martedì 23/01/2024 • 06:00
Raggiunto un accordo provvisorio tra Consiglio e Parlamento europeo su alcune parti del pacchetto antiriciclaggio, che mira a modernizzare il regime AML/CFT dell’UE, omogeneizzando le misure da applicare a livello unionale e garantendo una convergenza sempre più forte delle prassi di Vigilanza. Tra le novità, il limite massimo di 10.000 euro per i pagamenti in contanti.
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Il 20 luglio 2021 la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte legislative volte a rafforzare le norme dell'UE in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Il pacchetto comprende:
Tutte le norme applicabili al settore privato saranno, quindi, trasferite in un nuovo regolamento, mentre la direttiva si occuperà dell'organizzazione di sistemi istituzionali antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) a livello nazionale negli Stati membri.
Bene ricordare, sinteticamente, gli obiettivi del pacchetto:
Sul citato accordo tra Consiglio e Parlamento europeo, del 18 gennaio ultimo scorso, si è espresso il Ministro delle Finanze belga, Vincent van Peteghem, affermando che: “L'accordo è parte integrante del nuovo sistema antiriciclaggio dell'UE. Migliorerà il modo in cui sono organizzati e collaborano i sistemi nazionali di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, garantendo che agli autori di frodi, alla criminalità organizzata e ai terroristi non sia lasciato spazio per legittimare i loro proventi attraverso il sistema finanziario.”
Regolamento: soggetti obbligati
Ampliata la platea dei soggetti destinatari, che in virtù dell’accordo riguarderanno la maggior parte del settore delle cripto-attività, obbligando tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività a effettuare un'adeguata verifica della clientela quando eseguono operazioni d'importo pari o superiore a 1.000 euro. Vengono, poi, previste misure volte a mitigare i rischi in relazione alle operazioni con portafogli auto-ospitati.
Anche i soggetti che commerciano beni di lusso quali pietre e metalli preziosi, nonché i gioiellieri, gli orologiai e gli orafi saranno annoverati tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, unitamente ai commercianti di automobili di lusso, aerei e yacht nonché di beni culturali (come le opere d'arte).
Ampio interesse è stato, quindi, riservato al settore calcistico che da sempre presenta un elevato rischio, estendendo l’obbligo di garantire i presidi antiriciclaggio alle società calcistiche e agli agenti del settore professionistico. Gli Stati membri disporranno, però, della necessaria discrezionalità per eliminarli dall'elenco se dovessero presentare un rischio basso, considerando le potenziali ampie variazioni. Anche il periodo transitorio per l’applicazione di queste norme in capo ai soggetti obbligati del settore calcistico sarà più lungo, per le ragioni appena esposte, ovvero cinque anni e non tre dopo l'entrata in vigore.
Regolamento: misure rafforzate di adeguata verifica
I rapporti di corrispondenza transfrontalieri, per i prestatori di servizi per le cripto-attività, saranno sottoposti a specifiche misure rafforzate di adeguata verifica. L’operatività che coinvolga persone molto facoltose (ad alto patrimonio netto) determinerà l’adozione di misure rafforzate di adeguata verifica e il mancato rispetto di tale obbligo inciderà, in termini di aggravante, sul regime sanzionatorio.
Regolamento: pagamenti in contante
Debutterà, per la prima volta su tutto lo scenario europeo, un limite massimo di 10.000 euro per i pagamenti in contanti, fatta salva la possibilità di ciascuno stato di imporre un limite massimo inferiore (come avviene già in molti paesi, Italia compresa).
Obblighi di identificazione e verifica dell’identità dovrebbero, poi, scattare per le operazioni occasionali in contanti di importo compreso tra 3.000 e 10.000 euro.
Regolamento: titolarità effettiva
Norme sulla titolarità effettiva più armonizzate e trasparenti, grazie all’accordo. Si chiarisce che la titolarità effettiva, con una soglia fissata al 25%, si basa su due componenti, ovvero proprietà e controllo, da utilizzare con approccio olistico.
Regolamento: paesi terzi ad alto rischio
La Commissione effettuerà una valutazione del rischio sulla base degli elenchi del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e l'elevato livello di rischio giustificherà l'applicazione di specifiche contromisure dell'UE o nazionali supplementari, sia a livello dei soggetti obbligati che degli Stati membri.
Direttiva: registro dei titolari effettivi
I soggetti o gli istituti associati a persone o entità oggetto di sanzioni finanziarie mirate dovranno essere segnalati.
Potranno accedere ai registri, tra l'altro, persone del pubblico aventi un interesse legittimo, tra cui la stampa e la società civile.
I registri immobiliari dovranno essere accessibili alle autorità competenti attraverso un punto di accesso unico, mettendo a disposizione, ad esempio, informazioni su prezzo, tipo di proprietà, dati storici e gravami quali ipoteche, restrizioni giudiziarie e diritti di proprietà.
Direttiva: le responsabilità delle Financial intelligence unit
Le FIU avranno accesso immediato e diretto alle informazioni finanziarie, amministrative e investigative, comprese, tra l'altro, le informazioni fiscali, le informazioni su fondi e altri beni congelati a seguito di sanzioni finanziarie mirate, le informazioni su trasferimenti di fondi e trasferimenti di cripto attività, i registri nazionali dei veicoli a motore, degli aeromobili e delle unità da diporto, i dati doganali e i registri nazionali delle armi.
Direttiva: supervisori
Ciascuno Stato membro garantirà che tutti i soggetti obbligati che hanno sede nel suo territorio siano sottoposti a una supervisione adeguata ed efficace da parte di uno o più supervisori, che segnaleranno alle FIU i casi sospetti. Verranno introdotte nuove misure di supervisione per il settore non finanziario, con i cosiddetti collegi di supervisione.
Prossime tappe
I testi saranno rivisti e finalizzati alla presentazione per i rappresentanti degli Stati membri in seno al Comitato dei rappresentanti permanenti e al Parlamento europeo. Qualora fossero approvati, i testi dovranno essere adottati formalmente dal Consiglio e dal Parlamento, prima di essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'UE per la successiva entrare in vigore.
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Giuseppe Alfieri
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