Il Decreto Lavoro (DL 48/2023) ha introdotto l'assegno di inclusione che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024 come misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale.
L'articolo 6 del citato decreto è dedicato al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, finalizzato ad accompagnare i beneficiari dell'assegno di Inclusione in un iter di re-inclusione nella società e nel mondo del lavoro.
Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa
I nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione potranno godere del beneficio economico dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale. Tale percorso viene attuato per mezzo della piattaforma Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) attraverso l'invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l'analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni.
Una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, i beneficiari dell'Assegno sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa che viene definito nell'ambito di uno o più progetti il cui scopo è quello di identificare i bisogni del nucleo familiare sia nel suo complesso e si tenendo conto dei singoli componenti.
La valutazione multidimensionale
I servizi sociali, a tal fine, effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, nell'ambito della quale i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, vengono avviati ai centri per l'impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato che viene sottoscritto entro 60 giorni dal momento in cui i componenti del nucleo vengono avviati al centro per l'impiego. Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego per aggiornare la propria posizione e, in caso di mancata presentazione, il beneficio economico viene sospeso.
La valutazione multidimensionale è effettuata da parte di operatori del servizio sociale competente del comune o dell'ambito territoriale sociale, mentre, laddove sia ritenuto necessario, la valutazione viene svolta da una equipe multidisciplinare che viene definita dal servizio sociale con il coinvolgimento di operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione.
I componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura hanno l'obbligo di adesione e di partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, oltre che alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa.
Gli esclusi
Rimangono, esclusi dagli obblighi di adesione e partecipazione:
a) i beneficiari dell'Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a sessanta anni;
b) i componenti con disabilità, ai sensi della legge 68/99, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
c) i componenti affetti da patologie oncologiche;
d) i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come indicati nell'allegato 3 DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.
I componenti del nucleo familiare affetti da disabilità o di età pari o superiore a 60 anni possono, in ogni caso, richiedere l'adesione volontaria ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale.
Il programma GOL
Il patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 20 D.Lgs. 150/2015, che viene sottoscritto dai beneficiari dell'Assegno di Inclusione può prevedere l'adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale per la ripresa e resilienza.
Si ricorda come i servizi territoriali operino in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore la cui attività è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle equipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi. Inoltre, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e la relativa presa in carico del beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro, sia effettuata presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il sistema informativo SIISL.
Le finalità
La finalità del percorso personalizzato di inclusone sociale e lavorativa ha lo scopo di far sì che i componenti del nucleo familiare che abbiano capacità lavorativa possano ricevere proposte lavorative. Si ricorda, a tal proposito, che i beneficiari perderanno il diritto a fruire dell'Assegno di inclusione laddove vengano rifiutate offerte di lavoro con le seguenti caratteristiche:
a) rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'intero territorio nazionale;
b) rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell'orario a tempo pieno;
c) retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'art. 51 D.Lgs. 81/2015;
d) contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto.
Nel caso in cui l'offerta di lavoro dovesse riguardare un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l'Assegno di Inclusione verrà sospeso d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro e, al termine del rapporto di lavoro, il beneficio tornerà a essere erogato per il periodo residuo di fruizione