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giovedì 21/12/2023 • 06:00

Lavoro Chiarimenti INPS

Conguaglio di fine anno 2023: i punti di attenzione per i datori di lavoro

L'INPS, con la Circ. 20 dicembre 2023 n. 106, fornisce le indicazioni per il conguaglio di fine anno 2023 dei contributi previdenziali e assistenziali. I principali punti di interesse e di attenzione per i datori di lavoro e i lavoratori in vista delle consuete operazioni di chiusura dell'annualità in corso.

di Dario Ceccato - Founder Ceccato Tormen & Partners

di Francesca Dall'Acqua - Junior partner Ceccato Tormen & C

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  • Tempo di lettura 1 min.
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Termina l'anno, evviva il conguaglio. Operazione di chiusura di un anno fiscale e previdenziale complesso, l'istituto del conguaglio rappresenta un adempimento gravante in capo al datore di lavoro a mezzo del quale viene verificata la corrispondenza tra le trattenute operate nel corso dell'anno e il reddito totalizzato da parte del lavoratore. Di matrice più “fiscale” che previdenziale (ma, ciò non di meno, di interesse anche per l'ente previdenziale stesso) il conguaglio è un'operazione di verifica che le trattenute, previdenziali e fiscali, effettuate da parte del datore di lavoro nel corso dell'annualità siano corrette in ragione della “cristallizzazione” del reddito/retribuzione annua percepito/a da parte del lavoratore che, nel mese di dicembre, diviene definitivo e non più soggetto a possibili variazioni. Molti i punti di interesse previdenziale. Basti annoverare il possibile raggiungimento del c.d massimale contributivo (operazione solo incidentalmente riscontrabile a fine anno, data la sua necessità di controllo in qualsiasi momento dell'anno), la verifica della contribuzione aggiuntiva del 1% per le retribuzioni superiori a 52.190 euro e, infine, l'esonero contributivo differenziato tra retribuzione “ordinaria” (6 o 7 per cento, a seconda del limite reddituale) e tredicesima mensilità. L'INPS, il 20 dicembre, ritiene necessario con circolare n. 106, riepilogare le varie determinazioni degli istituti di cui sopra. Vediamone alcune. Massimale contributivo IVS Il massimale contributivo IVS (art. 2, comma 18, legge n. 335 del 1995), individuato per il 2023 in 113.520,00 euro annui rappresenta una soglia al cui raggiungimento viene inibita l'aliquota relativa alla contribuzione per fini pensionistici (inclusa l'aliquota aggiuntiva dell'1%) per i soggetti che rientrino nel campo di applicazione previsto dalla normativa vigente. In concreto, il massimale contributivo Inps si applica dei confronti dei: lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva alla medesima data; soggetti che optino per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Sul punto, vale la pena di evidenziare una serie di precisazioni. in primis, il massimale contributivo Inps non può essere frazionabile e dunque si ritiene applicata la medesima soglia anche se l'anno risulti retribuito solo in parte; in caso di più rapporti di lavoro in corso d'anno, le remunerazioni percepite si ritengono cumulabili. Per tale ragione, il dipendente è tenuto ad esibire al nuovo datore di lavoro la Certificazione Unica o, alternativamente, a presentare una dichiarazione sostitutiva per l'applicazione del massimale in parola; quanto sopra è bene nucleato nella circolare n. 106 del 2023 dell'Inps laddove, “in caso di rapporti simultanei, le retribuzioni derivanti dai due rapporti di lavoro si cumulano agli effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro (…), provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale”. Contributo aggiuntivo IVS dell'1% Il contributivo aggiuntivo IVS viene istituito a cura dell'articolo 3 del decreto legge n. 384 del 1992, il quale istituisce, in favore dei dipendenti con una contribuzione previdenziale inferiore al 10%, un punto percentuale aggiuntivo a carico del lavoratore la cui retribuzione imponibile sia superiore alla prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata annualmente. Per l'annualità 2023, tale soglia è stata individuata in 52.190 euro che, rapportata mensilmente, equivale a 4.349 euro lordi. Poiché per tale contributo aggiuntivo vige la regola della “mensilizzazione”, in sede di conguaglio possono rendersi necessari alcuni accorgimenti e alcune valutazioni: basti pensare all'eventualità che un lavoratore percepisca nel corso di una mensilità di “bonus” o “elementi di premialità” così da superare la quota di 4.349 euro lordi. Analogamente a quanto vigente per il massimale, anche ai fini del contributo aggiuntivo la soglia di 52.190 euro si calcola cumulando tutte le retribuzioni percepite dal lavoratore, anche se provenienti da più datori di lavoro o, addirittura, simultanei. Nel primo caso (più rapporti), il lavoratore dovrà rilasciare apposita dichiarazione al datore di lavoro successivo affinché possa correttamente determinare l'applicazione del contributivo aggiuntivo. Nel secondo caso, invece (rapporti simultanei), sarà di norma il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata ad applicare il punto percentuale aggiuntivo, effettuando di conseguenza anche le dovute operazioni di conguaglio. Fringe benefit ed operazioni di conguaglio Come ormai noto, l'art. 40 del Decreto Lavoro ha innalzato la soglia di esenzione dei fringe benefit a 3.000 euro esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico, includendo nel novero dei possibili benefici anche il “pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale”. La circolare INPS in trattazione precisa prontamente come ai lavoratori senza figli a carico si applichi “l'ordinario regime di esenzione previsto dall'articolo 51, comma 3, del TUIR, il quale prevede, da un lato, una soglia di esenzione fino a 258,23 euro e, dall'altro, può avere a oggetto le sole erogazioni in natura e non quelle in denaro e non si estende, quindi, ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas, per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito (imponibile) di lavoro dipendente.” Nel richiamare i contenuti dei precedenti messaggi (3884/2023 e 4027/2023) l'INPS, in relazione alla tematica degli esoneri contributivi (art 1 comma 281 legge n°197/2022), precisa come “i datori di lavoro debbano provvedere al recupero o al versamento delle quote di esonero previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, anche legge di Bilancio 2023), e dall'articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023, i medesimi dovranno avvalersi dell'invio di flussi di regolarizzazione DMVig.” Mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande Da ultimo l'INPS consegna delle disposizioni applicative in relazione alla tematica delle c.d. mance, oggetto di disciplina normativa a cura della legge di Bilancio 2023 In effetti al fine di agevolare i lavoratori dipendenti del settore turismo, è stato introdotto un regime fiscale e previdenziale agevolato con riferimento alle somme percepite a titolo di mance. Viene infatti risposto dall'art. 1, commi da 58 a 62 della legge n. 197 del 2022 che, salva esplicita rinuncia da parte del lavoratore, gli importi percepiti a titolo di liberalità dei clienti sono gravati da “un'imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro” e siano altresì “escluse dalla retribuzione imponibile”. Riassumendo, i lavoratori che non abbiano rinunciato per iscritto a tale facoltà e siano titolari di reddito di lavoro dipendente inferiore a 50.000 euro (nell'anno precedente), hanno diritto a: tassazione agevolata sulle mance (5%); esenzione delle stesse dall'imponibile contributivo. A livello di adempimenti operativi, la circolare n. 106 fornisce istruzioni che dovranno essere osservate dai datori di lavoro che intendano procedere al recupero dell'importo relativo alle mance oggetto dell'agevolazione nel flusso di dicembre 2023 attraverso l'utilizzo delle seguenti causali: MANCE, laddove sia presente un imponibile da abbattere riferito all'importo delle mance oggetto dell'agevolazione, MANDIM da utilizzare, eventualmente congiuntamente a MANCE, nel caso in cui per la competenza specifica vi sia eccedenza del massimale; MANMAS, si cita “da utilizzare per riportare parte dell'eccedenza massimale, presente nelle denunce di competenza successive a quelle interessate dalle mance oggetto dell'agevolazione, nell'imponibile, per effetto della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti”. Fonte: Circ. INPS 20 dicembre 2023 n. 106 ...

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