lunedì 20/11/2023 • 06:00
Il DDL di Bilancio 2024 ripropone un ampliamento delle possibilità di accesso ai fringe benefit e un’elevazione della non imponibilità a 1000 euro per tutti i lavoratori dipendenti e a 2000 euro per i lavoratori con figli a carico. Viene previsto il rimborso per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese per l’affitto o per gli interessi sul mutuo della prima casa.
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Nel 2022 ed ancora oggi nel 2023, il valore dei fringe benefit è stato oggetto di revisione al fine di poter indirizzare ed incentivare le aziende verso delle politiche di welfare aziendale. Infatti, già con il Decreto Aiuti quater la soglia era stata portata a 3000,00 euro per la generalità dei lavoratori, mentre nell’attuale previsione normativa si prevede una differenziazione tra lavoratori con figli a carico, con un plafond di 3000,00 euro, e lavoratori senza figli, con un plafond invariato ad euro 258,23.
La Manovra 2024
Lo schema di Legge di bilancio 2024, all’art. 6, ripropone un ampliamento delle possibilità di accesso ai fringe benefit e una elevazione del relativo importo di non imponibilità. Come noto, i fringe benefit, così come definiti dall’art. 51, c. 3, TUIR (DPR 917/86), sono rappresentati dal valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti che, se corrisposti entro la soglia di € 258,23, non concorrono a formare il reddito. Detto importo non opera come franchigia, in quanto viene previsto che, qualora venga superato, l’intero valore corrisposto concorra a formare il reddito. L’art. 6 dello Schema di bilancio 2024, che interviene limitatamente al periodo d’imposta 2024, amplia la definizione di fringe benefit, estendo il requisito alle somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa, ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
I nuovi limiti
Inoltre, la novella normativa interviene anche sull’importo al di sotto del quale il fringe benefit viene considerato esente da contributi e imposte, elevando l’originaria somma di € 258,23 a € 1.000,00 per la totalità dei lavoratori dipendenti e a € 2.000,00 per i medesimi beneficiari aventi figli a carico, ricomprendendo i figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, i figli adottivi o affidati.
Ai sensi dell’art. 12 del citato TUIR, sono da considerarsi fiscalmente a carico i figli che non siano possessori di un reddito superiore a € 2.840,51 o, se inferiori all’età di ventiquattro anni, a € 4.000,00. L’ultimo comma dell’art. 6 in questione prevede che i datori di lavoro diano attuazione a quanto previsto, previa informativa alle rappresentanze sindacali, ove queste siano presenti.
I benefici previsti dall’art. 6, è bene sempre sottolinearlo, rappresentano una liberalità concessa dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti, anche in forma individuale, ovvero ad personam, e possono essere riconosciuti a condizione che il lavoratore dipendente dichiari di averne diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
L’autocertificazione
Considerato che gli importi di esenzione sono riferiti in capo al lavoratore, anche in relazione ad altri rapporti di lavoro eventualmente intercorsi nell’anno d’imposta, sarà opportuno che il datore di lavoro richieda una apposita autocertificazione, con la quale il lavoratore dichiari l’esistenza o meno di altri fringe benefit percepiti e, in caso affermativo, l’importo degli stessi. Sarà onere del lavoratore, altresì, comunicare al datore di lavoro, in corso di anno o in sede di conguaglio d’anno o di fine rapporto, l’eventuale superamento del reddito da parte dei figli, che determini la perdita del requisito di figlio fiscalmente a carico e imponga al datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, il recupero ed il relativo versamento del beneficio illegittimamente fruito.
Quali beni e servizi?
Al fine della verifica del raggiungimento della soglia prevista sarà necessario considerare i seguenti beni e servizi:
- buoni acquisto; - regali e cestini natalizi; - ricariche telefoniche ed internet; - Buoni spesa; - Buoni benzina; - autovettura uso promiscuo; - interessi su prestiti; - polizza rischi extra professionali; - fabbricati concessi in uso abitativo, senza obbligo di dimora; - pagamento dell’affitto o del mutuo ipotecario sulla prima casa; - rimborso per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. |
Mentre non saranno considerati i seguenti beni e servizi:
- trasporto pubblico; - opere e servizi per finalità sociale; - somme e servizi e prestazioni di educazione e istruzione; - somme e servizi e prestazioni per l’assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti; - servizio mensa/buono pasto; - assistenza sanitaria integrative; - previdenza complementare; - assicurazione contro il rischio di non autosufficienza. |
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