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lunedì 04/12/2023 • 06:00

Fisco RAVVEDIMENTO OPEROSO

Regolarizzazione dei corrispettivi entro il 15 dicembre 2023

L'opportunità di ravvedere omissioni anche se constatate in materia di corrispettivi va perfezionata dai soggetti IVA entro il 15 dicembre 2023 grazie alla speciale sanatoria confermata a seguito della conversione del Decreto bollette.

di Marcello Ascenzi - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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I contribuenti che emettono scontrini, principalmente commercianti al minuto, avranno tempo fino al 15 dicembre 2023 per giovarsi dello speciale ravvedimento in caso di violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi.

La sanatoria detta degli scontrini, prevista dall'art. 4 DL 131/2023 (c.d. Decreto bollette o anche energia) conv. L. 169/2023, consente di regolarizzare violazioni in materia di tenuta dei corrispettivi commesse nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 attraverso il ravvedimento operoso, anche se le violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023.

I contribuenti, attraverso l'utilizzo del ravvedimento speciale, avranno la possibilità di regolarizzare violazioni già accertate in materia di corrispettivi, un'opzione non ammessa nell'ambito del ravvedimento operoso ordinario, escluso appunto quando le violazioni in tema di corrispettivi sono già state constatate.

La speciale sanatoria trova applicazione a condizione che:

  • le violazioni constatate non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento; e
  • il ravvedimento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.

In altri termini, i contribuenti possono sanare eventuali omissioni relative alle registrazioni o trasmissioni dei corrispettivi, scegliendo il ravvedimento speciale, se sono stati raggiunti da un PVC o da un verbale dei verificatori entro il 31 ottobre 2023 e, al contempo, non hanno ricevuto l'atto di contestazione o l'avviso di accertamento nel momento in cui si ravvedono.

Ambito di applicazione

La regolarizzazione degli scontrini, riguarda i contribuenti soggetti passivi IVA che effettuano operazioni per le quali è previsto l'esonero dall'emissione della fattura, ossia i soggetti tenuti a memorizzare e trasmettere i corrispettivi telematici, principalmente commercianti al minuto.

Tali soggetti IVA nel caso siano stati raggiunti da un verbale di constatazione entro il 31 ottobre 2023, senza aver ricevuto l'atto di contestazione, possono comunque accedere al ravvedimento speciale.

Si noti che l'assenza di constatazione della violazione non preclude ai contribuenti la possibilità di ravvedere in via ordinaria la violazione, ove tra l'altro non opera il limite temporale del 15 dicembre 2023.

Le violazioni per cui è consentito il ravvedimento speciale riguardano le violazioni di cui all'art. 6 c. 2-bis e 3 D.Lgs. 471/97, ovverosia:

  • mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri;
  • mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali.

La necessità di procedere alla regolarizzazione potrebbe derivare dalla ricezione di comunicazioni relative a anomalie da parte dell'Agenzia delle Entrate, come nel caso delle lettere di compliance, che il contribuente non ha risolto, portando così alla constatazione di violazioni in materia di corrispettivi.

Lettere di compliance

L'Agenzia elle Entrate, con il Provvedimento del 3 ottobre 2023 n. 352652, ha delineato le modalità con cui vengono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni derivanti dal confronto mensile tra i pagamenti elettronici, le fatture elettroniche emesse e i corrispettivi telematici trasmessi dal contribuente.

Nel caso in cui l'ammontare dei pagamenti elettronici mensili ecceda il totale delle transazioni certificate nelle fatture elettroniche e nei corrispettivi, si configura un'anomalia che attiva la trasmissione di una comunicazione al contribuente, nota come lettera di compliance, segnalando la possibile irregolarità.

Le lettere di compliance, in diverse occasioni, si sono rivelate prive di fondamento, suscitando preoccupazioni tra numerosi contribuenti. In risposta a questa situazione, l'Agenzia delle Entrate ha emesso un comunicato stampa datato 11 ottobre 2023, in cui evidenzia la presenza di errori commessi dagli operatori finanziari nelle comunicazioni dei pagamenti POS, informando del disguido le partite IVA che hanno ricevuto una lettera di compliance.

Le ulteriori verifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate, in molti casi, hanno portato all'invio di ulteriori comunicazioni alle partite IVA con l'annullamento della precedente lettera di compliance.

La regolarizzazione

Il contribuente, titolare di partita IVA e soggetto all'obbligo di corrispettivi, potrà a seconda dei casi ravvedere:

  • la mancata o incompleta memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi telematici;
  • regolarizzare ai fini IVA la dichiarazione infedele, nonché l'omesso versamento di IVA periodica in sede di liquidazione, l'infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche;
  • la dichiarazione infedele anche ai fini delle imposte sui redditi che potrebbe riguardare l'insufficiente pagamento del saldo di imposta sui redditi 2022 e degli acconti per l'anno 2023.

La regolarizzazione con ravvedimento speciale può riguardare, a seconda dei casi specifici, una serie di violazioni legati alla gestione dei corrispettivi o ai dichiarativi che alimentano, come di seguito illustrato.

Violazione

Sanzione

Omessa o infedele trasmissione telematica dei corrispettivi

Sanzione del 90% dell'imposta dovuta per ogni operazione, con un minimo di 500 euro (art. 6 c. 2-bis e 3 D.Lgs. 471/97)

Infedele dichiarazione (per corrispettivi mancanti)

Sanzione dal 90% al 180% dell'imposta dovuta (art. 5 c. 4 D.Lgs. 471/97).

L'infedele dichiarazione assorbe la sanzione sull'omesso versamento dell'IVA periodica (soggetto a sanzione del 30%) che deriva dal corrispettivo omesso o infedele.

Un caso esemplificativo

Un commerciante ad ottobre 2022 ha omesso di memorizzare e tramettere un corrispettivo pari a 1.000 euro soggetto a IVA ordinaria del 22%, con imposta pari a 220 euro, nella liquidazione periodica di dicembre era a debito ed ha omesso, quindi, di versare 220 euro di IVA.

La regolarizzazione può avvenire attraverso:

  • presentazione della dichiarazione integrativa Modello IVA 2023 riportando i corrispettivi mancanti e compilando il rigo VL30 e il quadro VH per ravvedere anche la comunicazione della liquidazione periodica;
  • il pagamento tramite F24 di IVA, sanzioni ridotte, e interessi.

Le sanzioni saranno quelle illustrate nella seguente tabella.

Violazione

Sanzione

Omessa trasmissione dei corrispettivi

220 euro x 90% (con riduzione a 1/7 grazie al ravvedimento)

Infedele dichiarazione IVA

220 euro x 90% (con riduzione a 1/8 grazie al ravvedimento)

Infedele liquidazione periodica

minimo di 500 euro (con riduzione a 1/8 grazie al ravvedimento)

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