminili, i pannolini per i bambini, i seggiolini per autotrasporto, sempre per i bambini e i prodotti alimentari per l'infanzia.
Dal 1° gennaio 2025 è prevista una piccola rivoluzione delle aliquote, nel segno della chiarezza (stiamo ancora usando le voci doganali del 1973 e non la Nomenclatura Combinata delle dogane europee) e delle nuove regole previste dalla direttiva 2022/542. Tra queste potrebbe arrivare anche da noi l'aliquota zero, ma per un numero molto limitato di voci.
Per chiarezza, nella seguente tabella si riportano i prodotti che dal 2024 non saranno più assoggettati ad aliquota IVA ridotta, salvo improvvise proroghe.
Aliquote IVA
Tipologia
Fino al 31 dicembre 2023
Dal 1° gennaio 2024
Pellets
10%
22%
Gas metano ad usi civili e industriali
5%
10% o 22% a seconda dei casi previsti dal DPR 633/72
Assorbenti, pannolini, seggiolini per autotrasporto e prodotti alimentari per l'infanzia
5%
10%