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  • Tempo di lettura 2 min.

Il D.Lgs. 220/2023, in materia di processo tributario, introduce nel D.Lgs. 546/92, l'art. 47 ter, secondo cui, in sede di decisione della domanda cautelare ed escluso il caso di pronuncia su reclamo, il giudice (collegiale o monocratico), trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi del comma 3, salvo che una delle parti dichiari di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione.

Il terzo comma dispone che tale pronuncia può essere adottata in caso di “manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso”, e che la motivazione della sentenza semplificata può esaurirsi in “un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme”.

La sentenza semplificata nel processo amministrativo e tributario

Le citate disposizioni sono mutuate, anche letteralmente, dagli artt. 60 e

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