Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) che prevede alcune novità in materia di IVA, tra cui:
- aliquota ridotta per i prodotti per l'alimentazione infantile, pannolini e seggiolini per auto;
- aliquota ridotta per i prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile;
- sgravio per le cessioni di beni ai viaggiatori extra-UE;
- estensione degli effetti della chiusura d'ufficio della partita IVA;
- versamento per l'immatricolazione dei veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano.
Novità anche per IVIE, IVAFE, IMU e altre misure fiscali.
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Aliquota IVA ridotta per i prodotti per l'alimentazione infantile, pannolini e seggiolini per auto
Fino al 31 dicembre 2022, il n. 65) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 prevedeva l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% per le “preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso”.
Dal 1° gennaio 2023, la L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) aveva limitato l'applicazione dell'aliquota del 10% alle preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli diverse dai prodotti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia indicati nel nuovo n. 1-sexies) della Tabella A, Parte II-bis, allegata al DPR 633/72.
Per questi ultimi prodotti, infatti, si applicava l'aliquota ridotta del 5%, riferita specificamente a “latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00); pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli”.
Per individuare i lattanti e i bambini della prima infanzia, la Relazione illustrativa aveva chiarito che può farsi riferimento all'art. 2, comma 2, lett. a) e b), del Regolamento n. 2013/609/UE, in base al quale, per “lattanti”, s'intendono i bambini di età inferiore a dodici mesi e, per “bambini nella prima infanzia”, i bambini di età compresa tra uno e tre anni.
Di conseguenza, per essi, non solo i prodotti per l'alimentazione, ma anche i pannolini e i seggiolini da installare negli autoveicoli risultavano soggetti a IVA con l'aliquota del 5%.
La novità è stata particolarmente significativa per i beni di prima necessità per la cura e la crescita dei bambini come i pannolini e i seggiolini, fino al 31 dicembre 2022 soggetti a IVA con l'aliquota ordinaria del 22% e, quindi, incisi dall'imposta in misura superiore rispetto ai prodotti alimentari non di prima necessità, come ad esempio i tartufi, e a beni di lusso come gli oggetti d'arte e i francobolli da collezione, che invece beneficiano delle aliquote ridotte del 5% e del 10%.
Dal 1° gennaio 2024, a seguito della Legge di Bilancio 2024, da un lato, il n. 1-sexies) della Parte II-bis della Tabella A, allegata al DPR 633/72 viene abrogato e, dall'altro, viene:
- sostituito il n. 65) della Parte III della stessa Tabella A, in precedenza modificato dalla Legge di Bilancio 2023, che ora richiama i seguenti prodotti: “latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. ex 19.02)”;
- aggiunto il n. 114-ter) alla Parte III della Tabella A, per i pannolini per bambini.
Pertanto, rispetto alla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2023, i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli sono soggetti all'aliquota IVA ordinaria (22%), mentre si passa dall'aliquota IVA del 5% a quella del 10% per:
- i pannolini per bambini;
- il latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
- le preparazioni alimentari di farine, nonché semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00).
Aliquota IVA ridotta per i prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile
Dal 1° gennaio 2022, con la L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) era stata prevista la riduzione dall'aliquota IVA ordinaria a quella del 10% per i prodotti assorbenti e i tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile.
In particolare, in base al n. 114-bis) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, si applicava l'aliquota IVA del 10% per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile, non compresi nel n. 1-quinquies) della Tabella A, Parte II-bis, vale a dire i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili e coppette mestruali, soggetti alla più favorevole aliquota IVA del 5%.
L'aliquota del 10% aveva un'applicazione limitata al solo anno 2022, in quanto la Legge di Bilancio 2023, con effetto dal 1° gennaio 2023, aveva abrogato il citato n. 114-bis), riconducendo tutti i prodotti assorbenti per la protezione dell'igiene intima femminile, indipendentemente dalle loro caratteristiche, nell'ambito applicativo dell'aliquota IVA del 5%, uniformandone il trattamento agevolato.
A tal fine, il richiamato n. 1-quinquies) della Tabella A, Parte II-bis, allegata al DPR 633/72 era stato riformulato prevedendo l'applicazione dell'aliquota del 5% ai prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell'igiene femminile e alle coppette mestruali.
