Il D.Lgs. 1/2024, in attuazione della L. 111/2023, razionalizza e semplifica le norme in materia di adempimenti tributari. Si analizzano le novità apportate dal decreto in materia di IVA, precisando che alcune di queste sono state trasfuse all'interno della versione definitiva del modello IVA 2024, pubblicato il 15 gennaio 2024.
Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità
L'art. 14 D.Lgs. 1/2024 prevede, per i soggetti che accedono ai benefici fiscali previsti dal regime degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), l'incremento da 50.000 euro a 70.000 euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito IVA. I medesimi soggetti sono, inoltre, esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui.
Tenuto conto che l'art. 9-bis c. 12 DL 50/2017 prevede che, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, sono individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali, con lo stesso provvedimento, ferme restando le attuali soglie di esonero, le più alte soglie individuate nella norma potranno essere correlate a livelli di affidabilità maggiori (es. soggetti ISA con punteggio pari o superiore a 9).
Semplificazione del modello di dichiarazione IVA
L'art. 15 D.Lgs. 1/2024, al fine di semplificare la modulistica prevista per l'adempimento degli obblighi dichiarativi, prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta 2023, con i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall'art. 36, comma 1, del Regolamento n. 2016/679/UE, che approvano i modelli dichiarativi, sono progressivamente eliminate da ciascun modello le informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta o che l'Agenzia delle Entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre Amministrazioni.
Un'ulteriore novità è la riduzione alla metà delle sanzioni amministrative stabilite dagli artt. 5 e 6 D.Lgs. 471/97, rispettivamente riguardanti le violazioni relative alla dichiarazione IVA e ai rimborsi e le violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette a IVA, per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzino esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e indichino gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari nella dichiarazione IVA. Pertanto, la modifica in esame elimina l'obbligo di indicare tali informazioni nella dichiarazione, ferma restando l'agevolazione in tema di sanzioni.
Scadenza dei versamenti rateali dell'IVA
L'art. 8 D.Lgs. 1/2024, modificando l'art. 20 D.Lgs. 241/97 a decorrere dai versamenti a saldo relativi all'anno 2023, intende riconoscere il comportamento concludente del contribuente in sede di versamento rateale dell'IVA, eliminando l'obbligo di esercizio dell'opzione e ampliando la dilazione dei pagamenti con la previsione di un'ulteriore rata con scadenza 16 dicembre.
Inoltre, vengono unificati i termini di versamento rateale stabiliti per i soggetti titolari e non titolari di partita IVA, in quanto entrambe le categorie di soggetti possono effettuare i versamenti rateali entro il giorno 16 di ciascun mese.
Ampliamento della soglia dei versamenti minimi dell'IVA
L'art. 9 D.Lgs. 1/2024, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, consente di ridurre la frequenza dei pagamenti, rinviando quelli di importo poco significativo.
A tal fine, a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all'anno 2024, la norma incrementa a 100 euro il limite di importo, previsto dagli artt. 1 c. 4 DPR 100/98 e 7 c. 1 lett. a) DPR 542/99, al di sotto del quale il soggetto passivo IVA, in caso di liquidazione mensile o trimestrale del tributo, può rimandare il versamento al periodo successivo.
I versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile), ovvero ai primi tre trimestri solari (in caso di liquidazione trimestrale), qualora di importo non superiore a 100 euro, sono comunque effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi
L'art. 24 D.Lgs. 1/2024 semplifica e rende meno oneroso, per gli operatori economici, la memorizzazione e trasmissione telematica dell'importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi mediante l'utilizzo di soluzioni software che garantiscano la sicurezza e inalterabilità dei dati memorizzati e trasmessi.
Le soluzioni software devono consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, nel caso in cui l'operazione commerciale sia regolata mediante la predetta modalità di pagamento.
A tal fine, le predette soluzioni software possono essere installate su un qualsiasi dispositivo, tra cui anche dispositivi evoluti di pagamento elettronico (cd. SmartPOS), con la conseguenza che la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico comporta l'unificazione dello strumento con il quale l'esercente effettua le operazioni commerciali, amministrative, fiscali e di pagamento, semplificando ed efficientando la gestione dell'attività commerciale e rendendo meno onerosi gli adempimenti fiscali.
Con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall'art. 36, comma 1, del Regolamento n. 2016/679/UE, saranno definite le specifiche tecniche per la realizzazione, omologazione e rilascio delle soluzioni software.
Comunicazione della cessazione dell'incarico di depositario delle scritture contabili
L'art. 4 D.Lgs. 1/2024, attraverso il nuovo art. 35 c. 3-bis DPR 633/72, prevede che, in caso di affidamento a terzi della tenuta e della conservazione dei libri, registri, scritture e documenti prescritti dalla legge, il depositario, previa comunicazione al proprio assistito, possa trasmettere all'Agenzia delle Entrate una comunicazione da cui risulti la cessazione dell'incarico. In tal modo si evita che, in caso di controllo, gli organi verificatori si rechino presso un depositario ormai cessato, consentendo a quest'ultimo di liberarsi, anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, dall'obbligo di tenuta e conservazione delle scritture del contribuente.
In particolare, se il contribuente ha affidato a terzi l'incarico di tenuta e conservazione dei predetti libri e documenti e non provvede, in caso di cessazione del relativo incarico, alla presentazione della dichiarazione di variazione dati di cui all'art. 35 c. 3 DPR 633/72, nei successivi 60 giorni dalla scadenza del termine ivi previsto il depositario avvisa il contribuente, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunicherà all'Agenzia delle Entrate la cessazione dell'incarico. Il depositario, assolto l'onere comunicativo di cui sopra, entro i medesimi 60 giorni provvede all'invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate. A decorrere dalla data di invio di quest'ultima comunicazione, il luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente.