venerdì 12/01/2024 • 12:17
Le persone fisiche titolari di partita IVA che hanno dichiarato per il 2022 ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro devono versare la seconda rata di acconto IRPEF entro il 16 gennaio 2024.
redazione Memento
Entro il 16 gennaio 2024 (anziché entro il 30 novembre 2023) le persone fisiche titolari di partita IVA che hanno dichiarato per il 2022 ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro, derivante dalla dichiarazione dei Redditi/PF 2023, devono versare la seconda rata di acconto IRPEF (art. 4 DL 145/2023 conv. in L. 191/2023– DL Anticipi). Il versamento può avvenire anche in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 4%.
Vedi anche: Versamento del secondo acconto IRPEF entro il 16 gennaio 2024 del 19 ottobre 2023
Ambito soggettivo
Per accedere alla proroga, il contribuente nel periodo d'imposta 2022 deve aver svolto un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, anche in forma di impresa familiare o di azienda coniugale.
Restano, invece, esclusi dalla proroga:
- i soci delle società di persone o delle società di capitali che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale, a meno che non titolari di partita IVA individuale;
- i collaboratori dell'impresa familiare e il coniuge dell'azienda coniugale a meno che non risultino essere titolari autonomamente di una partita IVA.
Vedi anche: IRPEF: chi può versare il secondo acconto entro il 16 gennaio 2024 del 21 dicembre 2023
Ambito oggettivo
Ai fini del calcolo del limite di 170.000 euro, si considerano ricavi non solo i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e quelli che derivano dalla cessione di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, ma anche:
- i corrispettivi derivanti dalle cessioni di azioni o quote di partecipazioni e di strumenti finanziari similari alle azioni, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l'esenzione (di cui all'art. 87 DPR 917/86);
- i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli appena indicati e che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie;
- le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui sopra e i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto e quelli spettanti esclusivamente in conto esercizio.
Per le persone fisiche titolari di reddito agrario che risultano essere anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi di ammontare non superiore a euro 170.0000 si intende riferito al volume d'affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023).
In caso di esercizio di più attività con diversi codici ATECO, è necessario sommare i ricavi e compensi derivanti dalle diverse attività.
La proroga del termine di versamento non si applica ai versamenti riferiti ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INAIL che, quindi, erano da versare entro il termine ordinario (30 novembre 2023).
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- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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