mercoledì 13/12/2023 • 14:27
A seguito della riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dalla Legge di Bilancio 2022, l'INPS fornisce alcune precisazioni in merito agli obblighi informativi e contributivi dei datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo e dei datori di lavoro costituiti in forma di cooperativa.
redazione Memento
La Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha riordinato la disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, apportando significative modifiche al D.Lgs. 148/2015. L'INPS illustra gli aspetti di natura contributiva per i datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo (art. 17 L. 84/94) e chiarisce, altresì, l'assetto contributivo in materia di integrazioni salariali dei medesimi datori di lavoro costituiti in forma di cooperativa (DPR 602/70). La fornitura del lavoro portuale temporaneo Il lavoro portuale temporaneo può essere fornito da imprese autorizzate allo svolgimento delle suddette attività dalle Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, dalle autorità marittime. L'attività deve essere “esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali”; i datori di lavoro devono essere dotati “di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali”. I lavoratori dell'impresa autorizzata sono iscritti in appositi registri tenuti dall'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, dalle autorità marittime. Il codice Ateco 2007 riferito a tale tipologia di imprese è il 52.24.20 “Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali”. Gli obblighi contributivi in caso di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro Le norme sui trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO) non si applicano ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che forniscono servizi portuali (art. 17, c. 2, L. 84/94) né ai lavoratori delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo costituite in forma di cooperativa di lavoro (DPR 602/70). A seguito della riforma degli ammortizzatori sociali, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS) i datori di lavoro – che occupano almeno un dipendente – che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO), né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà. Inoltre, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale (CIGS) e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai Fondi e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione dei trattamenti di CIGS anche i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali – siano destinatari delle tutele del FIS. Ciò significa che i datori di lavoro fornitori di servizi portuali rientrano nel campo di applicazione della CISG e del FIS (art. 20 e 29 D.Lgs. 148/2015). Non è, invece, stata modificata la disciplina delle tutele applicabili ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto, per questi ultimi lavoratori continua a trovare applicazione, dal 1° gennaio 2013, l'indennità spettante per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro (IMA; art. 3, c. 2, L. 92/2012). La misura delle aliquote contributive CIGS Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e per quelli assunti con contratto a tempo indeterminato ma non addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo, i datori di lavoro, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento del FIS e, al ricorrere del previsto requisito dimensionale, della CIGS. Per i suddetti lavoratori, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la misura della contribuzione di finanziamento della CIGS è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore). Il datore di lavoro è tenuto a versare, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale straordinaria, la contribuzione addizionale (pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, fino a 52 settimane fruite; pari al 12%, da 53 a 104 settimane fruite, e pari al 15% oltre le 104 settimane fruite, nel quinquennio mobile). FIS A decorrere dal 1° gennaio 2023, il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti (di cui 0,33% a carico del datore di lavoro e 0,17% a carico del lavoratore), e da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti (di cui 0,53% a carico del datore di lavoro e 0,27% a carico del lavoratore). Si rammenta che, in caso di ricorso all'assegno di integrazione salariale garantito dal FIS, è dovuto dal datore di lavoro un contributo addizionale nella misura del 4% della retribuzione persa. IMA Per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato sussiste, invece, l'obbligo di contribuzione per il finanziamento dell'indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA). I datori di lavoro sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90 % dell'imponibile contributivo (di cui lo 0,30 % a carico del lavoratore). Contribuzione CIGS per i lavoratori soci e non soci delle cooperative Anche i datori di lavoro costituiti in forma di società cooperative (DPR 602/70), che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento, sono attratti dalla disciplina in materia di CIGS e, conseguentemente, sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori dipendenti, siano soci lavoratori subordinati o lavoratori subordinati non soci, esclusi i dirigenti. Ne consegue che anche i datori di lavoro fornitori di servizi portuali, costituiti in forma di cooperativa di lavoro, sono tenuti all'adempimento degli obblighi contributivi in materia di FIS e CIGS sia per i lavoratori subordinati soci della cooperativa che per i lavoratori subordinati non soci. Fonte: Circ. INPS 12 dicembre 2023 n. 101
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