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lunedì 18/12/2023 • 06:00

Caso Risolto IMPOSTA MUNICIPALE

IMU: accesso agli atti per verificare la legittimità della pretesa tributaria

In tema di presupposti di applicazione dell'IMU, l'Amministrazione pubblica deve consentire ai contribuenti l'accesso agli atti. Per far questo occorre che la documentazione accessibile sia costituita solo da dichiarazioni fiscali in cui figurino i dati che il contribuente è interessato a conoscere, oscurando tutti quelli non pertinenti all'interesse sotteso all'istanza.

di Maurizio Tarantino - Avvocato

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  • Tempo di lettura 1 min.
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In virtù di contratto di leasing, un soggetto utilizza alcuni edifici facenti parte di un Centro Commerciale, in parte in forma esclusiva e in parte pro-quota con altra società la quale è altresì utilizzatrice, in forma esclusiva, di altri edifici facenti parte della stessa struttura commerciale. Per tali unità immobiliari, entrambe le società sono tenute al pagamento dell'IMU annualmente dovuta al Comune in veste di locatrici finanziarie/utilizzatrici dei beni; in particolare, la tassa è dovuta dal ricorrente principale per intero, per le unità immobiliari detenute in modo esclusivo, e pro-quota per quelle detenute in locazione finanziaria insieme all'altra utilizzatrice.

Premesso ciò, secondo il soggetto ricorrente, la concessionaria per la riscossione del Comune, continuerebbe ad elevare annualmente atti impositivi nei suoi confronti per il pagamento dell'IMU anche per le unità immobiliari utilizzate in maniera esclusiva dall'altra società e che tali atti impositivi, unitamente al silenzio formatosi sulle istanze di rimborso, sono stati oggetto di ricorsi innanzi alla giustizia tributaria, tuttora pendenti. Per queste ragioni, il ricorrente principale, avendo, quindi, necessità di conoscere se l'altra società ha correttamente presentato la dichiarazione IMU per le unità immobiliari che detiene in locazione, ha chiesto alla Concessionaria l'accesso agli atti ex artt. 22 e ss. L. 241/90. Tuttavia, non essendo seguita alcuna risposta da parte del concessionario, il ricorrente ha chiesto al giudice l'accertamento del proprio diritto di accesso.

L'accesso agli atti

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 L. 241/90 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. Ebbene, per "diritto di accesso", si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; gli "interessati", invece, sono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Casi di esclusione dell'accesso agli atti

In base all'art. 24 L. 241/90, il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato e nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano. È altresì esclusione nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, l'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Occorre, infatti, precisare che, in base all'orientamento giurisprudenziale ormai costante, l'art. 24 citato, nella parte in cui esclude il diritto di accesso con riferimento ai procedimenti tributari va interpretato nel senso che l'inaccessibilità agli atti relativi deve essere ritenuta temporalmente limitata alla fase di mera "pendenza" del procedimento tributario, in quanto non sussistono esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento con l'adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell'imposta dovuta, sulla base degli elementi reddituali, che conducono alla quantificazione del tributo (Consiglio di Stato, Sez. VII, 18 marzo 2022, n. 1979).

Il ragionamento del giudice

Secondo i giudici (TAR Marche – Ancona, sez. II, 6 dicembre 2023, n. 801), il ricorrente era senza dubbio titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione di cui era stato chiesto l'accesso, avendo la stessa palesato l'esigenza di verificare la legittimità della pretesa tributaria di cui era destinataria. Difatti, la richiesta di documenti di carattere fiscale non può ritenersi sottratta all'accesso per ragioni di riservatezza. Infatti, l'art. 5 DM 29 ottobre 1996 n. 603, esclude dall'accesso solamente "gli atti e documenti allegati alle dichiarazioni tributarie", con ciò implicitamente riconoscendo che tale esclusione non può applicarsi alle dichiarazioni tributarie stesse, le quali potranno essere sottratte all'accesso, ai sensi dell'art. 24 c. 1 lett. b) L. 241/90, solo se e in quanto incluse in un procedimento tributario, il quale deve essere peraltro non potenziale ma effettivamente in corso (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 13 ottobre 2011, n. 2430).

Per tutte queste ragioni, si deve affermare che, contrariamente da quanto ritenuto dall'Amministrazione resistente, l'accesso alla documentazione richiesta dal ricorrente (inteso sia come visione che come estrazione di copia) non possa essere negato a causa della necessità di preservare le esigenze di riservatezza dei terzi, e ciò anche considerando che la stessa Amministrazione può senz'altro oscurare tutte quelle parti degli atti richiesti che non hanno attinenza con l'interesse che la richiedente intende tutelare e che siano idonei a disvelare dati personali dei controinteressati (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 20 marzo 2020, n. 533).

In conclusione, per le ragioni esposte, i documenti richiesti con l'istanza per cui è causa, fatta eccezione per i soli atti relativi a procedimenti tributari pendenti, tramite il provvedimento in esame, sono stati resi disponibili al ricorrente anche mediante estrazione di copia, non essendo stata dimostrata l'esistenza di particolari ragioni di riservatezza atte a prevalere sulle esigenze difensive dell'istante.

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