mercoledì 03/01/2024 • 15:24
L’INPS pubblica la Circolare n. 1 del 2 gennaio 2024 con l’indicazione dei criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2024.
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La Circolare INPS d’inizio 2024 offre molteplici indicazioni in ambito previdenziale che si rifanno alla pubblicazione del decreto 20 novembre 2023, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante “Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2024. Valore della percentuale di variazione - anno 2023. Valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2022”.
Rivalutazione dei trattamenti previdenziali Con il richiamato Decreto interministeriale del 20 novembre 2023 (G.U. n. 279 del 29-11-2023) il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha determinato la variazione percentuale per l’aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2024.
È stato stabilito in via definitiva che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +8,1 dal 1° gennaio 2023; come è noto la disposizione dell’art. 1 DL 145/2023 ha comportato l’anticipo del conguaglio sulla mensilità di dicembre 2023.
Decorrenza |
Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi |
Assegni vitalizi |
---|---|---|
1° gennaio 2023 |
567,94 € |
323,75 € |
IMPORTI ANNUI |
7.383,22 € |
4.208,75 € |
Al contempo viene anche prevista la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2023 in misura pari a +5,4 dal 1° gennaio 2024, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
Decorrenza |
Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi |
Assegni vitalizi |
---|---|---|
1° gennaio 2024 |
598,61 € |
341,24 € |
IMPORTI ANNUI |
7.781,93 € |
4.436,12 € |
L’Inps riepiloga quindi le fasce di importo dei trattamenti e le relative modalità di rivalutazione per l’anno 2024.
Fasce trattamenti complessivi |
% indice perequazione da attribuire |
Aumento del |
Importo trattamenti complessivi |
||
da |
a |
Importo di garanzia |
|||
Fino a 4 volte il TM |
100 |
5,400% |
- |
2.271,76 |
|
Fascia di Garanzia * |
Importo garantito |
2.271,76 |
2.289,36 |
2.394,44 |
|
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM |
85 |
4,590% |
2.271,77 |
2.839,70 |
|
Fascia di Garanzia* |
Importo garantito |
2.839,70 |
2.887,40 |
2.970,04 |
|
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM |
53 |
2,862% |
2.839,71 |
3.407,64 |
|
Fascia di Garanzia * |
Importo garantito |
3.407,64 |
3.418,41 |
3.505,17 |
|
Oltre 6 e fino a 8 volte il TM |
47 |
2,538% |
3.407,65 |
4.543,52 |
|
Fascia di Garanzia * |
Importo garantito |
4.543,52 |
4.567,57 |
4.658,83 |
|
Oltre 8 e fino a 10 volte il TM |
37 |
1,998% |
4.543,53 |
5.679,40 |
|
Fascia di Garanzia * |
Importo garantito |
5.679,40 |
5.724,86 |
5.792,87 |
|
Oltre 10 volte il TM |
22 |
1,188% |
5.679,41 |
- |
|
* Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia. |
In merito al trattamento minimo Inps la Circolare inoltre evidenzia come l’articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che “per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024".
Incremento massimo mensile (art. 1, comma 310, della legge n. 197/2022) |
|||
Trattamento Minimo |
% incremento |
Incremento massimo riconosciuto |
Importo massimo riconosciuto |
598,61 € |
2,7% |
16,16 € |
614,77 € |
Le indicazioni sull’applicazione di tale incremento sono presenti al paragrafo 3 del messaggio n. 2329 del 22 giugno 2023.
Requisiti anagrafici e supporto fiscale
L’Istituto, nella circolare in commento, rammenta che per l’anno 2024 l’età di accesso alla pensione di vecchiaia e all’assegno sociale è pari a 67 anni.
Mentre per quanto concerne la ritenuta IRPEF viene determinata sull’ammontare complessivo delle pensioni, erogate dall’INPS o da altri Enti, registrate nel Casellario Centrale delle Pensioni e assoggettate alla tassazione ordinaria, e di altre prestazioni eventualmente corrisposte dall’INPS al soggetto.
La richiesta di tassazione a maggiore aliquota così come quella di non usufruire delle detrazioni personali, deve essere rinnovata ogni anno, come rammentato con il messaggio n. 3607 del 16 ottobre 2023, attraverso le domande disponibili on line, accedendo al servizio dedicato “Detrazioni fiscali – domanda e gestione”, sul portale www.inps.it.
Nel caso di ritenute erariali relative all’anno 2023 (IRPEF) effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno recuperate, come di consueto, sulle rate di pensione di gennaio 2024 e febbraio 2024.
Per quanto riguarda le addizionali all’IRPEF vengono trattenute in rate del medesimo importo come segue:
Pagamento trattamenti pensionistici
Infine i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell'INAIL sono effettuati, ordinariamente, il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio, nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile.
Mese |
Giorno disponibilità valuta |
|
Poste |
Banche |
|
gennaio |
3 |
|
febbraio |
1 |
|
marzo |
1 |
|
aprile |
2 |
|
maggio |
2 |
|
giugno |
1 |
3 |
luglio |
1 |
|
agosto |
1 |
|
settembre |
2 |
|
ottobre |
1 |
|
novembre |
2 |
4 |
dicembre |
2 |
I pagamenti di importo mensile fino al 2% del trattamento minimo sono effettuati in rate annuali anticipate; mentre i pagamenti d’importo mensile eccedente il 2% e fino al 15% del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.
Si riportano, pertanto, di seguito i limiti e le scadenze dei pagamenti annuali e semestrali per l’anno 2024:
Importo mensile lordo |
Mensilità |
Data pagamento |
Da 0,01 € a 10,00 € |
Da gennaio a dicembre (compresa la tredicesima) |
3 gennaio |
Da 10,01 € a 85 € |
Da gennaio a giugno |
3 gennaio |
Da luglio a dicembre (compresa la tredicesima) |
1° luglio |
Fonte: Circ. INPS 2 gennaio 2024 n. 1
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