giovedì 04/01/2024 • 15:37
Dal 1° gennaio 2024 i lavoratori dello spettacolo possono beneficiare di un’indennità di discontinuità. L’INPS, con la Circ. 3 gennaio 2024 n. 2, fornisce istruzioni sui requisiti di accesso, sulla presentazione della domanda e sul regime contributivo.
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La circolare correttamente ripercorre le disposizioni normative e completa il quadro normativo fornendo le modalità di presentazione della domanda, i contributi ed i criteri di cumulabiltà.
Nello specifico, il D.Lgs. 175/2023 al fine di sostenere i lavoratori del settore dello spettacolo, in riferimento proprio alla loro specificità e particolarità, ha riconosciuto con decorrenza 1° gennaio 2024, una specifica indennità di discontinuità volta proprio a sostenere la discontinuità della loro prestazione di lavoro.
I beneficiari
I destinatari di questa indennità sono:
-i lavoratori autonomi, assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, inclusi quelli con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
-i lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'art. 2, c. 1, lett.a), D.Lgs. 182/97, ovvero i lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo;
-i lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'art. 2, c. 1, lett. b), D.Lgs. 182/97, ossia i lavoratori che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lett.a) del comma 1 dell'art. 2 del medesimo decreto legislativo, individuati come destinatari dell'indennità di discontinuità con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023 e come di seguito elencati:
-lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo non titolari della indennità di disponibilità di cui all'art. 16 D.Lgs. 81/2015.
Requisiti per accedere all'indennità
Al punto 3 della circolare vengono specificati i requisiti necessari per poter accedere alla prestazione ovvero:
a) essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
b) essere residente in Italia da almeno un anno;
c) essere in possesso di un reddito ai fini IRPEF non superiore a euro 25.000 nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
d) aver maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
e) avere, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall'esercizio delle attività lavorative per cui è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, ad eccezione dei rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del D.lgs n. 81/2015;
g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.
Durata, calcolo e misura della prestazione
L'indennità è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente la presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive. La misura giornaliera dell'indennità di discontinuità viene calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all'anno precedente la presentazione della domanda dell'indennità. Pertanto, ai fini della determinazione della retribuzione media giornaliera si prende a riferimento la retribuzione imponibile dell'anno di riferimento e si divide la stessa per il numero delle giornate coperte da contribuzione derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa per cui è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. L'indennità è corrisposta in unica soluzione nella misura del 60% del valore calcolato secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 del D.lgs n. 175/2023.
Regime delle incompatibilità e delle incumulabilità
L'indennità di discontinuità non è cumulabile con le indennità di maternità, malattia, infortunio, con tutte le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura, nonché con l'indennità NASpI erogata in forma anticipata e con le prestazioni integrative di durata dell'indennità NASpI. Inoltre, non risulta cumulabile con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, anche in deroga, di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali, né con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984.
Presentazione della domanda
I potenziali beneficiari devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all'INPS esclusivamente in via telematica entro il 30 marzo di ogni anno, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per cittadini ed Istituti di Patronato sul portale web dell'Istituto a partire dal 15 gennaio 2024.
Contribuzione figurativa e prestazioni accessorie
Per i periodi di fruizione dell'indennità è riconosciuta d'ufficio la contribuzione figurativa rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 3, comma 2 entro un limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l'importo di cui all'art.3, comma 3 del D.lgs n. 175/2023. Le giornate riconosciute a titolo di indennità di discontinuità sono accreditate figurativamente nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda presso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nei limiti dei periodi non coperti da contribuzione a qualsiasi altro titolo e sono utili fino a concorrenza del numero di giornate richieste per il raggiungimento del requisito dell'annualità di contribuzione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.lgs n. 182/1997.
Misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento
Allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro, l'articolo 5, comma 1, del D.lgs n. 175/2023 prevede che i lavoratori percettori dell'indennità di discontinuità partecipino a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche mediante l'utilizzo delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali.
Contribuzione
Secondo la previsione dell''articolo 7 del D.lgs n. 175/2023 a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori di cui all'art.1 del medesimo decreto è dovuto un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all'1% dell'imponibile contributivo, nonché un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al medesimo Fondo e stabilito annualmente ai sensi dell'art.2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori subordinati di cui all'articolo 1 del decreto legislativo in commento, il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è pari all'1,10% dell'imponibile previdenziale.
Regime transitorio
La disciplina transitoria dell'indennità di discontinuità è contenuta nell' articolo 8 del D.lgs n. 175/2023, che prevede la possibilità, per i potenziali beneficiari della misura, di presentare la domanda riferita all'anno di competenza 2022 entro e non oltre il 15 dicembre 2023, a pena di decadenza.
Regime fiscale
L'indennità di discontinuità concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986, pertanto in relazione al regime fiscale da applicare ha la medesima natura reddituale degli emolumenti ordinariamente percepiti per le prestazioni svolte sulla base dei rapporti contrattuali in essere.
Fonte: Circ. INPS 3 gennaio 2024 n. 2
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