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lunedì 20/11/2023 • 13:23

Fisco Dalla Corte di Giustizia Tributaria

Accertamento: la proroga Covid-19 non ha effetto sugli anni successivi

La Corte di Giustizia di primo grado di Latina, con la sentenza n. 974/3/2023 del 25 ottobre 2023, ha stabilito che in tema di accertamento la proroga di 85 giorni legata al Covid-19 non produce un effetto a cascata sulle annualità successive.

a cura di

redazione Memento

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Con la CGT 1° Latina 25 ottobre 2023 n. 974, la Corte di Giustizia di I grado di Latina ha stabilito che in tema di accertamento la proroga di 85 giorni legata al Covid-19 (di cui all'art. 67 DL 18/2020) non produce un effetto a cascata sulle annualità successive.

Nel caso di specie, un avviso di accertamento per il 2016 è stato notificato dall'Agenzia delle Entrate il 23 marzo 2023. L'avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 43 DPR 600/73), pertanto nel caso di specie il termine di decadenza era il 31 dicembre 2022.

Secondo quanto previsto dall'art. 67 DL 18/2020, è prevista la sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione, prevedendo altresì una proroga di 85 giorni per i termini di prescrizione e decadenza. Tuttavia, l'art. 67 c. 4 fa un rinvio all'art. 12 c. 1 D.Lgs. 159/2015 che prevede che la sospensione può operare solo con riferimento all'anno in cui si è verificato l'evento eccezionale e non a cascata sulle annualità successive. Ciò vale non soltanto per il caso specifico del Covid-19, ma in relazione ad ogni evento eccezionale che dovesse disporre la sospensione dei termini di versamento.

La lettura combinata delle norme citate (art. 67  e art. 12) suggerisce, pertanto, di fare esclusivo riferimento ai termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno in cui è disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per eventi eccezionali ossia il 2020 o, in caso di presentazione di dichiarazione mediante il Mod. Unico 2016, al periodo d'imposta 2015 o ancora, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, al 2014.

Una proroga generalizzata, come suggeriva l'Amministrazione Finanziaria, sarebbe ingiustificata e andrebbe contro la ratio stessa che ha ispirato la proroga cioè, da un lato, non gravare sui contribuenti nel periodo colpito dall'evento eccezionale e, dall'altro, non intralciare l'attività degli uffici finanziari. Sarebbe assurdo che gli accertamenti inerenti al 2020 dovessero essere emessi entro fine anno, mentre quelli degli anni successivi, e quindi più lontani dall'emergenza, potessero beneficiare di un termine più ampio.

Fonte: CGT Latina 25 ottobre 2023 n. 974/3/23

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