Dal 1° gennaio 2024, con la Legge di Bilancio 2024, i prodotti assorbenti e i tamponi per la protezione dell'igiene femminile, nonché le coppette mestruali, saranno nuovamente soggetti all'aliquota IVA del 10%.
Infatti, da un lato, il n. 1-quinquies) della Parte II-bis della Tabella A, allegata al DPR 633/72, viene abrogato e, dall'altro, nella Parte III della stessa Tabella A, viene ripristinato il n. 114-bis), precedentemente abrogato dalle Legge di Bilancio 2023.
Sgravio dell'IVA per le cessioni di beni ai viaggiatori extra-UE
Allo specifico fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica italiana, la Legge di Bilancio 2024 riduce da 154,94 a 70,00 euro l'ammontare complessivo delle cessioni, comprensivo dell'IVA, che può fruire dello sgravio dell'imposta previsto dall'art. 38-quater c. 1 DPR 633/72 per i soggetti domiciliati o residenti al di fuori della UE che acquistano beni destinati all'uso personale o familiare da trasportarsi nei bagagli personali fuori dall'Unione.
Il nuovo limite monetario, applicabile alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° febbraio 2024, prescinde dalla modalità di sgravio in concreto applicata, vale a dire in sede di cessione, con emissione di fattura senza applicazione dell'imposta, da scorporare dal prezzo di vendita, oppure con rimborso successivo dell'imposta all'acquirente straniero a cura del dettagliante o tramite un'apposita società intermediaria (di cd. “tax free”).
Estensione degli effetti della chiusura d'ufficio della partita IVA
La Legge di Bilancio 2023, al fine di ostacolare l'evasione dell'IVA, aveva introdotto specifiche disposizioni di contrasto all'apertura delle partite IVA abusive, rese operative dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 156803/2023, prevedendone la chiusura d'ufficio con contestuale applicazione della sanzione amministrativa di 3.000 euro.
Con la Legge di Bilancio 2024, il nuovo comma 15-bis.3 dell'art. 35 DPR 633/72 stabilisce che gli effetti del provvedimento di cessazione della partita IVA si applicano anche in caso di notifica, da parte dell'Ufficio, di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA nei confronti dei contribuenti che, nei 12 mesi precedenti, abbiano comunicato la cessazione dell'attività.
In pratica, a seguito della comunicazione della chiusura della partita IVA, se l'Amministrazione finanziaria riscontra specifici elementi di rischio, è possibile richiedere l'apertura di una nuova partita IVA come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di 3 anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. Si applica, in ogni caso, la sanzione di 3.000 euro di cui all'art. 11, comma 7-quater, del D.Lgs. 471/97.
Versamento dell'IVA per l'immatricolazione dei veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano
Al fine di contrastare l'evasione dell'IVA relativa ai veicoli immatricolati in Italia, formalmente provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano, ma di fatto di provenienza intracomunitaria, la Legge di Bilancio 2024 estende il versamento dell'IVA con il modello F24 “Elementi identificativi” agli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, nuovi o usati, introdotti in Italia dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano.
Di conseguenza, in applicazione dell'art. 1 commi 9 e 9-bis DL 262/2006, ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura, il versamento dell'IVA dovuta sulla prima cessione interna deve essere effettuato utilizzando la predetta delega di pagamento con l'indicazione, per ciascun mezzo di trasporto, del tipo di veicolo, del numero di telaio e dell'ammontare dell'IVA assolta.
Incremento delle aliquote IVIE e IVAFE sugli investimenti esteri
Dal 1° gennaio 2024, la Legge di Bilancio 2024 prevede l'incremento dell'IVIE, dovuta dai proprietari di immobili situati all'estero, ovvero dai titolari di altri diritti reali sugli stessi, dall'attuale 0,76% all'1,06%, mentre l'IVAFE, applicabile sui prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all'estero, aumenta dall'attuale 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.
IMU: proroga dei termini per l'efficacia delle delibere relative alle aliquote ed esenzione per gli enti non commerciali
Limitatamente all'anno 2023, la Legge di Stabilità 2024 prevede che si considerano tempestive le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, purché inserite nel portale federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 e pubblicate sullo stesso portale entro il 15 gennaio 2024, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia.
