Il 18 gennaio 2024 è in vigore il D.Lgs. 219/2023 che, nell'ambito di attuazione della riforma fiscale, apporta alcune modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente. Nel dettaglio, il decreto:
valorizza la vocazione delle disposizioni dello Statuto del contribuente quali norme di diretta attuazione dei principi costituzionali, di quelli dell'ordinamento dell'Unione Europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il decreto ripristina il ruolo attuativo delle disposizioni dello Statuto rispetto alla Costituzione;
per gli atti di accertamento adottati all'esito del contraddittorio con il contribuente, prevede l'obbligo di una motivazione rafforzata rispetto alle deduzioni non accolte;
relativamente al regime temporale del contraddittorio preventivo, esclude la possibilità di prorogare il termine ordinario di 60 giorni;
introduce nello Statuto del contribuente la disciplina in tema di nullità, estendendo la stessa anche ai casi di difetto assoluto di attribuzione e di violazione e/o elusione del giudicato;
amplia la casistica delle ipotesi di autotutela obbligatoria ad altre fattispecie, quali la mancata considerazione di pagamenti d'imposta regolarmente eseguiti, la mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza e l'errore sul presupposto dell'imposta e si innalza a un anno il limite temporale per procedere all'autotutela dopo la definitività dell'atto;
riqualificano come annullabili gli atti dell'Amministrazione finanziaria adottati in difformità dal contenuto della risposta, espressa o tacita, precedentemente resa a un'istanza di interpello.
rafforza il contraddittorio;
prevede, in caso di illegittima acquisizione delle prove, l'annullabilità dell'atto definitivo;
prevede, in caso di illecita acquisizione delle prove, l'inutilizzabilità delle stesse acquisite in violazione di legge.
Le novità doganali dal 18 gennaio 2024
Con la Circolare del 17 gennaio 2024 n. 2, l'Agenzia delle dogane fornisce chiarimenti a seguito delle modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente introdotte dal D.Lgs. 219/2023.
Il nuovo articolo 6-bis dello Statuto prevede un termine non inferiore a 60 giorni per consentire al contribuente la presentazione di eventuali controdeduzioni o per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
Il dettato, così come formulato, non contempla più esplicitamente il riferimento al termine derogatorio, di 30 giorni, previsto in materia doganale nell'art. 11 del D.lgs. n. 374/1990.
Le procedure di controllo doganale e, in particolare, la procedura di accertamento, sia per le operazioni cosiddette in linea che per i controlli a posteriori è regolata dalle norme del Codice doganale unionale anche per ciò che riguarda il contraddittorio (“diritto di essere sentiti”) e la relativa tempistica.
Controlli all'atto dello sdoganamento
Qualora in fase di sdoganamento l'Ufficio intenda modificare in pejus i dati comunicati dal dichiarante, trattandosi di una decisione sfavorevole a quest'ultimo è necessario garantire il contraddittorio alla luce del combinato disposto degli artt. 22, par. 6 e 194 del CDU nonché dell'art. 8 RD, di immediata applicabilità nell'ordinamento domestico. A tale fine, gli Uffici saranno tenuti a fornire all'operatore economico un termine pari a 30 giorni per l'eventuale invio di osservazioni e richieste; termine che è da intendersi riferito a tutti i diritti oggetto dell'obbligazione doganale discendente dalla dichiarazione controllata stante il carattere unitario della stessa.
Controlli a posteriori
In caso di controlli doganali successivi all'accertamento della dichiarazione doganale si ritiene che, pur essendo venuto meno il dettato del vigente art. 12, comma 7 dello Statuto dei diritti del contribuente – che, come detto, faceva un espresso riferimento al termine speciale di cui all'art. 11, comma 4-bis del D.lgs. n. 374 del 1990 il quale, a sua volta, rinvia al medesimo art.12 in caso di revisione in ufficio o a seguito di accessi, ispezioni o verifiche presso l'operatore economico - permane l'obbligo dell'Ufficio doganale di concedere a quest'ultimo un termine pari a 30 giorni (e non 60 come previsto dall'art. 6-bis, comma 3 dello Statuto) dalla consegna o dall'avvenuta ricezione del processo verbale per la presentazione di eventuali osservazioni o richieste, con conseguente instaurazione di un contraddittorio endo-procedimentale.
Quanto sopra sia in ragione della immediata applicabilità di quanto disposto dagli artt. 22, par. 6 e 105, par. 3 del CDU nonché dell'art. 8 del RD e prevalenza sulla disciplina domestica, sia in virtù del disposto del citato art. 11 del D.lgs. n. 374/1990 e del criterio di specialità che governa i rapporti tra norme.
In tale senso, infatti, anche la Relazione illustrativa al D.lgs. n. 219/2023 fa salva l'operatività di disposizioni relative a situazioni particolari chiarendo che sono esclusi dall'ambito applicativo dell'art. 6-bis: “… in ossequio al principio di specialità, gli atti per i quali è già previsto a livello legislativo un modello procedimentale conchiuso che di per sé ricomprende una fase di interlocuzione preventiva tra amministrazione finanziaria e contribuente …”.
Anche in questo caso, il termine suddetto è da intendersi riferito a tutti i diritti oggetto dell'obbligazione doganale discendente dalla dichiarazione controllata stante il carattere unitario della stessa.
Resta inteso che, in entrambi i casi (controlli in linea e controlli a posteriori), ai sensi dell'art.8, par. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 24 novembre 2015, n. 2447 (RE), qualora l'interessato fornisca le proprie osservazioni prima del termine di 30 giorni, le autorità doganali possono procedere all'adozione della decisione, salvo che l'interessato non manifesti simultaneamente l'intenzione di esprimere ulteriormente il suo punto di vista.
Fonte: Circ. AD 17 gennaio 2024 n. 2