Crediti edilizi inutilizzabili
Con la risposta n. 5-01785, è stato rappresentato che i bonus edilizi comunicati come non utilizzabili (ai sensi dell'art. 25 DL 104/2023) ammontano, alla data odierna, a 134 milioni di euro.
Dal 1° aprile al 30 novembre 2023 (termine per avvalersi della c.d. remissione in bonis) sono state inviate all'Agenzia delle Entrate 156.000 comunicazioni di prima cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi di cui all'art. 121 DL 34/2020, per le spese sostenute nell'anno 2022.
In entrambi i casi, si evidenzia che i dati non sono rappresentativi del fenomeno dei c.d. crediti incagliati, ossia dei crediti che i titolari delle detrazioni o gli attuali detentori non riescono a cedere a terzi.
Credito d'imposta per beni strumentali nuovi
Con la risposta n. 5-01787, è stato confermato quanto specificato dall'Agenzia delle Entrate con la Risp. AE n. 270/2022, ossia che ai fini dei controlli sulla spettanza del credito d'imposta per beni strumentali nuovi, previsto dal Piano Nazionale impresa 4.0, il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all'art. 1 c. 1054 - 1058-ter L. 178/2020 deve essere presente non solo nelle fatture ma anche per i documenti che certificano la consegna del bene quali il documento di trasporto. Se la fattura, contenente il riferimento alle citate disposizioni, richiama chiaramente ed univocamente il documento di trasporto nel quale è stata omessa l'indicazione della norma agevolativa, la disposizione si ritiene comunque rispettata.
IMU e proroga per le delibere regolamentari delle aliquote
Al fine di sostenere i 211 comuni italiani in ritardo con la revisione delle aliquote IMU 2023, la legge di bilancio per l'anno 2024 ha concesso una proroga del termine entro il quale avrebbero dovuto pubblicare le relative delibere regolamentari e di approvazione, spostandolo dal 28 ottobre 2023 al 15 gennaio 2024.
Con la risposta n. 5-01782, è stato chiarito che tale proroga non costituisce una situazione inedita foriera di incertezza, dal momento che il sistema è già stato utilizzato proprio per l'IMU anche in altre occasioni. Essa riguarda un numero esiguo di comuni, inoltre le delibere di approvazione delle aliquote erano state già pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it, prima ancora dell'approvazione della legge di bilancio, pertanto non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente.
Imposta sui redditi da rivalutazioni fondi TFR
Sui redditi derivanti dalla rivalutazione dei fondi TFR si applica l'imposta sostitutiva del 17%; nell'anno solare in cui maturano le rivalutazioni è dovuto l'acconto dell'imposta, commisurato al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente.
Con la risposta n. 5-01784, è stato chiarito che è ammessa la possibilità per il calcolo del menzionato acconto di utilizzare un indice diverso da quello al 31 dicembre 2022 (previsto per il metodo di calcolo storico), tenuto conto che, presumibilmente, tale indice relativo al mese di dicembre 2023 sarà più basso rispetto a quello dello scorso anno e, pertanto, al fine di evitare che, in sede di saldo, si determini un'eccedenza a credito. Pertanto, il sostituto d'imposta potrà valutare di procedere a determinare l'acconto dell'imposta sostitutiva sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nel 2023.
Fonte: Risp. MEF 10 gennaio 2024 n. 5-01782, n. 5-01784, n. 5-01785 e n. 5-01787