L'assegno di inclusione, istituito a decorrere dal 1° gennaio 2024, rappresenta una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, di carattere nazionale al fine di contrastare la povertà, la fragilità e l'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. In proposito, si ritine utile chiarire che è condizionato alla prova dei mezzi sulla base dell'ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
Destinatari e requisiti da possedere
L'articolo 2 DL 48/2023 è volto a delineare la platea dei beneficiari dell'assegno per l'inclusione, individuando una serie di requisiti, il cui possesso consente l'accesso al beneficio, provvedendo altresì a regolare i rapporti tra la misura ed altri strumenti di sostegno al reddito.
Più nel dettaglio, l'assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla Pubblica Amministrazione.
Si evidenzia, inoltre, che al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, devono concorrere congiuntamente diversi requisiti, con riferimento, ad esempio, alla cittadinanza, alla residenza e al soggiorno, alla condizione economica, al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, alla mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e alla mancanza di sentenze definitive di condanna.
Infine, si ricorda che l'assegno di inclusione deve essere richiesto telematicamente all'INPS o presso i CAF che sottoscriveranno apposita convenzione con l'INPS o presso i Patronati.
Incentivo all'assunzione dei beneficiari
Come anticipato in premessa, è stato previsto un incentivo per i datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione.
Assunzioni a tempo indeterminato
L'art. 10, c. 1, DL 48/2023, dispone che ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Si evidenzia, inoltre, che l'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
Assunzioni a termine
Il secondo comma del citato art. 10, prevede, altresì, che ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Ulteriori disposizioni
Fermo restando che l'incentivo in commento è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL, tale tipologia di agevolazione è compatibile e aggiuntiva rispetto a quelle disposte dall'art. 1, c. 297 e 298, Legge 197/2022 in materia di occupazione giovanile e femminile nonché dall'art. 13, Legge 68/99, in merito al diritto al lavoro dei disabili.
Inoltre, si evidenzia che la disposizione prevede che nel caso di licenziamento del beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, c. 8, lett a), Legge 388/2000, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
Beneficiari che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa
Ai sensi delle disposizioni contenute al sesto comma dell'art. 10 DL 48/2023, ai beneficiari dell'assegno di inclusione che decidano di avviare un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa, entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio, è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a 6 mensilità dell'assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy.