La sospensione degli adempimenti tributari e contributivi formali e sostanziali in scadenza nel periodo che decorre dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 è concessa esclusivamente ai contribuenti, siano essi persone fisiche che società ed anti, aventi la residenza fiscale all'interno dei comuni individuati nella tabella allegata al DL 61/2023 (conv. in L. 100/2023), i quali dovranno procedere con l'effettuazione entro il 20 novembre 2023, senza pagamento di sanzioni ed interessi.
In linea con quanto disposto a seguito di altre situazioni emergenziali, il Governo ha accordato in particolare una sospensione generalizzata dell'obbligo di versamento dei tributi in scadenza nel predetto periodo temporale. Rientrano nel campo di applicazione della norma:
i versamenti collegati alle dichiarazioni tributarie Irpef, Ires e Irap, nonché i versamenti di tributi periodici svincolati dalla dichiarazione, come nel caso dell'Imu;
i versamenti dovuti in relazione a cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento esecutivi;
i versamenti connessi all'adesione agli istituti di definizione agevolata previsti dalla legge di bilancio per il 2023.
Trattandosi di una sospensione e non di una interruzione, i termini di versamento delle somme connesse ad atti impositivi, generalmente di sessanta giorni dalla notifica, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, cioè dal 1° settembre 2023.
Ciò vuol significare che, mentre per il pagamento delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni, o di altri tributi da corrispondere in autoliquidazione nel periodo 1° maggio – 31 agosto 2023, la scadenza è posticipata al 20 novembre, per le somme dovute in base ad atti impositivi, il termine per il versamento tiene conto esclusivamente della sospensione per il trimestre maggio-giugno- luglio, e va individuato in relazione alla data di notifica dell'atto.
I versamenti tardivi e la non punibilità per forza maggiore
Tralasciando la questione dell'adesione alle forme di definizione agevolata dei debiti tributari previste dalla legge n. 197/2022, occorre chiedersi cosa accade se le imprese aventi la residenza fiscale o una sede operativa all'interno dei comuni indicati nel “decreto alluvioni” non riesano a rispettare il termine differito al 20 novembre per effettuare il versamento delle imposte sui redditi, delle ritenute fiscali e dell'Iva, ed in genere di tutte le altre prestazioni tributarie dovute successivamente alla data in cui si sono verificati gli avversi eventi atmosferici.
Non è detto, infatti, che lo slittamento al 20 novembre sia sufficiente per consentire alle aziende di riacquisire quella liquidità che è stata inevitabilmente utilizzata per porre rimedio agli evidenti danni materiali subiti, e così poter riprendere lo svolgimento dell'attività economica.
In caso di versamento effettuato oltre la data del 20 novembre, l'obbligo di corresponsione la sanzione per tardivo versamento dei tributi (generalmente del 30%) non è affatto scontato.
Vero è che la giurisprudenza tende a restringere le maglie per l'applicazione della causa di non punibilità per forza maggiore in presenza di omessi versamenti - e ciò soprattutto quando sono causati dalla crisi economica e di liquidità che ha investito le aziende nell'ultimo decennio - teorizzando l'obbligo dell'accantonamento delle somme da parte dell'imprenditore per evitare di trovarsi senza liquidità al momento del pagamento delle imposte (Cass. SS.UU. n. 37424/2013).
Con riguardo al caso dell'alluvione, appare, però, molto probabile che la giurisprudenza riconosca che esso rappresenti un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile che determina - in molti casi - e per un ampio periodo temporale, l'assoluta (e non la semplice difficoltà) ed incolpevole impossibilità dell'agente di rispettare puntualmente l'obbligo di corrispondere i tributi. L'imposta dovrà, quindi, essere versata, unitamente agli interessi, ma la pretesa sanzionatoria è da ritenersi illegittima. La causa di non punibilità per forza maggiore non può, comunque, operare in automatico, ma occorre che l'imprenditore dimostri l'effettiva incidenza dell'evento alluvionale sulla sua attività economica, evidenziando l'entità delle risorse economiche utilizzate per il ripristino dello stato dell'azienda e che tale circostanza abbia reso impossibile rispettare la scadenza fiscale del 20 novembre.
La modifica apportata in sede di conversione che impatta sulla c.d. rottamazione quater
La legge di conversione del “decreto alluvione” ha introdotto nell'art. 1, il comma 4 bis, il quale dispone che nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza fiscale nei comuni indicati nella tabella allegata al decreto, il tasso di interesse di cui all'art. 1 comma 233, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è azzerato.
Si tratta di un intervento che incide sulla c.d. rottamazione quater, prevista dall'art. 1, comma 231, della legge di bilancio 2023, secondo cui i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme a titolo di interessi, di sanzioni, e aggio di riscossione, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Il pagamento delle somme dovute per la rottamazione è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.
Il “decreto alluvione” aveva previsto all'art. 1, comma 9, una proroga di tre mesi dei termini previsti per aderire alla rottamazione quater; la scadenza ordinaria del 31 ottobre 2023 per il versamento delle somme è stata, in conseguenza, spostata al 31 gennaio. Nulla veniva disposto in merito all'ipotesi di pagamento dilazionato; per cui risultavano dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.
Grazie alla modifica apportata in sede di conversione del decreto, per i soggetti residenti nei comuni alluvionati viene stabilito l'azzeramento della pretesa a titolo di interessi. Ciò, quindi, consentirà a chi ha subito i disagi dell'alluvione di aderire alla definizione agevolata dei debiti tributari, non solo sfruttando termini differiti di tre mesi, ma anche evitando il pagamento degli interessi.