mercoledì 20/12/2023 • 14:42
L’INPS, con il Mess. 19 dicembre 2023 n. 4568 e l’INAIL, con l’istruzione operativa 18 dicembre 2023 n. 13118, riepilogano il campo di applicazione e le scadenze relative alla sospensione del versamento dei contributi per le zone della Toscana colpite dall’alluvione dello scorso novembre.
redazione Memento
La recente conversione il Legge del DL “Anticipi” (art. 21 bis DL 145/2023 conv. in L. 191/2023) ha previsto che, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi, in data 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, si considerano tempestivi se effettuati, in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 18 dicembre 2023. Pertanto, INPS e INAIL, rispettivamente con Mess. 19 dicembre 2023 n. 4568 e istruzione operativa 18 dicembre 2023 n. 13118, forniscono alcune istruzioni operative relativamente ai contributi di propria competenza. Le indicazioni dell'INPS Il differimento riguarda i versamenti dovuti dai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza o la sede legale oppure la sede operativa nei Comuni ubicati nelle province indicate nell'allegato A del DL 145/2023 conv. in L. 191/2023, e rientranti nelle seguenti categorie: - i datori di lavoro del settore privato (compresi i datori di lavoro domestico e i datori di lavoro con natura giuridica privata e dipendenti iscritti alla Gestione pubblica); - i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli); - i committenti e i liberi professionisti obbligati all'iscrizione alla Gestione separata. In attuazione della norma in esame i predetti versamenti contributivi, in scadenza nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, sono stati automaticamente differiti al 18 dicembre 2023 senza applicazione di sanzioni e interessi. La disposizione riguarda i versamenti afferenti a: - dichiarazioni mensili dei datori di lavoro privati, relative ai periodi retributivi riferiti alla mensilità di ottobre 2023 e novembre 2023; - contributi dovuti alla Gestione separata dai committenti a seguito della presentazione delle denunce dei compensi erogati nei mesi di ottobre 2023 e novembre 2023 per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate; - contributi dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata in scadenza per i periodi interessati, quali secondo acconto anno di imposta 2023; - contributi dovuti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali sul minimale di reddito imponibile per il terzo trimestre 2023 e il secondo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2023; - per i lavoratori agricoli autonomi e i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare, la citata norma riguarda i versamenti afferenti all'emissione 2023, terza rata, con scadenza originaria di pagamento fissata al 16 novembre 2023. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati. Le istruzioni dell'INAIL Per quanto riguarda i premi INAIL, la sospensione riguarda i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all'assicurazione obbligatoria nella gestione Industria e alla gestione per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, operanti alla data del 2 novembre 2023 nel territorio dei comuni della regione Toscana specificatamente individuati nell'allegato “Elenco comuni”. La sospensione si applica esclusivamente alle posizioni assicurative territoriali (PAT) con sede dei lavori nei suddetti territori e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori. Ai fini dell'individuazione dei soggetti beneficiari dell'agevolazione prevista nel provvedimento si fa riferimento alla sede operativa, ossia alla sede dove è svolta l'attività economica del soggetto assicurante. Ricadono nel periodo di sospensione la quarta rata dell'autoliquidazione 2022-2023 con scadenza 16 novembre 2023, il premio mensile per l'assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca e i premi assicurativi aventi scadenza ricadente nel periodo 2 novembre – 17 dicembre 2023. Fonte: Mess. INPS 19 dicembre 2023 n. 4568 Istruzione operativa INAIL 18 dicembre 2023 n. 13118
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