mercoledì 24/01/2024 • 10:29
In seguito all’adeguamento del Fondo bilaterale per il settore marittimo SOLIMARE, l’INPS, con Circ. 23 gennaio 2024 n. 16, illustra le novità relative all’ampliamento dell’ambito di applicazione del Fondo e all’erogazione della prestazione di assegno di integrazione salariale, secondo quanto previsto dal DM 8 agosto 2023, in vigore dal 7 ottobre 2023.
redazione Memento
Com'è noto, la riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2022 ha previsto l'applicazione, dal 1° gennaio 2022, della disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali anche alle imprese con 1 solo dipendente. Per i Fondi di solidarietà già costituiti alla data del 1° gennaio 2022 è stato previsto un termine di adeguamento, inizialmente fissato entro il 31 dicembre 2022 e, successivamente, prorogato al 30 giugno 2023. In caso di mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023, la norma ha previsto che i datori di lavoro afferenti ai Fondi di solidarietà che prevedono una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella prescritta dalla legge, rientrino, dal 1° luglio 2023, nella disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS). Per quanto qui di interesse, il Fondo bilaterale per il settore marittimo SOLIMARE ha provveduto ad adeguarsi con DM 8 agosto 2023, entrato successivamente in vigore il 7 ottobre 2023. L'INPS, con Circ. 23 gennaio 2023 n. 16, espone le novità della disciplina del SOLIMARE a seguito dell'adeguamento. Campo di applicazione Possono accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale, erogata dal Fondo, tutte le imprese armatoriali a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, in relazione alle causali previste in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria. Dai datori di lavoro del settore marittimo, a prescindere dal numero dei dipendenti, è dovuto mensilmente al Fondo – per il finanziamento della prestazione di assegno di integrazione salariale e della relativa contribuzione correlata – un contributo ordinario dello 0,30% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti. Beneficiari dell'assegno di integrazione salariale Il Fondo garantisce la prestazione di assegno di integrazione salariale ai lavoratori marittimi e al personale di terra di tutte le imprese armatoriali. Sono compresi gli apprendisti di ogni tipologia ma esclusi i dirigenti. Causali d'intervento La nuova disciplina del Fondo, nel richiamare la norma generale, riconosce l'integrabilità di tutte le causali previste per i trattamenti di integrazione salariale, sia ordinaria che straordinaria, includendo anche la fattispecie del contratto di solidarietà, precedentemente non contemplata. Durata dell'integrazione La singola domanda di prestazione per una causale straordinaria non può riguardare interventi di volta in volta superiori ai 12 mesi, eventualmente prorogabili, in accordo ai limiti previsti dalla norma per le causali relative alla riorganizzazione aziendale e al contratto di solidarietà. Le singole istanze con causale ordinaria possono riguardare invece, di volta in volta, periodi di 13 settimane continuative, eventualmente prorogabili fino a un massimo complessivo di 52 settimane nel biennio mobile di riferimento. Misura della prestazione Il Fondo assicura l'erogazione di un assegno di integrazione salariale in misura pari al trattamento di integrazione salariale vigente, pertanto, la misura della prestazione è pari a quanto garantito dal trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO), ossia all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con applicazione di un unico massimale, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento. Contributo addizionale I datori di lavoro che accedono all'assegno di integrazione salariale devono versare un contributo addizionale pari all'1,5% delle retribuzioni perse. Modalità di presentazione della domanda La domanda di accesso all'assegno deve essere presentata in via telematica alla sede INPS territorialmente competente in relazione all'unità produttiva, non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In caso di presentazione della domanda: - prima dei 30 giorni, la stessa è irricevibile; - oltre i 15 giorni, slitta il termine di decorrenza della stessa, ovvero l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda (cioè dal lunedì della settimana precedente). Informativa sindacale L'impresa armatoriale che intende accedere alla prestazione deve preventivamente avviare la procedura di consultazione sindacale dandone comunicazione alle Associazioni datoriali, alle Segreterie Nazionali e Regionali competenti, alle RSA (se esistenti) delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e, se richiesto, esperire l'esame congiunto. Anche per la prestazione di assegno di integrazione salariale erogata dal Fondo, non è obbligatorio produrre documentazione probatoria dell'avvenuto espletamento della procedura di informativa sindacale, ma è possibile fornire una dichiarazione sostitutiva. Modalità di pagamento il pagamento dell'assegno di integrazione salariale è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall'INPS al datore di lavoro, o conguagliato da questo, secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. I datori di lavoro, per il recupero delle somme anticipate nel pagamento a conguaglio possono avvalersi del flusso UniEmens. Fonte: Circ. INPS 23 gennaio 2024 n. 16
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