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L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al ravvedimento speciale, per quanto concerne l'ambito di applicazione ex art. 21 DL 34/2023.

Con riferimento alla indebita compensazione dei crediti, è stato chiesto di chiarire se, per l'individuazione delle violazioni sanabili, rilevi la dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta in cui i crediti utilizzati sono stati esposti per la prima volta nel campo di riferimento; e il momento in cui i crediti d'imposta sono stati effettivamente utilizzati in compensazione.

Al riguardo, secondo quanto chiarito dalla norma di interpretazione autentica, sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni «commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti».

Ne deriva che, con riferimento all'indebito utilizzo di un credito d'imposta, ciò che rileva è il momento di “commissione” della violazione sostanziale - consistente nella compensazione di un credito non spettante o inesistente - e non quello in cui lo stesso è stato, ove richiesto, esposto nell'apposito campo della dichiarazione annuale.

L'indicazione del credito in una dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 o ai periodi d'imposta precedenti – adempimento che, peraltro, spesso non risulta condizione costitutiva del diritto di credito (si pensi, per tutti, ai crediti ricerca e sviluppo) – non legittima, dunque, il ricorso all'istituto del ravvedimento speciale per definire le sanzioni relative all'indebita compensazione eseguita successivamente al 31 dicembre 2021. Restano, in altre parole, sempre escluse dal ravvedimento speciale le violazioni concernenti i crediti d'imposta utilizzati in compensazione dopo il 31 dicembre 2021.

Giova evidenziare, infine, che la possibilità di regolarizzare le indebite compensazioni di crediti d'imposta tramite il ravvedimento speciale era già stata anticipata con la risposta ad interpello n. 348/2023. In tale sede, infatti, è stato chiarito che la violazione punita con la sanzione di cui all'art. 13 c. 4 D.Lgs. 471/97 può, in linea generale, essere regolarizzata tramite il ravvedimento speciale. Resta sempre da valutare, caso per caso, se – stante quanto sopra chiarito – la violazione risulta commessa nei termini prescritti dalla legge.

FONTE: Ris. AE 6 dicembre 2023 n.67

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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