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sabato 25/11/2023 • 06:00

Fisco DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

IMU: deducibilità integrale per i beni strumentali

I giudici hanno riconosciuto il diritto al rimborso per la mancata deducibilità integrale dell’IMU sugli immobili strumentali d’impresa dall’IRES all’IRAP in relazione all’anno d’imposta 2016, in cui la deducibilità era al 20%.

di Maurizio Tarantino - Avvocato

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  • Tempo di lettura 8 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La vicenda La società ricorrente presentava istanza di rimborso della maggiore IRES e della maggiore IRAP versate nel periodo d'imposta 2016 in ragione della non integrale deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali ex art. 14 D.Lgs. 21/2011 nella versione vigente ratione temporis.  Decorso invano il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di rimborso, il ricorrente depositava ricorso avverso il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate presso la Commissione Tributaria Provinciale di Udine, la quale dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore della Commissione Tributaria Provinciale di Trieste. Nel rispetto dei termini, la società riassumeva la causa, riproponendo sostanzialmente gli argomenti rappresentati nell'istanza di rimborso. Oltre a ciò, la ricorrente sosteneva l'illegittimità del silenzio rifiuto impugnato in quanto il citato art. 14 (su cui vi era stato l'immotivato rifiuto) era incostituzionale per violazione degli artt. 3, 41 e 53 Cost. Difatti, se da un lato la Consulta, con la sentenza n. 262/2020, ha ritenuto di non dover estendere d'ufficio la dichiarazione di incostituzionalità dell'indeducibilità dell'IMU dall'IRES per gli anni successivi al 2012, ciò (secondo parte ricorrente) non precludeva un esame della costituzionalità della disciplina IMU per l'a...

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