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sabato 25/11/2023 • 06:00

Fisco DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

IMU: deducibilità integrale per i beni strumentali

I giudici hanno riconosciuto il diritto al rimborso per la mancata deducibilità integrale dell’IMU sugli immobili strumentali d’impresa dall’IRES all’IRAP in relazione all’anno d’imposta 2016, in cui la deducibilità era al 20%.

di Maurizio Tarantino - Avvocato

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La vicenda

La società ricorrente presentava istanza di rimborso della maggiore IRES e della maggiore IRAP versate nel periodo d'imposta 2016 in ragione della non integrale deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali ex art. 14 D.Lgs. 21/2011 nella versione vigente ratione temporis. 

Decorso invano il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di rimborso, il ricorrente depositava ricorso avverso il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate presso la Commissione Tributaria Provinciale di Udine, la quale dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore della Commissione Tributaria Provinciale di Trieste.

Nel rispetto dei termini, la società riassumeva la causa, riproponendo sostanzialmente gli argomenti rappresentati nell'istanza di rimborso. Oltre a ciò, la ricorrente sosteneva l'illegittimità del silenzio rifiuto impugnato in quanto il citato art. 14 (su cui vi era stato l'immotivato rifiuto) era incostituzionale per violazione degli artt. 3, 41 e 53 Cost.

Difatti, se da un lato la Consulta, con la sentenza n. 262/2020, ha ritenuto di non dover estendere d'ufficio la dichiarazione di incostituzionalità dell'indeducibilità dell'IMU dall'IRES per gli anni successivi al 2012, ciò (secondo parte ricorrente) non precludeva un esame della costituzionalità della disciplina IMU per l'anno 2016 né, tantomeno, ciò costituiva una affermazione indiretta di costituzionalità della relativa disciplina.

Costituendosi in giudizio, secondo il Fisco, non poteva trovare accoglimento la richiesta di rimborso delle maggiori imposte versate in epoca antecedente ai quarantotto mesi dall'istanza di rimborso.

Il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso

In argomento, si osserva che il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti, previsto dall'art. 38 DPR 602/73, decorre, nella ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all'ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'"an" e del "quantum" dell'obbligazione fiscale; mentre, non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poiché in questa ipotesi l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento (Cass. civ.  20 luglio 2016, n. 14868). Alla luce delle considerazioni esposte, i giudici della CGT di Trieste hanno ritenuto legittimità l'istanza di rimborso in riferimento anche a quanto già versato a titolo di acconto per IRES E IRAP da parte della società ricorrente.

La deducibilità dal reddito d'impresa

La società ha impugnato il silenzio rifiuto avverso l'istanza di rimborso dell'IRES e dell'IRAP, anno 2016, per la parte corrispondente all'80% delle imposte considerate indeducibili. A questo proposito, si osserva che in origine l'art. 14 D.Lgs. 23/2011 prevedeva l'impossibilità di iscrivere tra le componenti negative del reddito imponibile l'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi. Successivamente, il Legislatore, a partire dall'anno 2014, ha stabilito la deducibilità dal reddito d'impresa del 20% del tributo corrisposto per i beni immobili strumentali posseduti.

Con ulteriori interventi legislativi, la percentuale di deducibilità dell'IMU è stata aumentata dal 20% al 50% per l'anno di imposta 2019; al 60% per gli anni di imposta 2020 e 2021 per giungere al 100% a decorrere dal periodo d'imposta 2022.

Questioni di legittimità costituzionale

Al riguardo, giova ricordare quanto sottolineato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 262 del 4 dicembre 2020. In tale occasione, la Corte si è espressa “limitatamente” alla sola incostituzionalità del regime di indeducibilità integrale vigente per il periodo di imposta 2012, sostenendo "l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 c. 1 D.Lgs. 23/2011, nel testo pro tempore vigente, ai sensi del quale l'imposta municipale propria "è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive" (...). A parere dei giudici della Consulta, la disposizione censurata contrastava con gli artt. 3 e 53 Cost., sotto il profilo della coerenza e quindi della ragionevolezza.

Ebbene, in relazione ai profili in contestazione, i giudici di Trieste evidenziano che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza che il controllo "in ordine alla lesione dei princìpi di cui all'art. 53 Cost., come specificazione del fondamentale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.", si riconduce a un "giudizio sull'uso ragionevole, o meno, che il Legislatore stesso abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, al fine di verificare la coerenza interna della struttura dell' imposta con il suo presupposto economico". Ciò, quindi, era ampiamente sufficiente per l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.

Il riconoscimento del diritto al rimborso

Nonostante il monito della Corte costituzionale per “la non estensione dei presupposti dell'incostituzionalità anche ai periodi di imposta successivi”, secondo il ragionamento dei giudici di Trieste, i princìpi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza citata (n. 262/2020), possono essere applicati anche per le annualità per cui il Legislatore ha riconosciuto una deducibilità parziale dell'IMU; sicché, in tal caso, (come nel caso di specie) la deducibilità parziale dell'IMU dal reddito di impresa, vìola i principi di ragionevolezza, capacità e eguaglianza al pari della integrale indeducibilità. A sostegno di ciò, si legge nel provvedimento di Trieste che il ragionamento del Supremo organo collegiale coglie nel segno riguardo alla indubbia possibilità che l'imposta comunale propria debba essere considerata del tutto deducibile con il manifesto effetto della spettanza delle somme richieste a rimborso riferite sia all'IRES che all'IRAP.

Imposta quest'ultima che concorre alla formazione del "Valore della produzione netta" determinata per differenza tra il valore e i costi della produzione; tra quest'ultimi rientrano le "imposte indirette, tasse e contributi" ovvero imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, tassa concessioni governative, imposta di bollo, lei, imposta comunale sulla pubblicità, altri tributi locali (comunali, provinciali e regionali), imposte di fabbricazione non comprese nel costo di acquisto di materie, semilavorati e merci ed altre imposte e tasse diverse dalle imposte dirette.

In conclusione, secondo il provvedimento in commento, il diritto al rimborso spetta anche con riferimento alle annualità (nel caso esaminato era il 2016), in cui era prevista una deducibilità parziale dal reddito di impresa.

Fonte: CGT I Trieste 9 novembre 2023 n. 206

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