Nelle Gazzette Ufficiali a cavallo tra il 2023 e 2024 hanno visto la luce i primi cinque decreti legislativi delegati, che hanno ultimato l'iter normativo, iniziato in agosto con la legge delega (n. 111 del 9 agosto 2023), cui hanno fatto seguito le proposte governative, i pareri delle Commissioni Parlamentari, la deliberazione finale del Governo e l'emanazione formale del Presidente della Repubblica.
I decreti già pubblicati in Gazzetta Ufficiale
Il provvedimento sulla fiscalità internazionale ha una duplice valenza: i primi sette articoli recepiscono le disposizioni della delega, con particolare riferimento ai criteri di individuazione della residenza fiscale ed alle agevolazioni per gli impatriati; i successivi articoli recepiscono le regole sulla Global Minimum Tax del 15% per le multinazionali, in attuazione delle regole OCSE, declinate nell'Unione europea con la direttiva (UE) 2022/2523.
Non ci sono particolari novità rispetto ai testi inviati al parere parlamentare, che erano stati già diffusi.
Alcuni provvedimenti richiedono disposizioni attuative, come nel caso della cooperative compliance: teoricamente entro fine aprile l'Agenzia delle Entrate dovrà formulare le linee guida per la certificazione fiscale dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi di chi aderisce al regime, mentre al consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed a quello forense compete il non facile compito di creare un nuovo elenco professionale, dei soggetti qualificati per questo adempimento.
Nella versione finale del provvedimento è stato inserito un richiamo ai consulenti del lavoro, non come certificatori, ma come ausiliari, ai quali chiedere un parere per le materie di loro competenza, fermo restando che la certificazione deve essere sottoscritta dai professionisti di uno dei due ordini, iscritti nell'elenco istituito per questo scopo.
Deve trattarsi di professionisti indipendenti, già in possesso di una specifica professionalità per attestare la conformità ai principi contabili. In teoria dovrebbe essere sufficiente la qualifica di revisore contabile, per la quale la popolazione degli avvocati è sicuramente infinitesima.
Sono numerosi i decreti legislativi ancora mancanti, specie nell'ambito dell'IRPEF, tema che comprende il nodo della riunificazione dei redditi finanziari, oggi fonte di un'entrata erariale ingiusta, data la suddivisione in più categorie reddituali: oltre alle due formali dei redditi di capitali e diversi (capital-gain) abbiamo sottoregimi, come quello dei fondi di investimento, ambito a cui appartengono anche gli ETF (Exchange Traded Funds), che hanno la stessa operatività delle azioni quotate, ma i cui proventi positivi non compensano le minusvalenze azionarie.
Nella seguente tabella si riportano i decreti di attuazione della riforma fiscale già pubblicati.
Decreto di attuazione della riforma fiscale
Oggetto
D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209
Riforma fiscale della fiscalità internazionale
D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216
Primo modulo della riforma dell'IRPEF e altre misure in tema di imposte sui redditi
D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219
Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente
D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
Disposizioni in materia di contenzioso tributario
D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 221
Disposizioni in materia di adempimento collaborativo
L'incognita dei testi unici
Il 1° febbraio 2024 avremo un evento significativo, anche se di dubbia utilità: la presentazione delle bozze dei testi unici.
Mentre la storica delega del 1971 prevedeva un termine di due anni per i decreti delegati e di tre anni per i testi unici (allora non attuati), la delega del 2023 prevede un anno per i testi unici e due anni per i decreti delegati.
Ricordiamo che i testi unici vigenti sono quelli relativi alle imposte sui redditi e all'imposta di registro. Quest'ultimo potrebbe accogliere – per analogia operativa (basti pensare ai criteri di valutazione) – le imposte di successione, donazione, ipotecarie e catastali.
Il testo unico più rilevante sarà quello relativo all'accertamento, oggi isolato nel DPR 600/1973 ma solo per le imposte sui redditi, mentre tutte le altre norme hanno una sezione per l'accertamento, così che quando inizia una verifica fiscale, i funzionari che accedono presso il contribuente devono scrivere che la loro presenza è giustificata dall'art. 33 DPR 600/73 e anche dall'identica norma della legge IVA, l'articolo 52.
Per il testo unico IVA non c'è niente da inventare: bisogna operare secondo la sistematicità della direttiva 2006/112/CE, che nasce come “rifusione” delle disposizioni precedenti.