venerdì 22/12/2023 • 11:44
Con comunicato stampa del 21 dicembre 2023, l’OIC informa di aver pubblicato la risposta alla richiesta di chiarimento sulla possibilità di applicare le disposizioni dell'OIC 34 per distinguere se una società agisce per conto proprio o per conto di terzi prima dell'adozione dell'intero OIC che avverrà a partire dal 2024.
redazione Memento
L'OIC ha ricevuto una richiesta di chiarimento in merito ai criteri previsti dai paragrafi A.5 – A.7 dall'OIC 34 - Ricavi per distinguere se una società agisce per conto proprio o per conto di terzi. In particolare, è stato chiesto di chiarire se tali paragrafi dell'OIC 34 siano compatibili con l'attuale quadro normativo e quindi possano essere applicati prima dell'adozione dell'intero OIC 34 che avverrà a partire dal 2024. Con comunicato stampa del 21 dicembre 2023, l’OIC informa di aver pubblicato la risposta alla richiesta di chiarimento sulla possibilità di applicare le disposizioni dell'OIC 34 per distinguere se una società agisce per conto proprio o per conto di terzi prima dell'adozione dell'intero OIC che avverrà a partire dal 2024. In via preliminare si precisa che l'OIC 34 non prevede l'adozione anticipata al 2023. Tuttavia, si osserva che il tema della mancata previsione dell'applicazione anticipata fa salvi comportamenti contabili conformi ai principi attualmente vigenti che trovano conferma nelle specificazioni contenute nell'OIC 34. L'OIC ricorda che il principio del trasferimento dei rischi e benefici era già presente sia nell'OIC 15 per la rilevazione dei ricavi e sia nell'OIC 13 per la rilevazione delle rimanenze di magazzino e pertanto si concludeva che: “laddove la società non assuma alcun rischio e beneficio rilevante (ponendo in essere nei fatti un'attività di intermediazione) non iscrive in bilancio né il ricavo della vendita né il costo d'acquisto della materia prima. Iscrive, invece, le commissioni ad essa spettanti e i ricavi derivanti da eventuali servizi prestati”. Pertanto, premesso che l'OIC 34 non prevede la possibilità di applicazione anticipata, applicando i principi contabili attualmente vigenti una società che non assume alcun rischio e beneficio rilevante non iscrive in bilancio né il ricavo derivante dalla vendita del bene, né il costo d'acquisto del bene. Tale società, come chiarito dall'OIC 34, deve contabilizzare la prestazione fatta al cliente come se agisse per conto di terzi e quindi iscrivere il valore della commissione ad essa spettante rappresentato dal ricavo derivante dalla vendita del bene al netto dei costi sostenuti per l'acquisto del bene stesso.
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Elettra Bandi
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