Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano (art. 25 DPR 917/86).
I redditi fondiari si distinguono in dominicali dei terreni, agrari e dei fabbricati. Premesso ciò, tali redditi si basano sulla misurazione della potenzialità reddituale degli immobili (sono pertanto prevalentemente determinati in base al catasto). Infatti, ai sensi dell'art. 26 c. 1 DPR 917/86, detti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del possessore a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, indipendentemente dalla loro percezione e in relazione alla durata ed in proporzione al possesso. Oltre a ciò, si osserva che in base all'art. 26 c. 2 e 3 DPR 917/86:
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