Nel caso in cui l'istante è stato interessato da una procedura ablativa con atti di parziale esproprio e occupazione per la realizzazione di un collegamento autostradale, anche l'''indennità per il deprezzamento'' residuo dell'area non espropriata (pari a euro 101.204) va tassata ai sensi dell'art. 35 DPR 327/2001 (TUEPU). Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate, con la risposta del 15 dicembre 2023 n. 476.
L'istante precisa che le somme ricevute dall'ente pubblico per la procedura necessaria a realizzare un collegamento autostradale erano composte dalle seguenti voci:
Nel dettaglio, secondo l'Agenzia delle Entrate, in relazione alla somma percepita dall'istante, comprendente anche l'indennità per deprezzamento, su cui è stata applicata la ritenuta del 20%, lo stesso istante potrà optare con la dichiarazione dei redditi, per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto, facendo rientrare tali redditi tra le plusvalenze di cui all'art. 67 c. 1 lettera b) TUIR la cui base imponibile è determinata ai sensi del successivo articolo 68.
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