lunedì 08/01/2024 • 06:00
Nella fase transitoria (1° ottobre 2023 - 31 dicembre 2025) il CBAM si applicherà solo alle importazioni di alcune merci, obbligando gli importatori unionali a presentare delle relazioni al Registro Transitorio CBAM entro la fine del mese successivo al termine di ciascun trimestre. La prima relazione va presentata entro il 31 gennaio 2024.
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Il meccanismo CBAM di adeguamento del carbonio contenuto nelle merci importate
Il 16 maggio 2023 è stato pubblicato nella G.U.U.E. il Reg. UE 956/2023 istitutivo del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, cd Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), quale tributo ambientale applicato in via transitoria dall'1 ottobre 2023 al 31 dicembre 2025 ed in via definitiva dal 1° gennaio 2026, data dalla quale l'importazione sarà consentita, per le merci listate, esclusivamente previa autorizzazione dalla Dogana della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato.
Il CBAM mira a proteggere l'industria UE dalle merci extra UE prodotte sulla base di standard produttivi meno stringenti rispetto a quelli UE quanto ad emissioni inquinanti di CO2, e ciò al fine di prevenire la rilocalizzazione della produzione fuori dalla UE o di importazione di merci ad “alta intensità di carbonio”.
Nella fase transitoria il CBAM si applicherà solo alle importazioni di alcune merci c.d. ad “alta intensità di carbonio” quali cemento, ferro, acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità ed idrogeno, obbligando gli importatori unionali esclusivamente a quegli obblighi comunicativi previsti dall'art. 3, par. 2 e 3, del Reg. di esecuzione UE 2023/1773 (di applicazione del Reg. UE - CBAM - 2023/956), senza tuttavia versamento della tassa in tale fase.
Le scadenze del 2024 e 2025
La comunicazione è su base trimestrale mediante la presentazione delle relazioni al Registro Transitorio CBAM (v. artt. 8 e 10 del Reg. 2023/1773) entro la fine del mese successivo al termine di ciascun trimestre a partire dall'1 ottobre 2023 e fino al 31 dicembre 2025 (prima relazione entro il 31 gennaio 2024) e può essere oggetto di modifiche secondo la scansione temporale prevista dall'art. 9 del medesimo regolamento.
Nella struttura del CBAM la Commissione UE ha previsto, per il primo anno di applicazione, alcuni “elementi di flessibilità” per il calcolo delle emissioni incorporate (v. art. 4, par. 1 e 2, del Reg. 2023/1773), come ad esempio l'uso di valori predefiniti per la comunicazione delle emissioni incorporate (v. il considerando n. 10) del Reg. 2023/1773).
Il par. 3 dell'art. 4 del Reg. 2023/1773 prevede che, in deroga ai par. 1 e 2, fino al 31 luglio 2024 “per ciascuna importazione di merci per cui il dichiarante non disponga di tutte le informazioni” di cui all'art. 3, par. 2 e 3, il dichiarante possa usare altri metodi per determinare le emissioni, compresi i valori predefiniti (default values) resi disponibili e pubblicati dalla Commissione per il primo periodo transitorio o eventuali altri valori predefiniti specificati all'All. III, in tal caso obbligando il dichiarante ad indicare nelle relazioni CBAM la metodologia seguita per stabilire tali valori.
Nelle linee guida (v. p. 1, Introduction) si ricorda che fino alla fine del 2024 ed ai fini del calcolo delle emissioni incorporate, gli importatori possono scegliere tra vari sistemi di rendicontazione (v. art. 4 del Reg. 2023/1773), in particolare il sistema di valori predefiniti (ma solo fino al 31 luglio 2024 quale primo periodo transitorio al fine di segnalare le emissioni incorporate senza limiti quantitativi) piuttosto che i metodi di monitoraggio alternativi (utilizzabili fino al 31 dicembre 2024).
I valori predefiniti, basati sulle stime delle emissioni integrate nei beni CBAM effettuate dal Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione, saranno oggetto di regolare revisione, a partire dal primo trimestre di riferimento, per tenere conto dei dati raccolti nel primo periodo di riferimento nonché del feedback proveniente sia dall'industria dell'UE che dai produttori extra-UE di beni CBAM.
Dall'1 gennaio 2025, invece, potrà essere utilizzato esclusivamente il metodo UE di rendicontazione completa, di cui all'All. III del Reg. UE 2023/1773, attraverso una stretta collaborazione del fornitore extra UE.
Dal terzo trimestre del 2024 e fino alla fine del 2025, i dichiaranti potranno ancora comunicare le emissioni sulla base di “stime”, ma solo per beni complessi e con un limite del 20% delle emissioni totali incorporate.
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