venerdì 29/12/2023 • 16:27
Con la circolare del 27 dicembre 2023 n. 30, l'Agenzia delle Dogane comunica che è stato aggiornato, per l'anno d'imposta 2023, il contenuto della dichiarazione annuale per l'energia elettrica che i soggetti obbligati del settore devono presentare entro il mese di marzo 2024.
redazione Memento
La dichiarazione annuale per l'energia elettrica che i soggetti obbligati del settore devono presentare entro il mese di marzo 2024 dovrà essere inviata in forma telematica, utilizzando l'apposita piattaforma di interoperabilità dell'ADM e optando tra i due distinti canali System to System (S2S) e User to System (U2S). Il servizio digitale che consente l'invio in modalità telematica delle dichiarazioni è stato reso disponibile in ambiente di test dal 1° novembre 2023. L'ambiente di esercizio per l'invio delle dichiarazioni debitamente sottoscritte sarà, invece, disponibile a partire dal 1° gennaio 2024. Relativamente all'identificazione del soggetto abilitato alla sottoscrizione e all'invio delle dichiarazioni, restano ferme le istruzioni della circolare n. 6/2022 del 4 febbraio 2022. Le istruzioni per la compilazione sono state aggiornate per coordinare i dati inseriti dai distributori e dai venditori nella dichiarazione annuale con quelli forniti dai medesimi soggetti nelle comunicazioni mensili rese ai sensi dell'art.12, comma 1, del D.L.124/2019 nonché della relativa determinazione direttoriale di attuazione. A tal riguardo, sono state apportate alcune modifiche alle denominazioni dei quadri del modello AD-1 (v. istruzioni), al fine di rendere più immediata la distinzione tra il flusso fisico dell'energia elettrica distribuita e fornita ai consumatori finali dalla relativa catena del valore (cioè, dall'energia elettrica ceduta e fatturata ai medesimi soggetti). In particolare, le dizioni del modello AD-1 sono state rese congruenti con quelle del modello AD-2 utilizzato per il gas naturale. Infine, conformemente ai consolidati criteri cosiddetti “di contabilità per cassa” storicamente applicati al settore, è stato ribadito che le quantità che il venditore è tenuto a dichiarare, ovunque ne ricorra la necessità, sono quelle esposte nelle bollette che lo stesso ha emesso nei confronti dei propri consumatori finali nell'anno di riferimento, nel rispetto delle pertinenti regole dell'ARERA. Fonte: Circ. AD 27 dicembre 2023 n. 30
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