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martedì 05/12/2023 • 10:55

Lavoro Dall'INPS

Indennità di discontinuità: prime domande già entro il 15 dicembre

In seguito alla pubblicazione del D.Lgs. 175/2023, che disciplina l’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo, l’INPS, con il Mess. 4 dicembre 2023 n. 4332, fornisce le prime indicazioni operative per accedere alla misura, con particolare riferimento ai lavoratori che già, potenzialmente, rispettano i requisiti.

a cura di

redazione Memento

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Con il D.Lgs. 175/2023 è stata introdotta un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, al fine di un loro sostegno economico alla luce della specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo.

L'indennità di discontinuità è introdotta, in via strutturale e permanente, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

L'INPS, con il Mess. 4 dicembre 2023 n. 4332, fornisce le prime indicazioni operative per accedere alla misura, con particolare riferimento ai lavoratori che già per l'anno 2023, potenzialmente, rispettano i requisiti.

Indennità di discontinuità già nel 2023: come accedere?

In via transitoria, i lavoratori potenziali beneficiari della misura, per i periodi di competenza relativi al 2023 possono presentare la domanda riferita all'anno di competenza 2023 entro e non oltre il prossimo 15 dicembre 2023.

L'indennità di discontinuità prevista per l'anno 2023 è riconosciuta per un numero di giornate pari al 90% di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, ed è corrisposta nella misura del 90%.

La  domanda può essere presentata all'Inps  esclusivamente in modalità telematica a partire dal 4 dicembre sino al 15 dicembre 2023 , accedendo alla sezione “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell'Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati con SPID/CIE/CNS è necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

In alternativa al Portale web, l'indennità può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

È possibile presentare domanda anche attraverso gli Istituti di Patronato.

In attesa della pubblicazione di apposita Circolare, l'INPS riepiloga destinatari e requisiti dell'indennità di discontinuità.

Destinatari

L'indennità di discontinuità spetta ai lavoratori:

- autonomi, compresi i co.co.co.;

- subordinati a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo (art. 2, c. 1 lett. a), D.Lgs. 182/97);

- subordinati discontinui (art. 2, c. 1 lett. b), D.Lgs. 182/97).

Sono lavoratori discontinui quelli che prestano, a tempo determinato, le seguenti attività (DM 25 luglio 2023):

• operatori di cabine di sale cinematografiche;

• impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;

• maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;

• impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;

• lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.

L'indennità di discontinuità è riconosciuta anche ai lavoratori intermittenti a tempo indeterminato non titolari dell'indennità di disponibilità.

Requisiti

L'indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;

b) essere residente in Italia da almeno 1 anno;

c) essere in possesso di un reddito ai fini IRPEF non superiore a € 25.000 nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;

d) aver maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di NASPI nel medesimo anno;

e) avere, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall'esercizio delle attività lavorative dello spettacolo;

f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità;

g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

Fonte:  Mess. INPS 4 dicembre 2023 n. 4332

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