Con il ricorso - presentato al TAR Lazio il 14 novembre 2023 da cinque fiduciarie, due trust company, una trentina di trust, molti dei quali esteri, e dalle rispettive associazioni di categoria - è stato chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto 29 settembre 2023 del direttore generale del Ministero delle imprese e del made in Italy recante l'attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, pubblicato in G.U. n. 236, del 9/10/2023, del Manuale operativo per l'invio telematico delle comunicazioni del titolare effettivo agli uffici del registro delle imprese, completo dei suoi allegati, adottato da Unioncamere e pubblicato in data 10 ottobre 2023 e di tutti gli atti e i provvedimenti ad essi presupposti, conseguenziali e/o comunque connessi.
Negli ultimi periodi si erano susseguite una serie di richieste e proposte di proroga del termine previsto per l'11 dicembre 2023, data ultima per effettuare la comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva al Registro delle Imprese.
Le richieste di proroga venivano suffragate da varie motivazioni, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
ragioni tecnico-operative (ad es.: scarso popolamento delle informazioni da comunicare, rallentamenti del sistema informatico a supporto, ecc.);
incertezze legate a figure professionali specifiche quali Curatori fallimentari, Amministratori giudiziari, Collegi Sindacali che, seppur non riconducibili ai soggetti obbligati dalla norma alla predetta comunicazione, venivano qualificati “soggetti legittimati” ad effettuarla, con incertezze ulteriori circa la sanzionabilità a seconda dei diversi orientamenti camerali;
indicazioni ritenute insufficienti a regolare compiutamente la molteplice e complessa casistica riscontrabile nella prassi (cfr FAQ del MEF - con la Banca d'Italia e l'Unità di Informazione Finanziaria – che facevano presagire ulteriori risposte a molteplici altri quesiti;
le questioni relative all'obbligo comunicativo per le società sottoposte a confisca - definitiva e non - ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia), per le società partecipate dallo Stato, o da Enti pubblici, per le stabili organizzazioni di società straniere e per gli Enti del Terzo Settore che hanno acquisito personalità giuridica secondo le modalità previste dal D.Lgs. 117/2017;
le conseguenze scaturenti da scelte interpretative non uniformi, con la concreta possibilità di dover segnalare la difformità tra i dati rilevati dalla consultazione del Registro dei Titolari effettivi e quelli accertati in sede di adeguata verifica della clientela.
L'ordinanza del TAR Lazio n. 8083 ha, di fatto, caducato le varie richieste di proroga del termine, originariamente previsto per l'11 dicembre, senza, però, far venir meno le relative istanze di chiarimenti da più parti postulate, in attesa della trattazione di merito, salvo interventi normativi risolutivi dei motivi del ricorso, allo stato attuale difficilmente ipotizzabili.
Le motivazioni dell'ordinanza
La sezione quarta del TAR Lazio, come anticipato, con ordinanza n. 8083 depositata il 7 dicembre 2023, ha accolto l'istanza cautelare presentata dai ricorrenti.
Quanto alle motivazioni, dall'ordinanza emerge testualmente: «Valutato, quanto al fumus boni iuris, che le plurime e articolate censure formulate da parte ricorrente presentino profili di complessità, involgenti anche questioni di compatibilità eurounitaria, che richiedono un approfondimento nella più appropriata sede di merito; N. 8083/2023 REG.RIC. Ritenuto che l'istanza cautelare sia assistita dal prescritto requisito di periculum in mora, tenuto conto della rilevanza delle situazioni giuridiche suscettibili di essere incise, in modo irreparabile, dall'imminente scadenza del termine per l'adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 21 c. 3 D.Lgs. 231/2007; Ritenuto pertanto meritevole di tutela l'interesse della parte ricorrente al mantenimento della res adhuc integra sino alla definizione del giudizio nel merito; Valutato che le contrapposte esigenze cautelari rappresentate dall'Amministrazione resistente possano essere adeguatamente tutelare mediante la fissazione dell'udienza di merito al 27 marzo 2024 […]»
Sospensione dei termini e fissazione udienza
Fatte le citate premesse in termini di motivazioni addotte, il TAR:
sospende l'efficacia del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante “Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva”, pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 236 del 9 ottobre 2023;
fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 27 marzo 2024.
Conclusioni
Quella dei “Titolari effettivi” si connota, ogni giorno di più, come una vera saga dei nostri tempi moderni, in cui si può affermare tutto ed il contrario di tutto, variando in corso d'opera le proprie convinzioni ovvero osservando, quasi impotenti, il vacillare delle stesse. Sta di fatto che il TAR dovrà, necessariamente dar riscontro puntuale alle istanze presentate, pronunciandosi sulla natura giuridica dei mandati fiduciari di cui alla L. 1966/1939 in relazione alla comunicazione al registro dei titolari effettivi, declinando in maniera più chiara i limiti di accesso al registro stesso in capo ai soggetti legittimati a vario titolo. Ci si augura che questi mesi, fino all'udienza del 24 marzo p.v., possano essere utili a dirimere tutte le altre questioni, connesse alla “Titolarità Effettiva e relativo Registro”, di grande rilevanza ed interesse, a tutt'oggi rimaste irrisolte o solo parzialmente risolte.