Il 31 dicembre 2023 termina la gestione transitoria INPGI dell'assicurazione infortuni dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
Dal 1° gennaio 2024 i giornalisti dipendenti godranno della tutela prevista dal regime assicurativo ordinario stabilito per tutti i lavoratori dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dell'INAIL (DPR 1124/65; D.Lgs. 38/2000).
Gli infortuni accaduti dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 continuano invece a essere disciplinati dalla normativa regolamentare dell'INPGI vigente al 30 giugno 2022.
Tutela assicurativa
La tutela assicurativa INAIL comprende gli infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, con il solo limite del rischio elettivo, comprese le attività prodromiche e strumentali, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni. Sono inclusi gli infortuni in itinere.
L'assicurazione Inail si estende anche alle malattie professionali contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni esercitate.
Non sono tutelati, invece, gli infortuni extra professionali e tutti gli eventi lesivi non avvenuti in occasione di lavoro, ossia non ricollegabili allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto, ovvero aggravati dalla finalità lavorativa.
Continuano a essere esclusi dall'assicurazione INAIL i giornalisti titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa nei confronti dei quali le funzioni e le prestazioni previdenziali e assicurative sono attuate dall'INPGI.
Le principali prestazioni erogate dall'INAIL in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale sono:
1. prestazioni economiche: indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta; indennizzo del danno biologico in capitale; rendita ai superstiti; assegno una tantum in caso di morte; assegno per l'assistenza personale continuativa; rimborso spese per farmaci; rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;
2. prestazioni sanitarie e socio-sanitarie: prime cure ambulatoriali; cure integrative riabilitative; assistenza protesica con fornitura di protesi, ortesi e ausili; accertamenti medico-legali; prestazioni riabilitative; interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione; dispositivi e interventi per il recupero dell'autonomia;
3. prestazioni integrative: assegno di incollocabilità; erogazione integrativa di fine anno ai grandi invalidi.
In base al principio dell'automaticità delle prestazioni la tutela assicurativa opera anche qualora il soggetto assicurante non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti dal citato decreto.
Il diritto di conseguire le prestazioni si prescrive nel termine di 3 anni dal giorno dell'infortunio o da quello di manifestazione della malattia professionale.
Adempimenti in caso di infortunio e di malattia professionale
Il medico che presta la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare il certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale che deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all'INAIL, entro le ore 24 del giorno successivo all'intervento di prima assistenza.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare gli infortuni prognosticati non guaribili entro 3 giorni e le malattie professionali, indipendentemente da ogni valutazione circa l'indennizzabilità degli stessi. La denuncia dell'infortunio deve essere presentata dal datore di lavoro con l'apposito servizio online entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia. In caso di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere trasmessa entro 24 ore dall'infortunio.
Per gli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso quello dell'evento, il datore di lavoro ha l'obbligo di inoltrare all'INAIL, a fini statistici e informativi, tramite l'apposito servizio online Comunicazioni di infortunio, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro (art. 18, c. 1 lett. r), D.Lgs 81/2008).
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro, sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo per il tempo antecedente alla denuncia.
In caso di malattia professionale, il datore di lavoro deve trasmettere all'INAIL la relativa denuncia, con l'apposito servizio online, entro i 5 giorni successivi a quello nel quale il lavoratore ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia.
Il lavoratore deve denunciare al datore di lavoro la malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione, sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo per il tempo antecedente alla denuncia.
Adempimenti dei soggetti assicuranti: denunce di iscrizione e variazione
Il datore di lavoro deve denunciare all'INAIL tutti gli elementi necessari per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.
In particolare, i soggetti assicuranti:
che non sono titolari di codici ditta e posizioni assicurative attive all'INAIL e che alla data del 1° gennaio 2024 hanno in corso rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica devono presentare la denuncia di iscrizione, con l'apposito servizio online Denuncia di iscrizione, contestualmente all'inizio dei lavori (il 1° gennaio è festivo, il termine di presentazione della denuncia è differito al 2 gennaio 2024);
già titolari di posizioni assicurative attive e che alla data del 1° gennaio 2024 hanno in corso rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica, se nella medesima posizione assicurativa non sia presente la voce di rischio a cui è ricondotta l'attività di giornalismo, devono presentare la denuncia di variazione, non oltre il 30° giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni si sono verificate (le denunce devono essere presentate entro il 30 gennaio 2024);
già titolari di posizioni assicurative attive e che alla data del 1° gennaio 2024 hanno in corso rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica, se nella medesima posizione assicurativa sia già presente la voce di tariffa cui è ricondotta l'attività di giornalismo, verseranno i premi assicurativi dovuti per il 2024 con l'autoliquidazione 2024/2025, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2025, le retribuzioni corrisposte nel 2024 ai giornalisti ai quali è stata estesa dal 1° gennaio 2024 l'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2024 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa.
Premi assicurativi
Dal 1° gennaio 2024 il premio per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato è attuato secondo le modalità previste dall'art. 41 DPR 1124/65.
In particolare, il premio è calcolato in base al tasso di tariffa relativo all'attività assicurata, stabilito dalle vigenti Tariffe dei premi (DM 27 febbraio 2019).
Ai fini dell'inquadramento, si applica la gestione tariffaria corrispondente alla classificazione aziendale disposta dall'INPS ai fini previdenziali e assistenziali.
Per quanto riguarda la classificazione tariffaria, poiché l'attività dei giornalisti comporta sostanzialmente l'utilizzo di dispositivi elettrici, elettronici e simili (pc, tablet, microfoni, smartphone, ecc.), la stessa è classificabile alla voce di tariffa 0722, attualmente relativa all'attività d'ufficio e prevista in tutte le gestioni tariffarie.
Secondo le regole generali, la retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella effettiva.
Come per tutti i lavoratori subordinati, la spesa dell'assicurazione è a esclusivo carico del datore di lavoro.
La determinazione e il versamento del premio infortuni e malattie professionali è effettuata direttamente dal datore di lavoro con l'autoliquidazione annuale dei premi.
Il pagamento della rata premio anticipata e della regolazione premio relativa al periodo assicurativo precedente è effettuato entro il termine del 16 febbraio di ogni anno, sulla base dell'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente.
Fonte: Circ. INAIL 6 dicembre 2023 n. 53