venerdì 29/12/2023 • 16:27
Con la circolare del 27 dicembre 2023 n. 30, l'Agenzia delle Dogane comunica che è stato aggiornato, per l'anno d'imposta 2023, il contenuto della dichiarazione annuale per l'energia elettrica che i soggetti obbligati del settore devono presentare entro il mese di marzo 2024.
redazione Memento
La dichiarazione annuale per l'energia elettrica che i soggetti obbligati del settore devono presentare entro il mese di marzo 2024 dovrà essere inviata in forma telematica, utilizzando l'apposita piattaforma di interoperabilità dell'ADM e optando tra i due distinti canali System to System (S2S) e User to System (U2S).
Il servizio digitale che consente l'invio in modalità telematica delle dichiarazioni è stato reso disponibile in ambiente di test dal 1° novembre 2023. L'ambiente di esercizio per l'invio delle dichiarazioni debitamente sottoscritte sarà, invece, disponibile a partire dal 1° gennaio 2024.
Relativamente all'identificazione del soggetto abilitato alla sottoscrizione e all'invio delle dichiarazioni, restano ferme le istruzioni della circolare n. 6/2022 del 4 febbraio 2022. Le istruzioni per la compilazione sono state aggiornate per coordinare i dati inseriti dai distributori e dai venditori nella dichiarazione annuale con quelli forniti dai medesimi soggetti nelle comunicazioni mensili rese ai sensi dell'art.12, comma 1, del D.L.124/2019 nonché della relativa determinazione direttoriale di attuazione.
A tal riguardo, sono state apportate alcune modifiche alle denominazioni dei quadri del modello AD-1 (v. istruzioni), al fine di rendere più immediata la distinzione tra il flusso fisico dell'energia elettrica distribuita e fornita ai consumatori finali dalla relativa catena del valore (cioè, dall'energia elettrica ceduta e fatturata ai medesimi soggetti).
In particolare, le dizioni del modello AD-1 sono state rese congruenti con quelle del modello AD-2 utilizzato per il gas naturale. Infine, conformemente ai consolidati criteri cosiddetti “di contabilità per cassa” storicamente applicati al settore, è stato ribadito che le quantità che il venditore è tenuto a dichiarare, ovunque ne ricorra la necessità, sono quelle esposte nelle bollette che lo stesso ha emesso nei confronti dei propri consumatori finali nell'anno di riferimento, nel rispetto delle pertinenti regole dell'ARERA.
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