lunedì 04/12/2023 • 06:00
Il Regolamento delegato UE 2023/2486, pubblicato nella GU UE del 21 novembre, individua i criteri di vaglio tecnico relativi all’usosostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
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Le premesse metodologiche
“I cambiamenti climatici avranno verosimilmente ricadute su tutti i settori dell’economia che dovranno perciò essere adattati agli effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro. In futuro dovranno essere stabiliti i criteri di vaglio tecnico relativi al contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici per tutti i settori e le attività economiche cui si applicano i criteri di vaglio tecnico per il contributo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi”.
Si concludono con queste parole i “considerando” del recente regolamento delegato che integra la disciplina degli investimenti sostenibili.
Al di là dell’utilizzo (secondo chi scrive) fuorviante dell’«avverbio dubitativo» (i cambiamenti climatici hanno già adesso ricadute sui settori dell’economia, e non «verosimilmente» in un futuro non ulteriormente specificato), nei 39 “considerando” del regolamento delegato sono contenuti tutti gli elementi per comprendere il significato delle norme contenute in ben 164 pagine di tabelle e analisi di tutti i “criteri di vaglio tecnico” che consentono di determinare:
- a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale:
- se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.
Il quadro generale di riferimento per i criteri di vaglio tecnico
Sono numerosi i regolamenti che disciplinano “pro quota” gli investimenti sostenibili.
L’obiettivo è lo stesso: stabilire un quadro generale per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento.
Per farlo, è necessario stabilire dei criteri di vaglio tecnico per ogni specifico obiettivo ambientale e per ogni tipologia di attività presa in considerazione.
Il regolamento delegato, prima di addentrarsi nella disamina tecnica di ognuno di questi criteri, stabilisce le regole generali, il quadro di riferimento.
I criteri di vaglio tecnico per gli obiettivi ambientali relativi all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento e alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi dovrebbero:
I «NACE» (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne) sono codici che rispondono ad un criterio di armonizzazione statistica, finalizzato a disporre di una base di classificazione uniforme delle attività economiche in Unione Europea. |
Quando si considera un prodotto nell’ottica della circolarità, le fasi della progettazione e della produzione sono determinanti per garantirne la durabilità, il potenziale riutilizzo e la riciclabilità: si tratta di fasi fondamentali anche per ridurre il contenuto di sostanze pericolose e sostituire le sostanze “estremamente preoccupanti” nei materiali e nei prodotti durante tutto il loro ciclo di vita. |
I criteri di vaglio tecnico per le attività di fabbricazione che contribuiscono in modo sostanziale alla transizione verso l’economia circolare dovrebbero, pertanto, stabilire specifiche di progettazione per la longevità, la riparabilità e il riutilizzo dei prodotti, così come specifiche relative all’impiego di materiali, sostanze e processi che consentano un riciclaggio di qualità del prodotto. |
Durante la fase d’uso, il prodotto dovrebbe essere sottoposto a manutenzione per prolungarne la vita e ridurre al tempo stesso la quantità di rifiuti, e il prodotto dovrebbe essere smontato o trattato dopo il suo uso perché possa essere riutilizzato o riciclato per fabbricarne un altro: questo approccio può ridurre la dipendenza dell’economia dell’Unione dai materiali importati da paesi terzi, in special modo le materie prime critiche. |
Le attività economiche per le quali è opportuno fissare i criteri di vaglio tecnico
Il regolamento delegato prende in considerazione specifiche attività economiche e settori che presentano il maggiore potenziale di conseguire gli obiettivi ambientali, cui si è fatto riferimento.
E così, in assenza di criteri di sostenibilità giuridicamente concordati sul ruolo della biomassa negli imballaggi di plastica, i criteri di vaglio tecnico per la fabbricazione di imballaggi di plastica che apportano un contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare vertono sull’uso delle materie prime da rifiuti organici.
Una seconda categoria riguarda la “buona gestione dei rifiuti”, componente fondamentale dell’economia circolare che contribuisce a evitare che i rifiuti abbiano un impatto negativo sull’ambiente e sulla salute umana: partendo dalla gerarchia nella gestione dei rifiuti, il regolamento delegato sottolinea l’importanza di prendere in considerazione anche i criteri tecnici di vaglio per l’incenerimento dei rifiuti.
Quanto al settore della costruzione e demolizione, è importante garantire che i materiali utilizzati nel processo di costruzione e manutenzione degli edifici e di altre opere di ingegneria civile provengano principalmente da materie (prime secondarie) riutilizzate o riciclate, e siano a loro volta preparati per essere riutilizzati o riciclati quando l’opera costruita è demolita. Di conseguenza, il regolamento delegato stabilisce criteri di vaglio tecnico per:
Fondamentale, al riguardo, considerare la circolarità dei materiali e dell’opera costruita nella fase di progettazione e in tutte quelle successive, fino allo smantellamento: per questo i criteri di vaglio tecnico sono improntati ai principi della progettazione e della produzione circolari e all’uso circolare dei materiali utilizzati per la costruzione.
La quarta attività economica considerata dal legislatore comunitario riguarda «un’ampia serie di nuovi servizi sostenibili», modelli di «prodotto come servizio» (product-as-service) e soluzioni digitali che consentono di migliorare la qualità della vita, creare posti di lavoro innovativi e incrementare le conoscenze e le competenze: i relativi criteri di vaglio tecnico premiano le attività che prolungano la vita dei prodotti.
Per le “soluzioni digitali” (compreso l’uso di passaporti digitali dei prodotti, che possono fornire dati in tempo reale sull’ubicazione, sulle condizioni e sulla disponibilità di un articolo e aumentare la tracciabilità dei materiali, migliorando in tal modo la conservazione del valore in ogni decisione di progettazione, fabbricazione e consumo), i relativi criteri di vaglio tecnico rendono più trasparenti ed efficienti il monitoraggio e l’azione di contrasto nel settore ambientale, compreso il processo decisionale nella gestione integrata delle risorse idriche.
Il regolamento prevede, inoltre, i criteri di vaglio tecnico per tenere sotto controllo l’inquinamento causato:
Do No Significant Harm
Il regolamento analizza, quindi, i criteri di vaglio tecnico afferenti al principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH, Do No Significant Harm), essenziali per assicurare che la classificazione delle attività ecosostenibili sia all’insegna dell’integrità ambientale.
Tali criteri devono:
Il riesame periodico dei criteri
Affinché l’applicazione del regolamento che favorisce gli investimenti sostenibili evolva con gli sviluppi scientifici, tecnologici, strategici e del mercato, il legislatore comunitario ha previsto che i criteri di vaglio tecnico debbano essere riesaminati periodicamente e, se del caso, modificati per quanto riguarda le attività che si ritiene contribuiscano in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento, alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
Fonte: Regolamento delegato UE 2023/2486 (GU UE 21 novembre 2023)
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