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giovedì 30/11/2023 • 06:00

Fisco DAL CNDCEC

Antiriciclaggio: le attività di controllo attribuite agli Ordini territoriali

Con il P.O. 131/2023 il CNDCEC risponde al quesito di un Consiglio Territoriale in merito allo svolgimento delle attività di controllo in materia di antiriciclaggio attribuite dalla legge agli Ordini, affermando l'illegittimità di una eventuale esternalizzazione di tali funzioni di vigilanza a soggetti terzi (società o professionisti).

di Antonio Valentini - Avvocato specializzato in compliance, founder Opera Professioni Srl

di Giuseppe Alfieri - Avvocato

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Con la novella del D.Lgs. 231/2007 operata dal D.Lgs. 90/2017 – in attuazione della IV direttiva Antiriciclaggio – il legislatore ha disciplinato in maniera precisa e puntuale il ruolo e le funzioni in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo dei c.d. Organismi di autoregolamentazione, ossia gli Ordini Professionali a livello centrale e locale, compresi i consigli di disciplina.

In particolare, l'art. 11 prevede che gli Ordini Professionali:

  • promuovano e controllino l'osservanza degli obblighi previsti dalla norma da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi;
  • siano responsabili dell'elaborazione e aggiornamento delle regole tecniche, adottate previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, ai fini delle procedure e delle metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione;
  • curino la formazione e l'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione;
  • garantiscano l'adozione di sanzioni disciplinari a fronte del compimento di sanzioni gravi, ripetute o sistematiche degli obblighi cui gli iscritti sono assoggettati e comunichino al MEF ed al Ministero della Giustizia i dati inerenti al numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali;
  • possano ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti;
  • pubblichino, dandone preventiva informazione al Comitato di sicurezza finanziaria, una relazione annuale contenente dati e informazioni in merito al numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie adottate, al numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute nonché al numero e la tipologia di misure disciplinari adottate a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi da parte degli iscritti.

La norma, evidentemente, assegna agli Ordini precise funzioni di supporto e, allo stesso tempo, attribuisce ai medesimi specifici compiti di controllo con relativo esercizio del potere sanzionatorio nei confronti degli iscritti.

In merito alle modalità di esercizio delle attività di controllo, tuttavia, il legislatore non fornisce indicazioni specifiche, limitandosi a rinviare a «i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente».

Per tale ragione, diversi Ordini Professionali territoriali si sono interrogati sul tema, spesso rinviando ogni valutazione ai propri Consigli Nazionali.

P.O. 131/2023 del CNDCEC

È il caso del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino che, in data 15 ottobre u.s., ha formulato una specifica richiesta di chiarimenti, indirizzata al CNDCEC, in merito allo svolgimento delle attività di controllo previste dall'art. 11.

In particolare, l'Ordine territoriale ha chiesto se, acquisiti i dati degli iscritti tramite somministrazione periodica di un questionario, «si possa procedere a controlli successivi nei confronti di quegli iscritti che non abbiano fornito risposte, oppure che abbiano fornito risposte poco chiare o in altro modo meritevoli di ulteriore attenzione, deferendo a soggetti terzi, quali ad esempio società di consulenza o altri professionisti all'uopo incaricati, le proprie funzioni o, in ogni caso, commissionando a tali soggetti l'acquisizione, ovvero la presa visione, anche a campione, dei fascicoli antiriciclaggio dei clienti dei propri iscritti».

Il quesito giunto all'attenzione del Consiglio Nazionale, evidentemente, ruota intorno alla possibilità di affidare a terzi la funzione di controllo.

Ebbene, in risposta, preliminarmente il CNDCEC richiama l'informativa del 4 dicembre 2017 n. 68. In tale atto, il Consiglio ha evidenziato come la norma in questione non attribuisca agli Ordini professionali «nuovi specifici poteri ispettivi e/o di acquisizione di informazioni», essendo le funzioni di vigilanza previste dal citato art. 11 riconducibili al più ampio potere di controllo che «gli Ordini, quali organi sussidiari dello Stato, effettuano nell'esercizio delle loro funzioni tipiche al fine di tutelare gli interessi pubblici garantiti dall'Ordinamento connessi allo svolgimento di ogni professione».

Tale potere, autonomo rispetto al potere disciplinare, seppur implicito presupposto dello stesso, trova la sua collocazione all'interno di procedimenti amministrativi. Difatti, l'art. 6 L. 241/90, tra le varie funzioni che attribuisce al Responsabile del procedimento, prevede la possibilità di effettuare accertamenti d'ufficio dei fatti disponendo il compimento degli atti necessari (tra cui accertamenti tecnici, ispezioni e richiesta di esibizione documentale).

Pertanto, è del tutto evidente, sottolinea il Consiglio, che, anche in materia di antiriciclaggio, il potere di controllo debba essere esercitato secondo le modalità ordinarie, proprie dell'ordinamento, a disposizione degli Ordini al fine di garantire «il corretto esercizio della professione a tutela dell'affidamento della collettività», assicurando il rispetto delle posizioni giuridiche di diritto soggettivo degli iscritti la cui limitazione è consentita unicamente ove previsto espressamente e inequivocabilmente dalla legge.

Per tale ragione, il CNDCEC ribadisce l'efficacia dei controlli sinora effettuati mediante la somministrazione periodica di un questionario al fine di verificare l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio in capo agli iscritti. Infatti, è ben possibile per gli Ordini processare i dati così acquisiti secondo quanto previsto dalla L. 241/90 citata.

In conclusione, per le ragioni su esposte, il Consiglio Nazionale – in maniera del tutto condivisibile, a parere di chi scrive – sottolinea l'impossibilità di attribuire a soggetti terzi (società o professionisti) «funzioni proprie del Responsabile del procedimento amministrativo attivabile a seguito della somministrazione del questionario» e, a maggior ragione, l'illegittimità di una eventuale esternalizzazione delle funzioni di vigilanza che il D.Lgs. 139/2005 pone in capo agli Ordini al fine di tutelare gli interessi pubblici connessi allo svolgimento della professione.

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- Dottore commercialista, Consulente AML/231

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