Occorre quindi prendere in esame i dati occupazionali delle aziende alla luce dell'attività svolta, del numero di dipendenti, delle tipologie contrattuali e del settore produttivo.
Si consideri un datore di lavoro che al 31 dicembre 2022 occupa una media di 44 dipendenti, mentre la media prevista al 31 dicembre 2023 è prevedibilmente quella di 51 dipendenti. Alle proprie dipendenze l'azienda annovera:
- n. 5 lavoratori assunti a termine con contratti di durata inferiore a n. 6 mesi;
- n. 46 lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato part time con orario settimanale pari a 18 ore.
Sono, inoltre, impiegati lavoratori con contratto di somministrazione. L'azienda fa, infine, ricorso a soggetti occupati con partita iva.
L'azienda non ha adottato un modello 231.
Occorre esaminare se l'azienda in questione è soggetta all'obbligo di attivare un canale di segnalazione degli illeciti, ai sensi del D.Lgs. 24/2023.
Quadro normativo
Il D.Lgs. 24/2023 che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione ha previsto anche in capo ai datori di lavoro privati l'obbligo di adeguarsi alla normativa in materia di whistleblowing.
Finalità della norma è – fra le altre – quella di garantire un sistema di protezione di chi segnala e fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione di specifiche norme nazionali e comunitarie.
L'obbligo è entrato in vigore, per le aziende con almeno 250 dipendenti, per le aziende rientranti in specifici settori e per quelle che adottano il modello 231, nel mese di luglio scorso. Entro il 17 dicembre 2023 dovranno invece adeguarsi le aziende con almeno 50 dipendenti.
Poche indicazioni, tuttavia, vengono fornite dal legislatore con riferimento alle modalità di calcolo del requisito numerico; recita l'art. 24 c. 2:
“per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ai sensi del presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023 (…)”
La tematica si fa, infatti, particolarmente delicata in vista della scadenza del 17 dicembre 2023, in quanto l'adempimento coinvolge le piccole aziende che spesso oscillano ai limiti della soglia prevista.
Ad avviso dell'ANAC, che ha fornito una prima lettura interpretativa della norma, il riferimento andrebbe all'anno precedente all'entrata in vigore del decreto, ovverosia il 31 dicembre 2022.
La norma non fornisce altre indicazioni sui dipendenti da computare, pertanto, l'ANAC nelle linee guida ha ritenuto che debba farsi riferimento alla elaborazione dati INPS contenuto nelle visure camerali:
“ai fini del calcolo della media dei lavoratori impiegati negli enti del settore privato deve farsi riferimento al valore medio degli addetti (Elaborazione dati INPS) al 31/12 dell'anno solare precedente a quello in corso, contenuto nelle visure camerali. Quando l'impresa è di nuova costituzione, considerato che il dato in questione viene aggiornato trimestralmente, va preso come riferimento il valore medio calcolato nell'ultima visura.”
Ad avviso di Confindustria, però, tale criterio non apparirebbe adeguato in quanto comporterebbe il computo “per teste” e cioè del numero complessivo di addetti, a prescindere dalla effettiva durata dei singoli rapporti di lavoro:
“Ai fini del computo dei lavoratori, si dovrebbe fare, invece, riferimento al dettato dell'art. 27 del D. lgs. n. 81/2015. In particolare, tale norma citata stabilisce che:
“[…] ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.”
Pertanto, la media dei lavoratori in termini di “ULA” (unità lavorativa annua) va calcolata tenendo conto della effettiva durata di ciascun rapporto.
LA SOLUZIONE
Alla luce della normativa sopra delineata ed in presenza dei dati occupazionali e di attività, svolta può ritenersi che, al 17 dicembre 2023, non si rientri nel campo di applicazione della normativa, non essendo stato raggiunto il requisito numerico al 31 dicembre 2022.
Ciò anche perché non si tratta di uno dei settori espressamente enucleati dal legislatore a cui si applica la normativa in esame, a prescindere dal requisito numerico, né si è adottato il modello organizzativo ex lege 231/2001.
Il requisito numerico, però, se dovesse consolidarsi l'orientamento interpretativo di dell'ANAC, sarebbe molto verosimilmente raggiunto al 31 dicembre 2023 con conseguente decorrenza dell'obbligo dal 1° gennaio 2024.