sabato 20/01/2024 • 06:00
Il 31 gennaio 2024 è il termine ultimo per la dichiarazione dell'imposta di bollo relativa agli assegni circolari del trimestre precedente. Sono tenuti all'adempimento le banche e gli istituti di credito autorizzati a procedere all'emissione di assegni circolari.
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L'imposta di bollo in merito agli assegni circolari è disciplinata dall'art. 10, della Tariffa allegato A, parte prima, al DPR 642/72 che ne prevede il relativo pagamento, fin dall'origine e nella misura del 6 per mille per ogni anno, per gli assegni circolari emessi in conformità del Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.
Nella determinazione della base imponibile cui applicare l'aliquota del 6 per mille, occorre tener conto anche dell'ammontare complessivo di tutti gli assegni in circolazione alla fine di ogni trimestre solare, ivi compresi gli assegni in forma libera.
Sul punto si ricorda che, ai sensi dell'art. 49 c. 10 D.Lgs. 231/2007, per ogni assegno circolare rilasciato in forma libera deve essere corrisposta la somma di euro 1,50. Le modalità di pagamento di tali somme sono le stesse previste per l'imposta del 6 per mille dovuta sugli assegni circolari. A tal fine, nella denuncia trimestrale presentata al competente ufficio delle entrate, devono essere indicati separatamente anche il numero degli assegni circolari emessi in forma libera nel trimestre di riferimento e la relativa somma dovuta. È opportuno, inoltre, evidenziare che, gli assegni circolari in forma libera devono recare su ciascun modulo la seguente dicitura “Imposta di bollo di cui al D.lgs. 231/2007 assolta in modo virtuale”
Più in particolare, le relative modalità di pagamento sono disciplinate dalla nota 2 della Tariffa allegato A dell'art. 10 DPR 642/72, secondo cui l'imposta deve essere liquidata sull'ammontare complessivo, arrotondato alle lire mille superiori, degli assegni in circolazione alla fine di ogni trimestre solare in base a denuncia trimestrale da presentarsi al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre e versata nei dieci giorni successivi. La denuncia deve essere corredata dalla relativa situazione trimestrale dei conti.
Per le aziende e gli istituti di credito aventi più succursali o sedi in diverse province la denuncia deve presentarsi all' Ufficio del registro del distretto in cui si trova la sede principale.
Soggetti obbligati
L'art. 22 DPR 642/72 rubricato “solidarietà” prevede che sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative:
Il successivo art. 23 dispone che i patti contrari alle disposizioni del summenzionato, compreso quello che pone l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente o di quella che abbia determinato la necessità di far uso degli atti o dei documenti irregolari, sono nulli anche tra le parti.
Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta
Particolare importanza assume l'art. 25 DPR 642/72 il quale dispone che, chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta.
Salvo quanto previsto dall'art. 32 c. 2 L. 227/97, le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l'imposta, con un minimo di euro 103,00. Si evidenzia, inoltre, che, l'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'art. 15 è punita con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta. Se la dichiarazione di conguaglio è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta.
Modalità di presentazione
La presentazione della dichiarazione dell'imposta di bollo relativa agli assegni circolari deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando l'apposito modello.
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