Di conseguenza, se le nuove aliquote comporteranno una differenza positiva tra l'IMU dovuta in base alle nuove aliquote e l'imposta versata al 18 dicembre 2023, i contribuenti dovranno effettuare un versamento aggiuntivo entro il 29 febbraio 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi. Nel caso, invece, in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.
Un'ulteriore novità riguarda la previsione di esenzione dall'IMU per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione o di culto da parte di enti non commerciali.
Con una norma di interpretazione autentica dell'art. 1 c. 759 lett. g) L. 160/2019 viene stabilito che gli immobili s'intendono:
- “posseduti” anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un ente pubblico o privato diverso dalle società, a un trust (che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale), nonché a un organismo di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile - con modalità non commerciali - esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto e che sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente;
- “utilizzati” quando sono strumentali alle destinazioni indicate nel punto precedente, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché non determini la cessazione definitiva della strumentalità.
Le altre novità fiscali
Nella tabella di seguito si sintetizzano le principali misure della Manovra in materia fiscale.
Novità
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Descrizione
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Locazioni brevi
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L'aliquota della cedolare secca è incrementata al 26% , limitatamente all'ipotesi di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta (la possibilità di applicare la cedolare al 21% resta valida in caso di locazione breve di un solo appartamento che dovrà essere individuato dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi). La ritenuta si considera a titolo di acconto (e non di imposta). Il soggetto non residente in possesso di una stabile organizzazione in Italia oppure in uno Stato membro UE potrà adempiere agli obblighi derivanti dalle locazioni brevi tramite la stabile organizzazione. Viceversa, in assenza di una stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea, occorrerà nominare un rappresentante fiscale
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Riallineamento delle rimanenze di magazzino
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Nei confronti dei soggetti OIC adopter è prevista la possibilità di regolarizzare le scritture contabili di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva previo versamento di un'imposta sostitutiva (dell'IRPEF, IRES, IRAP) del 18% calcolata sulla differenza tra il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione ed il valore del bene eliminato. In caso di eliminazione di esistenze iniziali, il riallineamento comporta il versamento: dell'IVA da determinare applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'importo che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione (specifico per ogni attività) che sarà determinato da un successivo decreto
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Regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti
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La PEX si applicherà alle plusvalenze realizzate su azioni o quote di società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società, trust e organismi d'investimento collettivo del risparmio, residenti sul territorio nazionale, da parte di società ed enti commerciali che sono residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e che sono ivi soggetti a un'imposta sul reddito delle società
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Rivalutazione partecipazioni e terreni (edificabili e con destinazione agricola)
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Riaperta la rivalutazione per le persone fisiche, le società semplici ed altre a questa equiparate nonché gli enti non commerciali (restano, invece, sempre esclusi i titolari di reddito di impresa).
Sono rivalutabili le partecipazioni (in società non negoziate o negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione) ed i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2024.
L'Imposta sostitutiva è pari al 16% con pagamento previsto entro il 30 giugno 2024 (rateazione fino a 3 rate annuali di pari importo)
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Diritti reali di godimento e cessione di metalli preziosi (redditi diversi)
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Si interviene sulla qualificazione degli atti a titolo oneroso che importano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento, facendoli rientrare tra i redditi diversi. Le modifiche, ove approvate in via definitiva, saranno applicabili agli atti stipulati a partire dal 1° gennaio 2024.
Inoltre, per le cessioni di metalli preziosi le relative plusvalenze dovranno essere determinate in misura corrispondente al corrispettivo della cessione
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Limite alle compensazioni
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Per i contribuenti con iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione |
Plastic e sugar tax
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Si prevede lo slittamento dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024 della decorrenza della plastic e sugar tax
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Accise sui tabacchi |
Si interviene sull'ammontare delle accise per le sigarette: l'importo specifico fisso per unità di prodotto viene determinato, per il 2024, in 29,30 euro (da 28,20 euro) per 1.000 sigarette e, a dal 2025, in 29,50 euro (da 28,70 euro) per 1.000 sigarette |
Potenziamento del recupero coattivo |
L'agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l’attività di riscossione
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Fonte: L. 213/2023 (GU 30 dicembre 2023 n. 303)
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