Impugnazione avverso l'ordinanza emessa dal giudice in merito all'istanza di sospensione cautelare
Tra le novità processuali previste dall'approvazione del decreto legislativo recante “disposizioni in materia di contenzioso tributario”, merita menzione la disposizione che, in attuazione dell'art. 19 lett. g) della L. 111/2023, introdurrà nel processo tributario la possibilità presentare impugnazione avverso l'ordinanza emessa dal giudice in merito all'istanza di sospensione cautelare dell'atto impugnato.
Trattasi di una novella legislativa predisposta con lo scopo di snellire, accelerare ed arricchire la delicatissima fase cautelare, prevedendo l'impugnabilità delle ordinanze cautelari del giudice di primo grado e concedendo in tal modo un nuovo ed importante strumento difensivo utilizzabile dai contribuente raggiunti da eventuali dinieghi di sospensione cautelare, talvolta mal motivati o emessi sebbene il ricorrente abbia provato e documentato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Giova preliminarmente ricordare che nel processo tributario, di regola, la presentazione del ricorso non sospende ex lege l'esecutività dell'atto impugnato – avviso di accertamento, cartella esattoriale o atto di recupero crediti d'imposta. Ciò fa sì che, in assenza di un provvedimento di sospensione cautelare ed in attesa che l'adito giudice decida il merito della querelle, l'A.F. pretenda il pagamento del dovuto ed eventualmente instauri procedure esecutive - con le diverse modalità che la legge prevede a seconda dei singoli casi. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla riscossione frazionata in pendenza di giudizio prevista ex art. 68 D.Lgs. 546/92 o, ancora, alla normativa (art. 27 c. 19 DL 185/2008 e art. 15 bis DPR 602/73) che legittima l'A.F., decorsi 60 giorni dalla notifica, ad iscrivere a ruolo straordinario il 100% della pretesa impositiva avanzata con un atto di recupero di crediti di imposta utilizzati in compensazione.
Al fine di impedire che da un'eventuale richiesta di pagamento e/o azione esecutiva possa derivare loro un danno grave ed irreparabile, dunque, i contribuenti/ricorrenti possono chiedere al giudice adito la sospensione cautelare dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato, fornendo all'uopo la prova della sussistenza di un'effettiva esigenza cautelare. A tal riguardo l'art. 47 c. 4 D.Lgs. 546/92, nella sua precedente versione, prevedeva che il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, dovesse provvedere con ordinanza motivata definitiva e non impugnabile, lasciando così le parti prive di strumenti processuali da incardinare contro eventuali provvedimenti illegittimi o comunque viziati.
Ebbene, con l'intento di rafforzare la delicata fase cautelare il legislatore della riforma ha modificato il menzionato comma 4 prevedendo per la prima volta che l'ordinanza dev'essere immediatamente comunicata alle parti le quali avranno la possibilità di presentare impugnazione entro il termine di 15 giorni.
Da un punto di vista procedurale è stato previsto che:
l'ordinanza cautelare collegiale può essere impugnata innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado;
l'ordinanza cautelare emessa dal giudice monocratico (istituito nel 2022 per decidere su liti del valore fino a 5mila euro) è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima Corte di giustizia di primo grado in composizione collegiale.
Non sarà, invece, possibile, impugnare ulteriormente presso la Corte di Cassazione la successiva ordinanza di secondo grado.
Le suddette nuove disposizioni potranno essere già applicate per i giudizi instaurati a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto in questione.
I difensori dei contribuenti, quindi, hanno a disposizione un nuovo strumento da utilizzare entro breve termine (15 giorni) dinnanzi a provvedimenti di diniego della sospensione ingiusti, illegittimi e mal motivati.
Quanto all'Ufficio Legale dell'Agenzia dell'Entrate, si può ipotizzare che faccia raramente uso del gravame in questione, valutando di impugnare la decisione del giudice favorevole al contribuente esclusivamente in casi di rilevante importanza per quali la sospensione dell'atto impugnato - in attesa del giudizio di merito - possa eventualmente arrecare un danno all'Erario.
Ulteriori novità del procedimento cautelare
Il decreto legislativo del 16 novembre ha introdotto un'ulteriore modifica al procedimento cautelare con il nuovo art.47-ter D.Lgs. 546/92. In particolare, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b) punto 1) e lettera f), della legge delega n. 111, nell'ottica di migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, è stata concessa la possibilità al giudice, sia monocratico che collegiale, di definire la causa in sede di decisione della domanda cautelare, potendo emettere una sentenza in forma semplificata trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria. Così come previsto dall'art. 60 c.p.a., entrambe le parti processuali avranno il diritto di chiedere termini per proporre motivi aggiunti e regolamento di giurisdizione. Per tali casi, se necessario, il giudice disporrà l'integrazione del contraddittorio e fisserà contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.
È utile ricordare altresì che già con la legge di riforma del processo tributario n. 130/2022 il legislatore aveva dedicato particolare attenzione al procedimento cautelare, cercando di renderlo più rapido ed efficace prevedendo che l'udienza per la trattazione dell'istanza di sospensione:
dev'essere fissata per la prima camera di consiglio utile e in ogni caso non oltre il 30°giorno dalla presentazione dell'istanza stessa, dandone comunicazione alle parti almeno 5 giorni liberi prima;
non può in ogni caso coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.
In conclusione
Il legislatore della riforma ha mostrato particolare interesse verso il procedimento cautelare apportandovi nuove regole che, se ben applicate, potrebbero renderlo più rapido, snello ed efficace.
Sussistendo concretamente le imprescindibili condizioni del fumus boni iuris e del periculum in mora al ricorrente dovrebbe essere garantita in tempi rapidi la tutela cautelare - la cui ratio legis non dovrebbe più essere svilita da decisioni affrettate, errate o mal motivate del giudice di primo grado avverso cui egli potrà proporre tempestiva impugnazione, devolvendo la questione ad altro giudice innanzi al quale sarà nuovamente possibile motivare e documentare il danno grave ed irreparabile connesso ad una mancata sospensione dell'atto amministrativo.