sabato 30/12/2023 • 06:00
Il Mediocredito Centrale di concerto con Invitalia hanno pubblicato la Circolare n. 21/2023 con la quale sono stati forniti importanti chiarimenti sulle novità previste per l’accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nel 2024.
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Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 con l’entrata in vigore della Riforma del Fondo di garanzia per le PMI, viene previsto l’importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro. La disposizione normativa viene applicata anche alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate prima del 1° gennaio 2024, essendoci continuità con la normativa previgente, ferma restando la sospensione dell’istruttoria di ammissione relativa alle richieste di garanzia che riguardano le imprese PMI con importi garantiti totali eccedenti i 2,5 mln di euro che presentano richiesta di agevolazione a valere sui Regolamenti de minimis e sui Regolamenti d’esenzione, in attesa dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea.
Rimodulazione copertura
Vengono, inoltre, previste le rimodulazioni delle percentuali di copertura che, fatta salva l’esclusione dei soggetti beneficiari finali rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, risultano essere di due aliquote al 60% e 55%. La disposizione normativa, viene applicata alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo deliberate dal 1° gennaio 2024. Tali percentuali verranno applicate anche a tutte le richieste di ammissione presentate prima di tale data e non ancora deliberate. Si rammenta che, nel caso delle richieste di riassicurazione/controgaranzia, la percentuale che può raggiungere non potrà mai essere superiore all’80 per cento.
Ulteriore novità riguarda l’innalzamento dell’importo massimo per le operazioni di importo ridotto fino a 40 mila euro, ovvero fino a 80 mila euro, nel caso di richieste presentate da soggetti garanti autorizzati. Per tali operazioni di importo ridotto e per le operazioni di microcredito di importo fino a 50 mila euro, la garanzia del Fondo è rilasciata nella misura massima dell’80% e con l’applicazione del modello di valutazione, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e presidio dei rischi assunti dal Fondo. La summenzionata disposizione si applica alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo deliberate dal 1° gennaio 2024. Si rileva, inoltre, che:
Enti del Terzo settore
Per gli enti del Terzo Settore, introdotti per la prima volta tra i beneficiari del Fondo di garanzia delle norme emergenziali, l’importo ammissibile per ciascuna operazione è di 60 mila euro, se iscritti al Registro nazionale del Terzo settore e al Repertorio economico amministrativo. Senza l’iscrizione al citato Repertorio, al pari di quanto previsto per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, questa tipologia di soggetti beneficiari è ammissibile solo utilizzando le risorse di una specifica sezione speciale di prossima istituzione. Le garanzie rilasciate in favore di questi nuovi soggetti beneficiari non potranno essere superiori al 5% della dotazione finanziaria annua del Fondo. Si specifica, inoltre, che:
Per le imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese (mid- cap), oltre che nell’ambito di garanzia su portafogli, anche in relazione a singole operazioni finanziarie, con l’esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio, l’ammissione al Fondo di garanzia è prevista nei limiti del 15% della dotazione finanziaria annua del Fondo. Per quanto riguarda i portafogli già garantiti, sarà possibile, anche dopo il 1° gennaio 2024, l’inclusione di operazioni a beneficio di imprese rientranti nella precedente definizione di mid cap (imprese con un numero di dipendenti fino a 499 al momento della richiesta di agevolazione senza tener conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese).
Preme, infine, sottolineare che, anche per le commissioni, la riforma prevede novità. Le commissioni una tantum, eliminate per le microimprese, rimangono infatti in vigore per piccole e medie imprese (rispettivamente allo 0,5% e all’1% dell’importo garantito) e vengono introdotte per le small mid cap. Le commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni accolte dal Fondo sono eliminate per tutte le richieste di riassicurazione. Per la garanzia diretta queste commissioni, invece, si applicano solo ai soggetti richiedenti (banche, confidi e altri intermediari) che superano la soglia del 5% delle operazioni accolte e non perfezionate nel corso di ciascun anno.
Fonte: Circ. Mediocredito centrale 22 dicembre 2023 n. 21
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