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martedì 23/01/2024 • 12:28

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Procedura di rilascio dell’immobile e detrazione interessi passivi

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 13 del 23 gennaio 2024, ha chiarito che nell'ambito di un mutuo ipotecario per l'acquisto di un'unità immobiliare locata, l'utilizzo della procedura di rilascio non osta alla fruizione della detrazione degli interessi passivi.

a cura di

redazione Memento

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Con la risposta n. 13 del 23 gennaio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell'ambito di un mutuo ipotecario per l'acquisto di un'unità immobiliare locata, l'utilizzo della procedura di rilascio (di cui all'art. 30 L. 392/78) non osta alla fruizione della detrazione degli interessi passivi, a condizione che nel termine di 3 mesi dall'acquisto venga esercitata la relativa azione giudiziale, esperibile nelle forme dell'art. 447 bis c.p.c.

Si ricorda che in presenza di un mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 19% degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione (art. 15 c. 1 lett. b DPR 917/86).

Per i mutui stipulati dal 1993, la citata detrazione spetta solo in relazione alla stipula di mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto e delle sue pertinenze. L'acquisto deve avvenire nell'anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo (Circ. AE 19 giugno 2023 n. 14/E).

Nel caso di specie, l'istante è divenuto proprietario dell'immobile in data 13 dicembre 2022 e, pertanto, ai fini della fruizione della detrazione, l'azione giudiziale andava esperita entro i 3 mesi successivi, circostanza che nel caso di specie non risulterebbe soddisfatta in quanto l'istante:

  • in data 02/03/2023, con lettera RA intimava il rilascio dell'immobile;
  • in data 5 maggio 2023, presentava istanza all'organismo di mediazione per esperire il tentativo di conciliazione, con esito negativo;
  • successivamente, presentava ricorso ai sensi del richiamato art. 447 bis c.p.c.

Pertanto, come chiarito dall'AE, nel caso di specie la detrazione degli interessi passivi non è fruibile.

Fonte: Risp. AE 23 gennaio 2024 n. 13

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