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martedì 19/12/2023 • 06:00

Finanziamenti Dopo il Decreto Energia

Aiuti di Stato 2024 per gli energivori: richieste entro il 22 dicembre

Il Decreto Energia ha innovato la disciplina delle agevolazioni per gli energivori, adeguando dal 2024 la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione UE sulle nuove Linee Guida sugli aiuti di stato in materia di energia e ambiente. Le imprese potranno accedere al sistema telematico per le dichiarazioni alla CSEA fino al 22 dicembre 2023.

di Antonio Conforti - Dirigente Aziendale, Responsabile di Ufficio Legale e di Organismo di Vigilanza

+ -
  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il DL 131/2023 denominato “Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio”, come successivamente convertito con Legge 169/2023 (“Decreto Convertito”), ha introdotto diverse novità alla disciplina delle agevolazioni per le imprese energivore, al fine di adeguare, a decorrere dal 2024 la normativa nazionale alla comunicazione 2022/C 80/01 della Commissione europea del 18.02.2022 sulle Nuove Linee Guida sugli aiuti di stato in materia di energia e ambiente (“Comunicazione Commissione”).

In particolare, l'art. 3 del Decreto Convertito prevede che le aziende (“Beneficiarie”) che:

-nell'anno precedente alla presentazione della domanda di iscrizione al registro energivori presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (“CSEA”) abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh;

-che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione, alto (“Alto Rischio”) o generico (“Rischio Generico”), di cui all'allegato 1 alla Comunicazione Commissione (“Allegato 1”);
  2. pur non operando nei settori dell'Allegato 1 hanno beneficiato nel 2022 o nel 2023 delle agevolazioni di cui al DM MASE 21 dicembre 2017, recante “Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore”, avendo rispettato i requisiti (“Beneficiarie Precedenti”);

a decorrere dall'1° gennaio 2024, accedono alle agevolazioni di seguito sintetizzate.

Accesso agli incentivi ed importi

Le Beneficiarie sono soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, relativi al sostegno delle energie rinnovabili:

-le imprese ad Alto Rischio: nella misura del minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell'impresa (“VAL”);

-le imprese a Rischio Generico:

  1. nella misura del minor valore tra il 25% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1% del VAL dell'impresa;
  2. nel caso in cui l'impresa copra almeno il 50% del proprio consumo di energia elettrica con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10% assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5% garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità, il contributo è pari al minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5% del VAL dell'impresa medesima.

-le Beneficiarie Precedenti nella misura del minor valore:

  1. per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5% del VAL;
  2. per l'anno 2027, tra il 55% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5% del VAL;
  3. per l'anno 2028, tra l'80% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5% del VAL.

Qualora suddette Beneficiarie Precedenti coprano almeno il 50% del proprio consumo di energia elettrica con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10% assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5% garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità, il contributo, è pari, fino al 31 dicembre 2028, al minor valore tra il 35% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5% del VAL.

Impegni aziende beneficiarie

Le aziende beneficiarie sono tenute a:

-effettuare la diagnosi energetica di cui al D. Lgs. 102/2014;

-adottare almeno una delle seguenti misure:

  1. attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita;
  2. ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio;
  3. investire una quota pari almeno al 50% dell'importo dell'agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare, ai sensi del punto 415 della Comunicazione Commissione, un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021.

Controlli e Controllori

L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (“ENEA”) effettua i controlli per accertare l'adempimento dell'obbligo di effettuazione della diagnosi energetica, anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. L'ENEA effettua altresì i controlli per accertare l'attuazione delle misure previste, collaborando, anche mediante lo scambio di informazioni, con il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (“GSE”) e con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (“ISPRA”). Gli esiti dei controlli sono comunicati, entro il 30.06, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (“ARERA”). In caso di inadempimento degli obblighi, l'impresa interessata è tenuta a rimborsare l'importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento degli obblighi medesimi e può beneficiare di ulteriori agevolazioni solo dopo aver provveduto a rimborsare l'importo stesso.

Portale CSEA e dichiarazioni 2024

La CSEA ha pubblicato la circolare 55/2023/ELT (“Circolare”) relativa all'apertura del portale per le dichiarazioni 2024 delle imprese a forte consumo di energia di cui all'art. 3 del Decreto Convertito (“Portale”). La CSEA, sentita l'ARERA ha reso disponibile, con decorrenza 1° dicembre 2023, il Portale per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell'Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2024. La CSEA, al fine di compilare con precisione le dichiarazioni per l'annualità 2024, invita a prendere visione della Guida alla compilazione delle dichiarazioni anno di competenza 2024 allegata alla Circolare. Il sistema telematico consente l'invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti dell'art. 3 del Decreto Convertito; qualora infatti i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti indicati dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l'invio della dichiarazione.

Le imprese potranno accedere al sistema telematico per le citate dichiarazioni fino alle ore 23:59 del 22 dicembre 2023. Decorso il suddetto termine, l'iscrizione all'elenco delle imprese a forte consumo di energia per l'annualità di competenza 2024 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva, secondo modalità e tempistiche che saranno definite da ARERA con successivi provvedimenti. A tal proposito, l'ARERA sembrerebbe orientata, in via eccezionale, a rimuovere, per la sessione suppletiva 2024, la condizione di perdita di 1/12 dell'agevolazione e l'importo maggiorato del contributo a carico delle imprese a copertura dei costi amministrativi, che normalmente sono applicati alle imprese che utilizzano tale sessione. La sessione suppletiva potrebbe essere aperta dal 1° febbraio2024, per una durata di 30 giorni

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