giovedì 30/11/2023 • 06:00
Pur essendo esclusa l’applicazione anticipata dell’OIC 34, in caso di vendite che non prevedono l’assunzione di rischi e benefici, occorre rilevare in bilancio solo il valore della commissione, ottenuto dal ricavo di vendita al netto dei costi sostenuti per l’acquisto del bene medesimo.
Dal 1° gennaio 2024, entrerà in vigore l’OIC 34 che detta i nuovi criteri per la rilevazione e valutazione dei ricavi e le relative informazioni da indicare nella Nota integrativa. Nell’ambito del trattamento contabile dei ricavi, l’OIC 34 si sofferma su alcune specifiche transazioni e, tra queste, anche il caso di società che agiscono per conto proprio o per conto di terzi (paragrafi A.5 – A.7). In particolare, il documento chiarisce che, quando in una transazione è coinvolta una terza parte (oltre al venditore ed al cliente), è necessario che la società venditrice, per stabilire se sta agendo per conto proprio o per conto di terzi, dovrà procedere con la valutazione di tutti gli elementi contrattuali. A tal fine, dovrà essere verificato se: la società ha la responsabilità di fornire i beni/servizi al cliente; la società ha il rischio di magazzino inteso come il rischio che i beni rimangano invenduti e quindi perdano di valore; la società ha il potere discrezionale di decidere il prezzo del bene o del servizio. Qualora dall’analisi dei suindicati elementi emerga che la società non agisca per conto proprio, è tenuta a contabilizzare la prestazione fatta al cliente come se agisse per conto di terzi. Pertanto, iscrive il ricavo della vendita al netto dei costi sostenuti per l’acquisto del bene, così da individuare il valore della commissione spettante. Le rilevazioni contabili appena esposte, si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2024. Tuttavia, attraverso un quesito posto all’Organismo Italiano di Contabilità, è stato chiesto il parere dello stesso in merito alla compatibilità delle regole contenute nel nuovo OIC con l'attuale quadro normativo e, quindi, se le medesime possano essere applicate prima della suddetta data. Trattamento contabile attualmente vigente La bozza di risposta pubblicata dall’OIC, pur escludendo in linea generale l’adozione anticipata al 2023 di quanto contenuto nel Principio contabile 34, evidenzia che tali regole di contabilizzazione sono rinvenibili, sia nell’OIC 15 che nell’OIC 13. L’OIC 34 prevede che per la vendita di beni, i ricavi debbano essere rilevati quando risultano soddisfatte le seguenti condizioni: è avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi alla vendita; l’ammontare dei ricavi può essere determinato in modo attendibile. Per la valutazione del trasferimento sostanziale dei rischi, si considerano, sia fattori qualitativi (ad esempio, le clausole contrattuali), sia fattori quantitativi (ad esempio l’esperienza storica). Il trasferimento sostanziale dei benefici, invece, avviene quando la società trasferisce alla controparte la capacità di decidere dell’uso del bene e di ottenerne i relativi benefici in via definitiva. I benefici: sono intesi come i possibili flussi di cassa che si possono ottenere direttamente o indirettamente dal bene; sono trasferiti al cliente quando lo stesso può disporne liberamente, rivendendoli in totale e completa autonomia, concedendoli in affitto o utilizzandoli nella propria produzione. Tuttavia, anche l’OIC 15, relativamente ai crediti originati da ricavi di operazioni di vendita di beni, precisa che gli stessi debbano essere rilevati in bilancio in base al principio di competenza quando entrambe le seguenti condizioni sono verificate: il processo produttivo dei beni è stato completato; è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Allo stesso modo, l’OIC 13, precisa che, i beni rientranti nelle rimanenze di magazzino devono essere rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquisito. Il trasferimento dei rischi e dei benefici, quindi, costituisce già uno degli elementi rilevanti per rilevare i crediti connessi ai ricavi di vendita dei beni e le rimanenze di magazzino. Rilevazione della commissione Diversamente, nella fattispecie in cui nella transazione di vendita dei beni non vengano assunti né rischi, né benefici rilevanti, l’attività potrebbe essere eguagliata a quella d’intermediazione che consiste nell’acquisto di beni e servizi in nome proprio, ma per conto e nell’interesse del mandante. Sul punto, la Ris. AE 377/E/2002 ha evidenziato che, nell’attività d’intermediazione, l’interesse del mandatario è limitato a conseguire la provvigione contrattualmente prevista e non a conseguire la proprietà dei beni o l’utilità dei servizi acquisiti, per poi cederli al mandante lucrando un eventuale utile di negoziazione. Gli effetti economici e reddituali delle operazioni d’acquisto di beni e servizi poste in essere dal mandatario, si producono solo in capo al mandante. Coerente con quanto appena esposto è il chiarimento fornito dall’OIC nella Newsletter di settembre 2017, nella quale è stato evidenziato che, qualora la società non assuma alcun rischio e beneficio rilevante, non dovrà iscrivere in bilancio né il ricavo della vendita, né il costo d’acquisto della materia prima. Al contrario, dovrà rilevare le commissioni ad essa spettanti ed i ricavi derivanti da eventuali servizi prestati. Pertanto, i principi contabili attualmente vigenti (OIC15 e OIC 13), sono in linea con il contenuto dei paragrafi A.5 – A.7 dell’OIC 34. A tal fine, l’Organismo Italiano di Contabilità ritiene che, nel caso di vendite che non prevedono l’assunzione dei rischi e dei benefici rilevanti, non dev’essere iscritto in bilancio né il ricavo derivante dalla vendita del bene, né il costo d’acquisto del bene stesso. Così come avviene per le vendite conto terzi, si dovrà contabilizzare la prestazione fatta al cliente, rilevando il valore della commissione, determinato dalla differenza tra il ricavo derivante dalla vendita del bene al netto dei costi sostenuti per l’acquisto del bene stesso.
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