martedì 14/11/2023 • 11:49
Entro il 20 novembre 2023, i soggetti residenti/con sede nei territori colpiti dagli eventi alluvionali in Emilia Romagna, Marche e Toscana devono effettuare i versamenti sospesi dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
redazione Memento
I soggetti che al 1° maggio 2023 avevano la residenza o sede legale od operativa nei territori colpiti dagli eventi alluvionali in Emilia Romagna, Marche e Toscana devono effettuare, entro il 10 novembre 2023, i versamenti sospesi dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 (art. 1 DL 61/2023). Il versamento è in un'unica soluzione e non prevede l'applicazione di sanzioni né interessi. La suddetta sospensione riguarda tutti i tributi, vale a dire: versamenti delle imposte periodiche (derivanti da dichiarazioni dei redditi e IRAP) per persone fisiche, società di persone o assimilate e soggetti IRES; versamenti derivanti dalla liquidazione periodica IVA (mensile o semestrale); versamenti delle imposte non periodiche (es. imposta di registro, imposta sul canone annuo di locazione, imposta di bollo per e-fatture). Sono sospesi anche i versamenti delle ritenute IRPEF operate dai sostituti d'imposta sui redditi dei lavoratori dipendenti e assimilati e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali IRPEF. Ai fini della sospensione, è necessario che il solo sostituto d'imposta avesse la residenza o la sede al 1° maggio 2023 nei territori colpiti dagli eventi alluvionali. Circa i contributi previdenziali, la sospensione dei versamenti riguarda (cfr anche Circ. INPS 20 luglio 2023 n. 67): datori di lavoro privati; lavoratori autonomi; committenti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata. I datori di lavoro devono effettuare il versamento dei contributi sospesi tramite il Mod. F24, utilizzando il codice tributo DSOS, indicando la matricola del datore seguita dal codice utilizzato per le denunce. Per i premi INAIL, la sospensione riguarda i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi regolarmente iscritti e operanti alla data del 1° maggio 2023. Per la ripresa dei versamenti, i soggetti interessati devono indicare nel modello di pagamento F24 “Sezione altri enti previdenziali e assicurativi” il numero di riferimento 999269.
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