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sabato 23/12/2023 • 06:00

Fisco CIRCOLARE ASSONIME

CBAM: adempimenti dichiarativi e dichiarante autorizzato

Assonime fornisce alcuni importanti chiarimenti sugli adempimenti legati alla corretta compilazione della relazione trimestrale e sulla possibilità di richiedere la certificazione per la figura del dichiarante CBAM autorizzato, ma soltanto a partire da gennaio 2025 (Circ. Assonime 20 dicembre 2023 n. 31).

di Sara Armella - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

di Stefano Comisi - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

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  • Tempo di lettura 1 min.
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Assonime interviene sugli obblighi dichiarativi CBAM

La circolare Assonime 20 dicembre 2023, n. 31 fornisce alcuni importanti chiarimenti per gli importatori interessati dal CBAM, il nuovo dazio ambientale introdotto dal Reg. UE 956/2023.

Il nuovo dazio doganale si applicherà alle importazioni di prodotti considerati particolarmente inquinanti da un punto di vista energetico, che provengono da Paesi che utilizzano impianti tecnologici a basso livello di sostenibilità ambientale. Tra i settori più colpiti vi sono acciaio e alluminio, ma anche energia elettrica, cemento, idrogeno e fertilizzanti. Secondo le stime della Commissione europea, con l'introduzione del CBAM, si dovrebbe ottenere un gettito a favore delle casse dell'Unione europea per una cifra che si aggirerà tra i 9 e 14 miliardi di euro l'anno.

L'introduzione del CBAM sarà graduale, ma sono già in vigore i primi adempimenti per gli importatori dei prodotti interessati dal nuovo dazio ambientale. In particolare, fino al 31 dicembre 2025, gli importatori dovranno comunicare le quantità di emissioni di carbonio dei beni oggetto di importazione. A partire dal 2026, invece, sarà necessario acquistare i certificati CBAM.

Con la circolare in commento, Assonime sottolinea l'importanza di una corretta compilazione della relazione trimestrale, ricordando agli operatori che la prima scadenza è prevista per il 31 gennaio 2024.

Come previsto dal Regolamento di esecuzione UE 17 agosto 2023, n. 1773, gli importatori dovranno comunicare, tramite apposita dichiarazione, la tipologia di merci importate e la quantità delle emissioni di carbonio in essa contenute.

A tal fine, è necessario individuare, con attenzione, l'origine e la classificazione doganale delle merci oggetto di importazione e instaurare un continuo rapporto collaborativo con i fornitori. Gli importatori devono, infatti, assicurarsi che i fornitori, al di fuori dell'Unione europea, mettano a disposizione le informazioni concernenti i limiti di sistema dei processi di produzione, i dati sulle emissioni a livello dell'impianto, le emissioni legate ai processi di produzione e le emissioni incorporate nelle merci. Tali informazioni sono, pertanto, essenziali ai fini della corretta compilazione della relazione.

Nello specifico, fino al 31 dicembre 2024, le emissioni incorporate dei beni potranno essere individuate utilizzando, ad esempio, un sistema di tariffazione del carbonio nel luogo in cui si trova l'impianto oppure un sistema di monitoraggio obbligatorio delle emissioni nel luogo in cui si trova l'impianto. Dal 1° gennaio 2025, tuttavia, le emissioni saranno individuate utilizzando sistemi di misurazione derivanti da analisi di laboratorio, valori standard oppure la misurazione continua della concentrazione del gas a effetto serra in questione nel gas e nel flusso di scarico.

Le sanzioni

Assonime ricorda che, nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi dichiarativi, è prevista l'applicazione di una sanzione, che sarà determinata sulla base delle tonnellate di carbonio non dichiarate. In particolare, l'importo delle relative ammende potrà variare dai 10 ai 50 euro per tonnellata di emissioni non dichiarate.

Nello specifico, le Autorità competenti determinano l'importo tenendo conto, ad esempio, della natura delle informazioni non comunicate, delle emissioni non dichiarate, del comportamento del dichiarante. Possono essere, inoltre, applicate sanzioni maggiorate nel caso in cui non siano presentate le relazioni per più di sei mesi, oppure nel caso in cui siano presentate, di seguito, più di due relazioni inesatte o incomplete.

Per evitare di incorrere in una sanzione, è necessario svolgere un'attenta due diligence sulle proprie catene di rifornimento, intervenendo, laddove possibile, anche a livello contrattuale per obbligare gli esportatori extra Ue a fornire i dati richiesti per la compilazione delle dichiarazioni.

La figura del dichiarante autorizzato: i chiarimenti di Assonime

Per quanto concerne la figura del dichiarante CBAM autorizzato, nella circolare in commento si sostiene la possibilità di richiedere la relativa certificazione a partire da gennaio 2025. Tale interpretazione della disciplina potrebbe, tuttavia, far sorgere alcuni problemi, derivanti dal fatto che il regolamento di esecuzione attribuisce la facoltà di importare merci CBAM esclusivamente a un dichiarante autorizzato. Nel caso in cui l'importatore non abbia ottenuto tale qualifica, infatti, è prevista l'applicazione di sanzioni.

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a cura di

redazione Memento

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