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Con il Decreto Lavoro (art. 23 bis DL 48/2023 conv. in L. 85/2023) è stata prevista la possibilità per i contribuenti ai quali sono stati annullati i debiti contributivi (art. 1, c. 222, L. 197/2022) di chiedere all'INPS il riconteggio dei debiti annullati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo entro il 31 dicembre 2023.

I soggetti interessati sono:

  • gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti;
  • i lavoratori autonomi agricoli;
  • i committenti e i professionisti iscritti alla Gestione separata dell'INPS.

L'INPS (Circ. INPS 10 ottobre 2023 n. 86) ha già fornito le indicazioni operative per dare attuazione a tale previsione.

In particolare, la domanda di riconteggio dei debiti annullati doveva essere trasmessa entro il 10 novembre 2023 per consentire alla Struttura INPS territorialmente competente di esaminare la pratica e, in caso di accoglimento, di notificarne l'esito all'interessato ai fini del pagamento integrale degli importi dovuti, a titolo di contributi e di sanzioni civili, entro il 31 dicembre 2023.

L'INPS comunica che, in relazione alla finalità della norma volta a tutelare le posizioni assicurative dei soggetti per i quali i debiti contributivi sono stati annullati, il predetto termine è differito all'11 dicembre 2023, mentre resta immutata al 31 dicembre 2023 la data per il pagamento integrale delle somme oggetto di riconteggio che dovrà essere effettuato in unica soluzione.

Fonte: Mess. INPS 28 novembre 2023 n. 4244  

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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