Il D.Lgs. 221/2023, contenente novità in materia di cooperative compliance, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2024 n. 2.
Il decreto riduce a due anni il periodo di accertamento nei confronti dei contribuenti che dispongono di un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo (TCF) dei rischi fiscali certificato. Inoltre, è prevista la riduzione di un ulteriore anno in caso di attestazione con certificazione tributaria della corretta applicazione delle norme sostanziali.
Il decreto, inoltre, rimodula al ribasso la soglia del volume d'affari o ricavi richiesta per i contribuenti che intendono aderire al regime di cooperative compliance, ammettendo l'accesso facoltativo anche per i soggetti passivi che non posseggono i requisiti.
Gli elementi di novità
Come noto agli operatori del settore, il decreto legislativo, recante i principi e i criteri per il potenziamento del regime di adempimento collaborativo, vuol dare attuazione ai criteri e ai principi della legge delega per la riforma fiscale con l'intento di:
promuovere la trasparenza e la compliance, consentendo all'Amministrazione finanziaria, dall'altro lato;
acquisire informazioni su operazioni potenzialmente rischiose sotto il profilo fiscale. Non da ultimo, da rimarcare l'impegno del contribuente di dotarsi di un sistema certificato di controllo del rischio fiscale, ai fini di un corretto adempimento dei propri obblighi fiscali.
I vantaggi per gli attori coinvolti
Fissata la soglia di ingresso al regime a 750 milioni di euro di ricavi o volume di affari a partire dal 1° gennaio 2024, con la previsione di una road map di accesso temporale.
In particolare, 500 milioni di euro per il triennio 2025-2026-2027 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2028.
Inoltre, viene previsto l'accesso al regime a tutti i soggetti partecipanti al consolidato fiscale nazionale indipendentemente dal volume di affari e ricavi, se almeno un soggetto partecipante alla fiscal unit risulti in possesso dei requisiti dimensionali richiesti dalla norma e che il gruppo adotti un TCF certificato.
Infine, in tema di accesso facoltativo, viene previsto che il contribuente che dà esecuzione alla risposta all'istanza di interpello nuovi investimenti a prescindere dall'ammontare del suo volume d'affari o dei suoi ricavi, può accedere all'istituto dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti dalla norma.
In particolare, i contribuenti che non hanno i requisiti per poter accedere al regime della cooperative, possono optare per due anni per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta in cui è esercitata, ha una durata di due periodi d'imposta ed è irrevocabile.
Al termine di tale periodo, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per altri due periodi d'imposta, salvo espressa revoca da esercitare secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.
Importanti, sono le ricadute in punto sanzionatorio. Nello specifico:
la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative in materia tributaria per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali;
la configurazione di una causa di non punibilità per il reato di cui all'art. 4 D.Lgs. 74/2000 per le violazioni di norme tributarie dipendenti da rischi fiscali relativi ai soli elementi attivi sottratti ad imposizione, nel caso in cui la relativa fattispecie concreta e personale sia stata comunicata all'Agenzia delle Entrate mediante istanza di interpello.
Accesso al regime
In tema di requisiti per l'accesso al regime, viene previsto che i contribuenti che aderiscono devono essere dotati di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo (TCF) dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, sistema che deve essere inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno. Detto sistema deve garantire, tra l'altro, anche una mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali.
Inoltre, viene previsto che il TCF deve essere:
predisposto in modo coerente con le linee guida che saranno indicate in un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate,
certificato da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili. I certificatori potranno anche avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza.
La certificazione del TCF è funzionale ad attestare che l'impresa sia dotata di un affidabile sistema di controllo del rischio fiscale integrato con il sistema di controllo dell'informativa finanziaria/contabile in grado di assicurare la solidità del dato contabile su cui poggia l'obbligazione tributaria.
L'adesione comporta la possibilità per i contribuenti di pervenire con l'Agenzia delle Entrate a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la possibilità dell'anticipazione del controllo.
L'adesione al regime comporta altresì per i contribuenti una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l'interpellante ravvisa rischi fiscali. In un'ottica di semplificazione del rapporto tributario, viene previsto dal legislatore delegato che con regolamento del Ministro dell'Economia e delle finanze siano disciplinate le procedure per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle Entrate che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi, prevedendo un contraddittorio preventivo, nonché modalità semplificate e termini ridotti per la definizione del procedimento.
Inoltre, viene prevista la possibilità di una interlocuzione preventiva “rafforzata” in caso di notifica di una risposta sfavorevole al contribuente, mediante l'invio di un invito al contraddittorio.
Regime sanzionatorio
Ma il vero driver è la modifica apportata al regime sanzionatorio e alla riduzione di due anni del periodo di accertamento. Come detto, è prevista la riduzione di un ulteriore anno in caso di attestazione con certificazione tributaria della corretta applicazione delle norme sostanziali.
Viene stabilita:
la non applicazione delle sanzioni amministrative - fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente e tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente - al contribuente che aderisce al regime e che, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali ovvero prima del decorso delle relative scadenze fiscali, comunica all'Agenzia delle Entrate in modo tempestivo ed esauriente, mediante l'interpello ovvero tramite una comunicazione del rischi ai sensi dell' art. 5 c. 2 D.Lgs. 128/2015 e sempre che il comportamento dallo stesso tenuto è esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione della comunicazione;
la riduzione delle sanzioni amministrative applicabili alla metà e comunque la loro applicazione in misura non superiore al minimo edittale, qualora il contribuente adotti una condotta riconducibile a un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappatura dei rischi;
la facoltà di avviare interlocuzioni in seno al regime anche relativamente a fattispecie che insistono su annualità antecedenti all'ammissione. In relazione a tali interlocuzioni, a condizione che siano state avviate antecedentemente all'apertura di qualunque attività di accertamento amministrativo o di indagine penale sui rischi comunicati e nel rispetto di un termine perentorio di 120 giorni decorrenti dalla notifica al contribuente del provvedimento di ammissione, è riconosciuta la riduzione della metà delle sanzioni amministrative applicabili e comunque in misura non superiore al minimo edittale;
una nuova causa di non punibilità relativamente alle fattispecie di reato di dichiarazione infedele, nel caso di violazioni di norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle Entrate, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorrere delle relative scadenze fiscali, mediante l'interpello abbreviato o comunicazione di rischio. La causa di non punibilità non è, infatti, riconosciuta per violazioni dipendenti da rischi di natura fiscale relativi ad elementi passivi inesistenti.
Viene previsto che i contribuenti che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo inoltrano domanda in via telematica utilizzando il modello reso disponibile sul sito istituzionale della Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, comunica ai contribuenti l'ammissione al regime entro i successivi 120 giorni.
Il regime si applica al periodo d'imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è trasmessa all'Agenzia. Lo stesso si intende tacitamente rinnovato qualora non sia espressamente comunicata dal contribuente la volontà di non permanere nel regime di adempimento collaborativo.
Conclusioni
In caso di inosservanza degli impegni assunti dal contribuente l'esclusione dal regime dell'adempimento collaborativo è preceduta da un periodo transitorio di osservazione al termine del quale si determina la fuoriuscita o la permanenza nel regime. Il periodo transitorio di osservazione non si applica nei casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente.
Il periodo transitorio di osservazione è pari a 120 giorni, prorogabile, al ricorrere di oggettive motivazioni, per una sola volta.
Da ultimo, si sottolinea che l'esclusione dei contribuenti dal regime ha effetto dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
Entrata in vigore
Il decreto in commento entrerà in vigore il 18 gennaio 2024.
Fonte: D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 221 (GU 3 gennaio 2024 n. 2)