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martedì 19/12/2023 • 06:00

Fisco DALLE SEZIONI UNITE

Diniego contributi COVID: lite fuori dalla giurisdizione tributaria

Con la Sentenza n. 34851/2023, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno escluso l'estensione della giurisdizione tributaria alle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento e l'erogazione del contributo a fondo perduto COVID. Il D.Lgs. 546/1992 è applicabile solo agli atti di recupero.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Nel corso dell'emergenza pandemica da COVID-19, il legislatore ha supportato le attività economiche attraverso la concessione di diversi contributi a fondo perduto. Tra questi, quello riconosciuto dall'art. 25 DL 34/2020, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, il cui ammontare era commisurato alla diminuzione di fatturato subito dai medesimi soggetti.

Il contributo a fondo perduto spettava ai contribuenti che avevano rilevato un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. In presenza di tale requisito, il beneficio spettante è stato determinato applicando una diversa percentuale (stabilita in funzione dei ricavi e compensi dell'anno 2019) alla differenza tra l'importo del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e 2019.

Le somme ricevute a titolo di ristoro, per espressa previsione normativa, non hanno concorso alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP e, inoltre, è stata esclusa la rilevanza ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 TUIR.

Per accedere all'agevolazione, era necessaria la presentazione telematica di un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, alla quale è stata demandata la concessione delle somme medesime, i controlli dei dati dichiarati dal beneficiario, nonché l'eventuale recupero degli importi non spettanti maggiorati di sanzioni e di interessi (art. 25 c. 12 DL 34/2020).

Dopo la trasmissione delle istanze, i sistemi dell'Amministrazione Finanziaria, effettuati i controlli, hanno provveduto a rilasciare la ricevuta di accoglimento, ovvero di scarto. 

Lo scarto delle domande presentate, spesso, è stato causato da incongruenze contabili tra i valori indicati e quelli riscontrati dall'Agenzia in base alle dichiarazioni ed alle comunicazioni fiscali presentate dal contribuente, ovvero a causa di problemi relativi all'IBAN indicato (conto corrente non esistente, chiuso o intestato a soggetto diverso dal richiedente).

Proprio l'incongruenza del codice IBAN ed il conseguente rifiuto del pagamento del contributo di cui all'art. 25 DL 34/2020 da parte dell'Agenzia delle Entrate, è stata l'oggetto della controversia su cui si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c, con la Sent. n. 34851/2023, in merito all'individuazione della giurisdizione di competenza per la risoluzione della lite.

Giurisdizione di competenza

L'art. 25 DL 34/2020, nel regolamentare le disposizioni per la concessione del contributo a fondo perduto in esame, al c. 12, rimanda, per le controversie relative all'atto di recupero dello stesso, alle norme previste dal D.Lgs. 546/1992, in tema di giurisdizione tributaria.

Pertanto, da una prima lettura, potrebbe sembrare che le eventuali liti connesse a tali contributi debbano essere affidate al giudice tributario.

Effettivamente, l'erogazione del beneficio in commento, così come di altre misure simili concesse nel corso della pandemia, si basa su dati di natura tributaria (diminuzione del fatturato e dei corrispettivi, commisurazione dell'ammontare in funzione delle diverse percentuali legate ai ricavi, non imponibilità delle somme ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP).

Tuttavia, l'art. 2 D.Lgs. 546/92, definendo l'oggetto della giurisdizione tributaria dispone l'appartenenza alla stessa di “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché' gli interessi e ogni altro accessorio”. Inoltre, il rinvio del c. 12 al medesimo decreto legislativo, contiene il riferimento puntuale ai soli atti di recupero del contributo a fondo perduto, non estendendo le previsioni ai casi di diniego del beneficio.

Sul punto, le Sezioni Unite hanno richiamato l'orientamento della giurisdizione costituzionale (Corte Cost., Sent. n. 167/2018, n. 89/2018, n. 269/2017), secondo cui, una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti:

  • la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo;
  • la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico;
  • le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese.

La decisione

La Suprema Corte a Sezioni Unite, nell'ambito della controversia relativa allo scarto telematico dell'istanza del contributo a fondo perduto per IBAN incongruente, ha escluso la possibilità di estendere la disciplina processuale contenuta nel D.Lgs. 546/92, anche alle controversie riguardanti il riconoscimento e l'erogazione del contributo a fondo perduto. Ciò, anche in considerazione della natura speciale della giurisdizione tributaria, che ne preclude l'estensione a controversie aventi un oggetto estraneo alla materia ad essa attribuita.

A parere della Corte, infatti, l'unico collegamento tra l'agevolazione in esame e la materia tributaria è rappresentato dall'individuazione delle condizioni che ne legittimano l'attribuzione e dei dati sulla base dei quali dev'essere determinato il relativo ammontare, il cui disconoscimento non comporta, tuttavia, la formulazione di una pretesa tributaria da parte dell'Amministrazione, nonché dall'applicabilità delle disposizioni che disciplinano l'accertamento delle imposte sui redditi e le relative sanzioni, le quali, però, non rilevano nelle controversie aventi ad oggetto l'erogazione del contributo.

Ne consegue che, spetta al giudice ordinario decidere sulle liti riguardanti il diniego dei contributi COVID, mentre, nei soli casi di controversie aventi ad oggetto atti di recupero dei medesimi, è applicabile la giurisdizione tributaria.

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