venerdì 05/01/2024 • 06:00
Contrariamente alle aspettative, il Milleproroghe (DL 215/2023) non contiene alcun differimento del termine del 30 novembre 2023 entro il quale le imprese avrebbero dovuto completare gli investimenti per acquisto di beni strumentali nuovi avviati entro il 31 dicembre 2022, fruendo dei benefici fiscali vigenti a quella data.
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La disciplina delle agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali nuovi, volte a supportare e incentivare gli investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, è contenuta nell'art. 1 c. da 1051 a 1063 L. 178/2020 (legge di bilancio 2021). Le relative disposizioni si pongono in sostanziale continuità con il precedente intervento, effettuato con l'art. 1 c. da 184 a 197 L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), nell'ambito della ridefinizione degli incentivi fiscali previsti dal “Piano nazionale Impresa 4.0”, e sono caratterizzate dalla trasformazione in crediti di imposta dei benefici concessi dalle precedenti disposizioni agevolative sotto forma di maggiorazione del costo rilevante ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dal reddito (cd. super ed iper ammortamento).
La complessa normativa (su cui si veda, per tutte, la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2021, n. 9/E) reca una articolata graduazione dei benefici, che si pone in correlazione con la tipologia dei beni acquistati (distinti i beni strumentali ordinari e beni in chiave Transizione 4.0, suddivisi in materiali ed immateriali e meglio classificati negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016), con l'ammontare dell'investimento e con il periodo temporale della sua realizzazione, del suo avvio e del suo completamento. La normativa originaria ha costituito oggetto di numerosi interventi modificativi, che hanno operato un bilanciamento tra la prosecuzione dei periodi agevolati e la diminuzione della intensità del beneficio (cfr. art. 1 c. 44 lett. b), c) e d) L. 234/2021; art. 10 c. 1 DL 4/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 25/2022; art. 21 c. 1 DL 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 91/2022), ed hanno variamente modificato le modalità di fruizione del credito di imposta in compensazione (cfr. art. 1 c. 44 lett. e) L. 234/2021; art. 20 c. 1 DL 73/ 2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2021).
Infine, per quanto qui maggiormente interessa, il legislatore ha emanato numerose norme che hanno prorogato i termini entro i quali le imprese, che non avessero completato l'acquisto entro il periodo agevolato, ma che entro lo stesso periodo avessero ordinato il bene e corrisposto acconti di importo pari almeno al 20%, avrebbero potuto perfezionare l'operazione, continuando a fruire della medesima agevolazione. Disposizioni del genere sono state inserite, in particolare, nelle ultime due leggi di proroga urgente dei termini legislativi (cd. decreti Milleproroghe per gli anni 2022 e 2023: cfr. art. 3 quater DL 228/2021, conv. con modificazioni, dalla L. 15/2022; art. 12 c. 1 bis e ter DL 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 14/2023).
Dal Consiglio dei Ministri alla pubblicazione in GU
Sulla scia di questa prassi, si era generata la convinzione che un analogo slittamento sarebbe stata disposto con l'ultimo decreto Milleproroghe, sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri nella riunione del 28 dicembre 2023. In particolare, si era diffusa la notizia che il nuovo decreto avrebbe prorogato di sette mesi (dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024) il termine entro il quale le imprese che avessero “prenotato” beni strumentali ordinari e 4.0 entro il 31 dicembre 2022 ed avessero corrisposto entro la stessa data un acconto almeno pari al 20%, avrebbero potuto completare l'acquisto, continuando a fruire dei benefici previsti per gli investimenti effettuati entro lo stesso termine del 31 dicembre 2022.
All'articolo 9 della bozza di decreto sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri si leggeva infatti che: “Il termine del 30 novembre 2023, di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi a crediti di imposta per investimenti in beni strumentali, è differito al 30 giugno 2024”.
Questa attesa è stata tuttavia delusa. Il resoconto della riunione del 28 dicembre 2023 non fa menzione di alcun provvedimento di tal genere, ed il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, emanato il 30 dicembre 2023 con il n. 215 e pubblicato in pari data sulla G.U. n. 303, non contiene alcuna norma al riguardo.
Pur in mancanza di specifiche indicazioni governative, si ritiene che questa determinazione si inserisca nella generale tendenza alla riduzione delle tax expenditures attualmente vigenti e sia coerente con il principio direttivo contenuto nell'art. 9 c. 1 lett. d) L. 111/2023, recante la delega al Governo per la riforma fiscale, che prevede la revisione e la razionalizzazione degli incentivi fiscali alle imprese e dei meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi.
Per effetto della cristallizzazione della normativa pre-vigente, devono ritenersi ormai esauriti gli effetti delle agevolazioni riguardanti gli acquisti di beni strumentali nuovi “ordinari”, già previste dall'art. 1 c. 2054 e 2055 L. 178/2020. Gli acquisti di beni strumentali nuovi 4.0, invece, potranno continuare a fruire di agevolazione, che tuttavia dovrà essere determinato non più in base alle previsioni del comma 2057 (che ha parimenti cessato di produrre effetti), ma nelle misure – progressivamente decrescenti - previste dai commi successivi, come da seguente prospetto riepilogativo:
Riferimento normativo |
Tipologia investimento |
Periodo investimento
|
Misura agevolazione |
|
Quota investimento (in euro) |
Percentuale sul costo |
|||
Art. 1 c. 1057 bis l. 178/20 |
Beni materiali 4.0 (Allegato A alla L. 232/16) |
1.1.23 – 31.12.25 (ovvero fino al 30.6.26, per prenotazioni entro il 31.12.25) |
Fino a 2,5 mil. |
20% |
Da 2,5 a 10 mil. |
10% |
|||
Da 10 fino a 20 mil. |
5% |
|||
Da 10 fino a 50 mil., per investimenti inclusi nel PNRR individuati con d.m. |
||||
Art. 1 c. 1058 l. 178/20 |
Beni immateriali 4.0 (Allegato B Alla L. 232/16) |
16.11.20 – 31.12.23 (ovvero fino al 30.6.24, per prenotazioni entro il 31.12.23) |
Fino a 1 mil. |
20% |
Art. 1 c. 1058 bis L. 178/20 |
1.1.24 – 31.12.24 (ovvero fino al 30.6.25, per prenotazioni entro il 31.12.24) |
15% |
||
Art. 1 c. 1058 ter L. 178/20 |
1.1.25 – 31.12.25 (ovvero fino al 30.6.26, per prenotazioni entro il 31.12.25) |
10% |
Si rammenta che, per quanto riguarda l'imputazione temporale degli acquisti, valgono le disposizioni di carattere generale contenute nell'art. 109 TUIR. Giova altresì considerare che, per fruire del beneficio, occorre rispettare gli obblighi di attestazione dei costi sostenuti e di annotazione in fattura della norma agevolativa di riferimento e procedere alla esposizione del credito di imposta spettante nel quadro RU della dichiarazione. Le modalità di utilizzo sono dettagliatamente specificate nei commi 2059 e 2059 bis della norma sopra citata.
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